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Numero d'incarto:
10.2002.218
Data decisione, Autorità:
30.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.218/AMM
DAC
487/2002
Bellinzona
2
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________(difeso
dall'avv. __________)
accusato di esercizio abusivo della
professione di fiduciario,
per avere, a Lugano, almeno dal
dicembre 1999, ininterrottamente, operando quale gestore patrimoniale esterno,
nell'interesse di una sessantina di clienti, esercitato senza autorizzazione la
professione di fiduciario, così come definita dalla Legge cantonale
sull'esercizio delle professioni di fiduciario,
reato previsto dall'art. 19
LFid;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo
e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa DAC 487/2002
dell'11 luglio 2002 emanato dal Procuratore pubblico Emanuele Stauffer,
Lugano, che propone la condanna:
-
Alla multa di
fr. 10 000.–.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 12 luglio 2002;
indetto il dibattimento per il 2 aprile
2003, al quale sono comparsi l'accusato, il suo difensore e il Procuratore
pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all'audizione dei testimoni __________ e __________;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale
rileva che sono date le seguenti condizioni per la condanna dell'accusato: lo
svolgimento di un'attività fiduciaria nel Cantone Ticino, l'esercizio di tale
attività a titolo professionale, la gravità dei fatti e la competenza del
Ministero Pubblico. Egli chiede pertanto la conferma del decreto d'accusa;
– il difensore, il quale contesta
invece l'adempimento delle condizioni evocate dal Procuratore Pubblico e
conclude perché l'accusato venga prosciolto dall'imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se il Procuratore pubblico
era competente a emanare il decreto d'accusa.
-
In caso di risposta
affermativa al quesito n. 1, se l'imputato è colpevole di esercizio abusivo
della professione di fiduciario, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta
affermativa ai quesiti n. 1 e 2, se ed eventualmente quale pena dev'essere
inflitta all'imputato.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. __________, cittadino
svizzero con domicilio a Montecarlo e residenza secondaria a __________, ha
collaborato dal 1994 ai primi mesi del 2002 con la banca __________, agenzia di
Lugano, quale gestore patrimoniale esterno. Egli agiva tramite la società
panamense __________ SA, della quale appariva come rappresentante con firma
individuale. In tale periodo __________ ha amministrato averi bancari di
una sessantina di clienti per un valore complessivo di oltre fr.
50 000 000.–, conseguendo un reddito superiore a fr.
1 400 000.–.
B. Nel mese di dicembre
2001, in esito a una denuncia sporta da __________ ed __________, così come da __________
e __________ – clienti di __________ – il Procuratore pubblico Emanuele
Stauffer ha avviato nei confronti di quest'ultimo indagini preliminari intese
ad accertare la commissione di eventuali reati per i titoli di amministrazione
infedele, che non hanno dato esito, e di esercizio abusivo della professione di
fiduciario.
C. Con decreto d'accusa
dell'11 luglio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di
esercizio abusivo della professione di fiduciario, per avere "a Lugano,
almeno dal dicembre 1999, ininterrottamente, operando quale gestore
patrimoniale esterno, nell'interesse di una sessantina di clienti, esercitato
senza autorizzazione la professione di fiduciario". In applicazione della
pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr.
10 000.–. __________ ha introdotto il 12 luglio 2002 opposizione al decreto
d'accusa.
Considerato in diritto:
- Per l'art. 19 cpv. 1
lett. a della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18
giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1), in vigore dal 1° gennaio 1985, è punito con la
multa sino a fr. 20 000.– chi senza autorizzazione esercita le professioni
sottoposte alla legge. Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la
multa sino a fr. 5000.– (cpv. 2). La decisione è emessa dal Dipartimento
competente con facoltà di ricorso al Tribunale d'appello secondo la legge sulla
procedura amministrativa (cpv. 4). In casi gravi o di recidiva la pena è
l'arresto o la multa, e gli atti sono trasmessi d'ufficio alla Procura pubblica
competente (cpv. 5). L'accusato solleva preliminarmente l'incompetenza del
Procuratore pubblico a emanare il decreto d'accusa impugnato. Egli fa valere
che, secondo la norma appena citata, la competenza di tale magistrato
presuppone l'esistenza di un caso grave o di recidiva, così come di una
preventiva segnalazione dell'autorità amministrativa, circostanze ch'egli non
ritiene in concreto adempiute.
a) Per quel che
riguarda anzitutto la gravità del caso in rassegna, dal fascicolo processuale
risulta che l'attività svolta dall'accusato – per la quale l'autorità
inquirente ha ravvisato l'obbligo d'autorizzazione a norma dell'art. 1 LFid –
verte su una gestione di averi patrimoniali durata almeno 7 anni (dal 1994 agli
inizi del 2002: cfr. deposizione testimoniale del 15 maggio 2002 di __________,
responsabile del settore gestori esterni della banca __________, act. 21, pag.
1 in basso e pag. 2 nel mezzo; circostanza confermata anche dall'accusato in
sede dibattimentale), per un valore complessivo superiore a fr. 50 000 000.–
(circa fr. 60 000 000.– secondo il teste __________: verbale del 23
aprile 2002, act. 6, pag. 2 in alto), che ha interessato in media una
sessantina di clienti (verbale d'interrogatorio dell'accusato del 27 giugno
2002, act. 29, pag. 1 verso il basso; o finanche un centinaio di conti secondo
il teste __________, act. 6, loc. cit.) e ha permesso all'accusato di
conseguire un reddito di oltre fr. 1 400 000.– (cfr. la distinta
delle retrocessioni allegata al verbale act. 21, sostanzialmente confermata
dall'accusato al dibattimento). Ciò posto, l'eventuale esercizio abusivo della
professione nel senso dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LFid configura senz'altro un
"caso grave" a norma dell'art. 19 cpv. 5 LFid (al riguardo, cfr.
anche CRP, sentenza del 16 ottobre 2002 in re V., inc. n. __________, consid.
1.2 pag. 5 nel mezzo). La competenza del Ministero pubblico risulta dunque
sotto questo profilo realizzata.
b) Quanto all'esigenza
di una preventiva segnalazione dell'autorità amministrativa, la Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello, chiamata a statuire su un'analoga
censura nella predetta sentenza del 16 ottobre 2002 (inc. n. 60.2002.276), ha
avuto modo di rilevare che "l'obbligo [dell'autorità amministrativa] di
trasmettere gli atti al Ministero pubblico nei casi di cui all'art. 19 cpv. 5
LFid non preclude … la competenza del magistrato, ma si fonda piuttosto
sull'obbligo generale di denuncia sancito dall'art. 181 CPP" (consid. 1.2
in fine, pag. 6 a metà). Ne ha dedotto, la Camera, che il Procuratore pubblico
può procedere d'ufficio anche in assenza di una segnalazione dell'autorità
amministrativa (sentenza citata, loc. cit.). La doglianza dell'accusato si
rivela pertanto anche sotto questo aspetto destituita di fondamento. Data la
competenza del Procuratore pubblico a emanare il decreto d'accusa impugnato,
nulla osta all'emanazione della sentenza di merito.
-
L'accusato sostiene di
non essere assoggettato alla LFid, la quale sarebbe applicabile – a suo parere
– ai soli domiciliati nel Cantone Ticino. In proposito, l'art. 1 cpv. 1 LFid
dispone che le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare
e di fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale
nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione. Come ha rilevato il
Tribunale federale in una sentenza del 27 luglio 1999 pubblicata in RDAT 2000 I
n. 50, soggiacciono al regime autorizzativo istituito dalla norma anche i
fiduciari che, pur risiedendo fuori Cantone, esercitano la loro attività
professionale in Ticino (consid. 4c/bb, pag. 491 verso l'alto). Sempre secondo
la Corte, la Costituzione federale non impedisce del resto al legislatore
cantonale di prevedere un regime di autorizzazione anche per i fiduciari
domiciliati fuori Cantone (consid. citato, pag. 491 nel mezzo). Ne ha concluso,
il Tribunale federale, che i fiduciari non domiciliati sprovvisti
d'autorizzazione – sebbene attivi nel Cantone a norma dell'art. 1 cpv. 1 LFid –
"agiscono … in modo illegale" (consid. citato, pag. 491 verso il
basso). Contrariamente al parere dell'accusato, il suo domicilio a Montecarlo
non osta quindi – di per sé – all'applicazione della normativa cantonale sui
fiduciari: determinante è per converso sapere se l'interessato eserciti
un'attività di fiduciario a titolo professionale nel senso dell'art. 1 cpv. 1
LFid, ciò che sarà esaminato in appresso.
-
L'art. 1 cpv. 1 LFid
subordina l'obbligo d'autorizzazione all'esercizio di un'attività di
"fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare [o] di fiduciario
finanziario … per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone
Ticino". L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e
ha carattere personale (cpv. 2). Per le persone giuridiche e le società di
persone occorre l'autorizzazione in favore delle persone fisiche che nel loro
ambito esplicano l'attività fiduciaria (art. 2 cpv. 1 prima frase LFid). Svolge
attività di fiduciario secondo l'art. 1 cpv. 1 LFid colui che amministra beni
per conto di clienti a cui deve rendere periodicamente conto dei risultati
della sua gestione (RDAT 1992 II n. 50 pag. 112 verso l'alto, con rinvio alla
definizione contenuta in: Zingarelli, Vocabolario
della lingua italiana, 11ª edizione). Secondo il Tribunale federale, rientra
nel campo di applicazione della norma – fra l'altro – la consulenza e
l'assunzione del mandato di amministrazione anche per un solo cliente, per di
più nell'ambito di una società finanziaria di cui il contravventore è amministratore
(cfr. sentenza del 20 dicembre 1990 pubblicata in RDAT 1991 II n. 61 pag. 157
consid. b).
In concreto, l'imputato
riconosce di esercitare a titolo principale l'attività di gestore patrimoniale
per conto di terzi, ma sostiene che tale attività è svolta in prevalenza dal
proprio domicilio di Montecarlo. A suo parere, non si può dunque parlare di
un'attività professionale in Ticino. Se non che, dall'istruttoria è emerso che
l'interessato – nel periodo in cui ha collaborato con la banca __________ (dal
1994 agli inizi del 2002: sopra, consid. 1a) – si recava regolarmente a Lugano
("all'anno trascorro quattro o cinque mesi a Lugano, frazionati. Non è mai
un mese di fila": verbale d'interrogatorio dell'accusato del 23 aprile
2002, act. 8, pag. 4 in basso; circostanza sostanzialmente confermata
dall'interessato al dibattimento), dove continuava a impartire gli ordini
telefonici per la gestione patrimoniale ("gli ordini per la gestione
venivano dati da me telefonicamente. Li davo quindi dove mi trovavo in quel
momento": verbale citato, loc. cit.; circostanza anch'essa confermata
dall'interessato in sede dibattimentale), dove incontrava talvolta i clienti
(cfr. deposizione di __________ act. 2, in particolare a pag. 2 nel mezzo;
deposizione di __________, act. 3, in particolare a pag. 1 in fondo;
interrogatorio dell'accusato, act. 8, pag. 4 nel mezzo), dove sottoscriveva
regolarmente i mandati di gestione patrimoniale (cfr. la documentazione
allegata alla denuncia act. 1 e al verbale act. 6; v. anche deposizione di __________,
act. 6, pag. 4 nel mezzo; circostanza confermata al dibattimento
dall'interessato e dal teste __________, già funzionario della Banca __________)
e dove si recava in banca allo scopo – fra l'altro – di accompagnare i clienti
o di ritirare la loro corrispondenza (cfr. deposizioni di __________, act. 6,
pag. 4 verso l'alto e act. 21, pag. 1 in fondo; circostanze anch'esse
confermate al dibattimento dall'imputato e dal teste del __________), così come
per discutere di questioni inerenti alla sua attività di gestore patrimoniale
(cfr. i memorandum allegati all'act. 28, alla voce "contenuti").
E dato che per svolgere un'attività di fiduciario professionale basta, secondo
il Tribunale federale, la mera assunzione del mandato di amministrazione per un
solo cliente (RDAT 1991 II n. 61 pag. 157 consid. b), non si vede come
l'accusato possa ragionevolmente sostenere che la sua attività nel Cantone
sfugga all'applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LFid. I requisiti cui tale norma
subordina l'obbligo d'autorizzazione appaiono dunque adempiuti.
-
In siffatte circostanze,
questo giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente
commesso l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del
resto intenzionale, l'imputato sapendo di esercitare la professione di
fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare autorizzazione. Giovi inoltre
rammentare ch'egli, per sua stessa ammissione, conosceva l'esistenza della
normativa cantonale (cfr. verbale del 27 giugno 2002, act. 29, pag. 2 in alto),
ragion per cui l'interessato non potrebbe neppure far valere – per avventura –
di aver avuto ragioni sufficienti per ritenersi esente dall'obbligo di
autorizzazione (art. 20 CP). Né giova all'accusato, con ogni evidenza,
sostenere di non essersi "mai interessato a sapere che cosa prevedeva
questa legge svizzera" (verbale citato, loc. cit.). Ne discende che l'art.
19 cpv. 2 LFid, secondo cui la negligenza è punita con una multa sino a fr.
5000.–, non torna applicabile alla fattispecie.
-
Quanto alla
commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 1 e 5 LFid, l'infrazione
perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente
grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato
verte – come si è detto – su una gestione di averi patrimoniali per un importo
complessivo superiore a fr. 50 000 000.–, la quale ha coinvolto
grossomodo una sessantina di clienti e che ha permesso all'accusato di conseguire
un reddito di oltre fr. 1 400 000.– (sopra, consid. 1a). Occorre nondimeno
considerare, d'altra parte, che l'imputato risulta incensurato (cfr. l'estratto
del casellario giudiziale nel fascicolo "Tribunale penale cantonale –
documenti successivi al decreto d'accusa") e che l'autorità inquirente non
ha ravvisato alcun illecito nell'attività – in sé non autorizzata – svolta
dall'interessato. Tutto ben ponderato si giustifica pertanto, in
accoglimento della proposta formulata dal Procuratore pubblico, d'infliggere
all'imputato una multa di fr. 10 000.– e di porre a suo carico gli oneri
processuali (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi, visti gli art. 1, 2 e 19 LFid; 9 segg.
e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
colpevole di esercizio abusivo
della professione di fiduciario, per i fatti compiuti a Lugano nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa DAC 487/2002 dell'11 luglio 2002 emanato dal
Procuratore pubblico Emanuele Stauffer;
condanna __________
-
Alla multa di fr.
10 000.–.
-
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.–.
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________,
– avv. __________,
– Procuratore pubblico Emanuele
Stauffer, Lugano,
– __________,
– __________,
– __________,
– __________,
– avv. __________,
e, passata in giudicato la sentenza, a
– Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 10000.– multa
fr. 800.– tassa
di giustizia
fr. 200.– spese
giudiziarie
fr. 11000.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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