AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.15
Data decisione, Autorità:
12.11.2003, ICCA
Incarto n.
10.2002.15
Lugano,
12 novembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello (azione di accertamento) con petizione del 12 giugno
2002 da
___________________,
e
(patrocinati dall'avv. __________)
contro
(patrocinata dall'avv. dott. __________)
intesa
all'emanazione del seguente giudizio:
È accertato che gli attori hanno,
nell'ambito della divisione dei beni relitti dal padre __________ e di quelli a
essi donati dalla madre, in conformità del contratto 25 marzo/13 aprile 1988,
un diritto di credito (conguaglio):
– di fr. 86 000.– per il maggior valore
percepito dalla convenuta dalla vendita della particella n. __________ RFD di
__________,
– per il maggior valore, al momento della
cessazione dell'usufrutto, dell'immobile di __________ attribuito alla
convenuta rispetto all'importo di fr. 452 380.– considerato nella convenzione
del 25 marzo/13 aprile 1988,
– per gli interessi maturati sui debiti
della convenuta nei confronti dei coeredi;
richiesta
così precisata nella replica:
È accertato che gli attori hanno,
nell'ambito della divisione dei beni relitti dal padre __________ e di quelli a
essi donati dalla madre, in conformità del contratto 25 marzo/13 aprile 1988,
un diritto di credito (conguaglio):
– di complessivamente fr. 86 000.– in
ragione di metà ciascuno per il maggior valore percepito dalla convenuta dalla
vendita della particella n. __________ RFD di __________,
– per il maggior valore, al momento della
cessazione dell'usufrutto, dell'immobile di __________ attribuito alla
convenuta rispetto all'importo di fr. 452 380.– considerato nella convenzione
del 25 marzo/13 aprile 1988, a tutt'oggi al minimo di fr. 115 927.–, e
segnatamente fr. 51 069.50 a favore di __________ e fr. 64 857.50 a favore dell'ing.
__________,
– per gli interessi maturati a carico
della convenuta nei confronti dei coeredi al tasso del 3% dal 1° marzo 1983 su
quanto da essa dovuto ai coeredi per l'immobile di __________, dal 1° gennaio
1984 per il prestito di fr. 21 000.– __________ e dal 1° maggio 1986
sull'anticipo della madre di fr. 10 000.–;
con
la subordinata in appresso:
È accertato che la convenzione del 25
marzo/13 aprile 1988 (doc. _) e l'atto di donazione del 15 luglio 1988 (doc. _)
sono entrambi nulli;
pretese che la convenuta
ha proposto di respingere;
giudicando
ora sulla ricevibilità della petizione;
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 1984 è deceduto a
__________, senza lasciare testamento, __________, attinente di __________
domiciliato a __________. Suoi eredi legittimi sono la moglie __________ con i
figli __________, __________ e __________. La successione comprendeva la quota
di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (635 m²), terreno
sul quale sorge una casa di due appartamenti ove abitano la vedova e la figlia
__________ (l'altra quota di un mezzo apparteneva alla vedova personalmente),
la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (1434
m²), terreno sul quale si trova uno chalet (l'altra quota di un mezzo
apparteneva anch'essa alla vedova), come pure taluni boschi a __________ e a
__________. Poco prima di morire, inoltre, __________ aveva donato alla figlia
__________ un capitale di fr. 92 000.– con cui quest'ultima aveva
acquistato, il 2 marzo 1983, la particella n. __________ RFD di __________ (un
terreno di 970 m²) al prezzo di fr. 102 000.–.
B. Mediante
convenzione del 27 dicembre 1984 i quattro eredi hanno diviso la successione:
__________ ha ricevuto la quota di un mezzo della particella n. __________ RFD
di __________, __________ la quota di un mezzo della particella n. __________
RFD di __________ con diritto a un conguaglio di fr. 7000.– verso il fratello
__________, la vedova __________ un diritto di usufrutto a vita sulla quota di
comproprietà toccata al figlio __________ e __________ il diritto a un conguaglio
di fr. 32 000.–, sempre nei confronti del fratello __________. Quello stesso
giorno __________ ha donato al figlio __________, inoltre, la sua quota di un
mezzo della particella n. __________ RFD di __________ e alla figlia __________
la sua quota di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, riservandosi
su tali quote un diritto di usufrutto a vita. __________ si è impegnato, da
parte sua, a versare un conguaglio di altri fr. 32 000.– alla sorella
__________ e uno di altri fr. 7000.– alla sorella __________ (rogito n.
__________ del notaio __________). I trapassi di proprietà e i diritti di
usufrutto sono stati iscritti nel registro fondiario il __________ 1985. Il 15
marzo successivo gli eredi hanno poi stipulato una “convenzione interna” nella
quale hanno stimato nuovamente la sostanza immobiliare, fissando il patrimonio
da dividere e l'ammontare dei conguagli. In esito a tale calcolo __________
avrebbe versato alla sorella __________ fr. 51 500.– e alla sorella __________
fr. 43 500.–, ma solo al decesso della madre usufruttuaria, momento in cui i
crediti sarebbero divenuti “effettivi ed esecutivi”.
C. Il
25 marzo e il 13 aprile 1988 i tre fratelli hanno sottoscritto un ulteriore
accordo intitolato “patrimonio da ripartire tra , __________ e
__________ (eredità __________ e )”, steso in forma di tabella, nel
quale figura sotto la colonna “ ” un attivo di fr. 100 000.– per
lo “chalet di __________ ” e debiti per complessivi fr. 41 800.–, sotto la
colonna “ ” un attivo di fr. 415 030.– per la “casa di
__________ ”, uno di fr. 92 000.– per il “terreno di __________ ” e debiti
per complessivi fr. 31 000.–, mentre sotto la colonna “__________ ” un
attivo di soli fr. 1500.– per i “terreni di __________ /__________ ”. In calce
alla tabella figura la seguente clausola:
Il calcolo definitivo e la suddivisione
(1/3 ciascuno) con relativi conguagli avverranno al
momento della cessazione del diritto d'usufrutto da parte della mamma, sulla
base degli elementi riportati più sopra e aggiornati regolarmente, degli
interessi o eventuali altri prestiti. Questa convenzione annulla e sostituisce
quella del 15 marzo 1985.
Con
atto pubblico del 15 luglio 1988 __________ ha poi donato a __________ la
particella n. __________ RFD di __________, sotto condizione che il trapasso di
proprietà sarebbe stato iscritto nel registro fondiario solo al momento in cui
sarebbe decaduto il diritto d'usufrutto vitalizio in favore della madre (rogito
n. __________ del notaio __________). In seguito, il 7 luglio 1988, __________
ha concesso a terzi un diritto di compera per fr. 245 000.– sulla sua
particella n. __________ RFD di __________, diritto che è stato esercitato dai
beneficiari il __________ 1988, giorno in cui il trapasso di proprietà è stato
iscritto nel registro fondiario.
D. Con
il trascorrere del tempo sono sorte divergenze sui conguagli che __________
avrebbe dovuto versare ai due fratelli, segnatamente in relazione all'utile da
lei ritratto con la vendita della particella n. __________ RFD di __________.
Così, il 12 giugno 2002 __________ e __________ hanno convenuto __________
direttamente in appello, chiedendo che sia accertato un loro “diritto di
credito (conguaglio)”, nell'ambito della divisione dei beni lasciati dal padre
e di quelli donati dalla madre in ossequio al contratto del 25 marzo/13 aprile
1988, di fr. 86 000.– per il maggior valore conseguito dalla sorella
alienando la particella n. __________ RFD di __________, di un importo
imprecisato per il maggior valore che essa conseguirà alla cessazione dell'usufrutto
sulla particella n. __________ RFD di __________ rispetto alla stima di fr.
452 380.– considerata della convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988 e di
un ulteriore importo (non determinato) per interessi maturati sui debiti della
convenuta verso i coeredi.
E. Nella
sua risposta dell'11 ottobre 2002 la convenuta ha contestato anzitutto la
ricevibilità dell'azione di accertamento, proponendo di respingere la petizione
in ordine o – subordinatamente – nel merito. Con replica del 18 novembre 2002
gli attori hanno precisato in almeno fr. 115 927.– (fr. 51 069.50 in
favore di __________ e fr. 64 857.50 in favore di __________) il maggior
valore che ridonderà alla convenuta all'estinzione dell'usufrutto sulla
particella n. __________ RFD di __________, soggiungendo che gli interessi
maturati sui debiti di lei sono da calcolare al tasso del 3% dal 1° marzo 1983
su un prestito di fr. 21 000.– denominato __________ e dal 1° maggio 1986
su un anticipo di fr. 10 000.– stanziato dalla madre. In subordine essi
hanno concluso altresì perché sia accertata la nullità della convenzione del 25
marzo/
13 aprile
1988 e dell'atto di donazione del 15 luglio 1988. Nella duplica del 7 gennaio
2003 __________ ha confermato la propria posizione.
F. All'udienza
preliminare del 18 febbraio 2003, limitata all'esame della ricevibilità della
petizione, la convenuta ha ribadito il suo punto di vista. Gli attori hanno
riaffermato i motivi per cui, secondo loro, la petizione è ammissibile. Non
essendovi prove da assumere, il giudice delegato ha indetto seduta stante il
dibattimento finale, cui le parti hanno rinunciato.
Considerando
in diritto: 1. Chiunque
ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un
diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può
proporre azione di accertamento (art. 71 CPC). L'interesse all'azione di
accertamento è un presupposto processuale (Hohl,
Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 44 n. 133 con riferimento), che
deve sussistere ancora al momento del giudizio (DTF 123 III 388 a metà; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3ª edizione, pag. 211) e che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa
(art. 97 n. 5 CPC; DTF 123 III 52 in fondo; Rep. 1996 pag. 224 consid. 1 con
rinvii). La sua dimostrazione incombe all'attore (DTF 123 III 51 nel mezzo).
Non ravvisando interesse degno di protezione, il giudice respinge la domanda
senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC; v. anche DTF 128 III
289 in alto).
-
Nella
misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un
diritto o di un rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di
accertamento è retta ormai dall'ordinamento federale medesimo (DTF 110 II 352,
119 II 370 consid. 2a). Le norme cantonali di procedura non hanno più portata
propria, salvo per quanto riguarda l'accertamento di determinati fatti – come,
appunto, l'autenticità di documenti – oppure questioni regolate dal diritto
privato cantonale (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 194 n. 25; Hohl, op. cit., pag. 44 n. 130). In
concreto non si ravvisano estremi del genere, né gli attori pretendono il contrario.
Ne discende che la proponibilità della petizione dev'essere giudicata esclusivamente
in base al diritto federale.
-
Per
diritto federale l'interesse a un'azione di accertamento dev'essere concreto e
attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante (“interesse
legittimo”: DTF 110 II 357 consid. 2 con rimando). Esso è dato ove dal
comportamento della controparte risulti una situazione d'incertezza
relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico, non si possa
ragionevolmente pretendere che l'attore rimanga in tale situazione e non sia
possibile rimediare all'incertezza mediante un'azione di condanna o un'azione
costitutiva (Vogel/Spühler, op.
cit., pag. 193 n. 23 con richiami; Hohl,
op. cit., pag. 45 n. 136 segg.; v. anche DTF 123 III 51 a metà). Ciò è il caso
anche quando un'azione di condanna o un'azione costitutiva possa bensì essere
introdotta, ma solo a distanza di molto tempo (DTF 114 II 255 consid. 2a, 103
II 222 consid. 3; v. anche DTF 129 V 290 consid. 2.1).
-
La
sussidiarietà dell'azione di accertamento ancora non significa, ad ogni modo,
che tale azione sia esclusa a priori ogni qual volta l'interessato possa
rivolgersi al giudice in tempi ragionevoli con un'azione di condanna o
un'azione costitutiva. L'attore, in effetti, può anche avere un interesse
proprio a ottenere una sentenza esecutiva che comporti solo un formale
accertamento. Così, anche quando sia proponibile un'azione di condanna,
un'azione di accertamento resta ammissibile – seppure a titolo eccezionale –
ove si tratti di accertare l'esistenza di un rapporto giuridico in vista del
suo sviluppo futuro (ancorché singole prestazioni scadute potrebbero formare
oggetto di un'azione di condanna), ove si tratti di accertare una questione di
principio da cui dipenda una prestazione il cui adempimento sia in ogni modo
garantito oppure ove si tratti di accertare l'inesistenza di un rapporto
giuridico nel quadro di una riconvenzione, allorché l'attore chieda solo una
parte delle prestazioni (Vogel/Spühler, op.
cit., pag. 195 n. 29 segg.; Hohl,
op. cit., pag. 46 n. 143). Nemmeno l'ammissibilità di un'azione costitutiva
esclude a priori un'azione di accertamento. Anche quando sia data un'azione di
divisione ereditaria o un'azione di riduzione, per esempio, resta possibile
far accertare separatamente – in situazioni particolari – l'obbligo di
collazione a carico di determinati coeredi (DTF 123 III 49; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB
II, 2ª edizione, n. 21 ad art. 626).
-
Giovi
sottolineare, ad ogni buon conto, che l'ammissibilità di un'azione di accertamento
in concorso con un'azione di condanna o un'azione costitutiva rimane eccezionale.
L'accertamento di un rapporto giuridico in vista del suo sviluppo futuro (ancorché
singole prestazioni scadute potrebbero formare oggetto di un'azione di condanna)
si giustifica infatti ove l'illecito perduri, il pregiudizio continui ad
aumentare e il danneggiato non sia in grado di chiedere la totalità di quanto
gli spetta, non essendo in grado di definire né di valutare tutte le sue
pretese (DTF 99 II 173 consid. 2). L'accertamento di un rapporto giuridico
relativo a una questione principio da cui dipenda una prestazione il cui
adempimento sia garantito si giustifica ove il mero accertamento basti per
porre fine alla lite, l'esecuzione della prestazione essendo assicurata (DTF
97 II 375 consid. 2). L'accertamento dell'inesistenza di un rapporto giuridico
nel quadro di una riconvenzione, allorché l'attore chieda una parte delle
prestazioni (DTF 42 II 701 consid. 4), si giustifica con l'opportunità di
liquidare nell'ambito di un sola sentenza la sorte del rapporto giuridico nel
suo intero. Quanto all'accertamento dell'obbligo di collazione, esso non
dispensa dal procedere – ove sia possibile – mediante azione di divisione o di
riduzione (Forni/Piatti, loc.
cit.).
-
In
concreto gli attori sostengono di trovarsi in una situazione d'incertezza per
quanto riguarda i diritti che derivano loro dalla convenzione del 25 marzo/13
aprile 1988. La convenuta – essi rilevano – non solo contesta che nel calcolo
dei conguagli vada incluso il prezzo di vendita della particella n. __________
RFD di __________, ma si oppone a che gli immobili siano considerati secondo il
valore di mercato al momento in cui sarà cancellato l'usufrutto vitalizio della
madre e nega altresì che sui debiti decorrano interessi. D'altro lato, i
conguagli stabiliti dall'accordo saranno esigibili solo al momento in cui si
estinguerà l'usufrutto, sicché promuovere un'azione di condanna oggi sarebbe
impossibile. Ciò impedisce ad __________ di valutare l'opportunità di
intraprendere lavori di rinnovamento nella casa di __________ (particella n.
__________ RFD), non essendogli dato di sapere se il plusvalore dell'immobile
sarà conteggiato nei conguagli, e di prevedere se a tempo debito egli potrà
opporsi all'esecuzione del contratto di donazione. A mente degli attori,
inoltre, l'azione di accertamento si giustifica anche sotto il profilo
dell'economia processuale, poiché agevolerà il giudizio di una futura azione
di condanna. Infine – e l'argomento è stato fatto valere all'udienza
preliminare – gli attori si dolgono di essere “limitati nella loro libertà di
disposizione economica” e “nelle valutazioni circa le loro proprie disposizioni
testamentarie”.
-
La convenuta reputa inammissibile l'azione di accertamento, affermando
che gli attori non hanno comprovato un interesse degno di protezione, né hanno
dimostrato che la situazione attuale non possa perdurare, sia per loro
insopportabile o li limiti nelle loro decisioni. Essa contesta che __________
abbia realmente in progetto lavori di manutenzione straordinaria
nell'abitazione di __________ e sottolinea che nello stabile non è stato
eseguito finora alcun intervento di rilievo. A suo parere inoltre __________
non potrà opporre l'eccezione di inadempimento (art. 82 CO) all'esecuzione del
contratto di donazione del 15 luglio 1988, trattandosi nella fattispecie di un
negozio giuridico unilaterale. Anzi, l'azione di accertamento costituisce a suo
avviso un “mero passo interlocutorio”, senza utilità pratica nemmeno in vista
di una futura azione di condanna, essendo oggi impossibile determinare il
maggior valore dell'abitazione di __________ al momento in cui si estinguerà
l'usufrutto vitalizio della madre, mentre per quanto attiene al terreno di
__________ determinante è solo l'importo della donazione, di fr. 92 000.–.
Donde, in sintesi, il difetto di qualsivoglia interesse legittimo.
-
Che
l'interesse legittimo a un'azione di accertamento sia subordinato – di regola –
all'impossibilità di esperire un'azione di condanna è già stato rilevato
(consid. 3). In concreto, conformemente alla clausola finale contenuta nella
convenzione del 25 marzo/ 13 aprile 1988, i conguagli tra gli eredi saranno
esigibili solo al momento in cui cesserà il diritto d'usufrutto in favore della
vedova (doc. _; sopra, lett. C), circostanza su cui le parti concordano
(petizione, pag. 18 in alto; duplica, pag. 4 nel mezzo). Sotto questo profilo
un'azione di condanna volta all'adempimento dell'accordo è quindi, per il
momento, impossibile. D'altro lato non è proponibile, per ora, nemmeno
un'azione di divisione. È vero che, sorgendo liti sull'ammontare dei conguagli
nel quadro di una divisione successoria, ogni erede può rivolgersi al Pretore e
postulare la nomina di un notaio o di periti giusta l'art. 476 cpv. 1 CPC (la
Camera civile di appello non può essere adita direttamente: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 12 art. 302). A prescindere dal fatto però che nel
caso in esame i conguagli non derivano unicamente dalla divisione dell'eredità
fu __________, ma coinvolgono anche liberalità fra vivi (donazioni elargite
dalla vedova agli attori), rimane il fatto che in concreto gli eredi medesimi hanno
pattuito di differire “il calcolo definitivo e la suddivisione (...) con
relativi conguagli (...) al momento della cessazione del diritto
d'usufrutto da parte della mamma”. Prima che si estingua tale usufrutto,
dunque, non è possibile condurre a termine la divisione.
-
Ciò
posto, in concreto la sussidiarietà dell'azione di accertamento è senz'altro
data. Che poi sussista incertezza sull'ammontare dei conguagli sgorganti dalla
convenzione del 25 marzo/13 aprile 1988, compresa in particolare la metodica
cui deve attenersi il computo delle spettanze, è indubbio. Rimane il problema
di sapere se gli attori abbiano dimostrato un interesse legittimo all'accertamento
giudiziario, ovvero se non si possa ragionevolmente pretendere da loro che
tollerino oltre la situazione. A tale proposito costoro fanno valere – come
detto – che la convenuta dissente dalla loro interpretazione dell'accordo.
Ora, che le parti divergano sulle modalità relative al calcolo dei conguagli è
manifesto. Una mera situazione di insicurezza ancora non basta, tuttavia, per
giustificare un'azione di accertamento. Occorre altresì che tale insicurezza
sia di pregiudizio concreto per l'attore e ne restringa la libertà d'azione in
modo insopportabile (Hohl, op.
cit., pag. 45 n. 137). Invocare genericamente di essere “limitati nella (…)
libertà di disposizione economica” o “nelle valutazioni circa le (…) proprie
disposizioni testamentarie” (verbale di udienza preliminare, pag. 2 in alto)
non è sufficiente. Tanto meno ove si consideri che, al momento di firmare la convenzione,
il fatto di dover attendere l'estinzione dell'usufrutto materno per conoscere
l'entità dei conguagli relativi alla successione paterna era non solo
largamente prevedibile, ma finanche insito nella formulazione esplicita della
clausola convenzionale.
-
assevera invero che, proprio per le contestazioni della convenuta, non gli è
possibile valutare l'opportunità di procedere a interventi di rinnovamento o di
manutenzione straordinaria nella casa di __________ (particella n.
__________), di cui è tuttora proprietario. A suo parere, se – come pretende la
sorella – al momento in cui si calcoleranno i conguagli ci si fondasse sul
valore dell'immobile indicato nella convenzione e non su una stima aggiornata,
egli rischierebbe di perdere l'investimento. In teoria l'argomentazione non
manca di pertinenza. Se non che, nulla rende verosimile gli interventi da lui
divisati, né egli spiega concretamente quali lavori intenda compiere. Le
fatture prodotte poco sussidiano, ove appena si consideri che riguardano opere
già eseguite. Tali fatture inoltre sono indirizzate alla madre usufruttuaria
(doc. _) o sono prive di intestazione (doc. _), né l'attore pretende di averle
pagate personalmente (replica, pag. 11 in fondo). Quali motivazioni
indurrebbero poi __________ a progettare interventi di rinnovamento o di manutenzione
straordinaria in una casa che egli non abita e che, all'estinzione dell'usufrutto
materno (__________è nata nel 1909), passerà in donazione alla convenuta (doc.
_, punto III) non è dato a divedere. Tanto meno si evince dagli atti la benché
minima indicazione su possibili interventi previsti, per avventura, nello
chalet della sorella __________ (particella n. __________ RFD di __________).
-
Soggiungono gli attori che l'accertamento dei parametri per il
calcolo dei conguagli permetterà ad __________ di valutare se opporsi
all'esecuzione della donazione in favore della convenuta, la quale è destinata
a ricevere la casa di __________. Ora, secondo l'art. 82 CO invocato da
__________, “chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo
per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per
la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi”. L'interessato
trascura nondimeno che una donazione – come una promessa di donazione (art. 243
CO) – è bensì un negozio giuridico bilaterale, ma rimane un contratto
unilaterale (Weber in: Berner
Kommentar, edizione 1982, n. 34 ad art. 82 CO). Comunque sia, si volesse anche
ammettere che __________ potrà ancora opporsi al trasferimento della proprietà
immobiliare di __________ alla convenuta, ciò non basta perché egli possa
vantare già ora un interesse legittimo all'azione di accertamento. Certo,
conoscere in partenza la fondatezza delle proprie tesi in vista di una
presumibile contestazione fa comodo a tutti e ben si può capire che l'attore
desideri sapere già adesso se la sua interpretazione convenzionale relativa
ai conguagli sia corretta. Ma per sorreggere un'azione di accertamento non
basta un interesse futuro o potenziale: occorre un interesse concreto e immediato
che renda insopportabile l'attesa (sopra, consid. 8). Di ciò, come si è visto,
non vi è prova nel caso specifico.
-
Stando
agli attori, l'azione odierna si iscrive nell'ottica dell'economia
processuale, poiché agevolerà apprezzabilmente una futura azione di condanna,
accertando l'esistenza del diritto ai conguagli e il relativo metodo di
calcolo. Tale affermazione non è idonea però a dimostrare un interesse
legittimo. Un'azione di accertamento non si giustifica per il solo fatto di non
poter procedere altrimenti nelle vie giudiziali e di voler ottenere perciò una
sentenza di accertamento “quale premessa di una successiva azione di condanna” (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art.
71 CPC: il caso riguardava un creditore che chiedeva di accertare il suo
diritto di riscuotere per un certo numero d'anni determinati importi calcolati
annualmente sulla cifra d'affari della ditta convenuta). La sussidiarietà non
sostanzia, da sé sola, un interesse degno di protezione. Non a torto la
convenuta obietta dipoi che la questione legata ai parametri per il calcolo
dei conguagli potrà essere risolta in via preliminare nell'ambito di una
futura azione di condanna (o, al limite, di un'azione costitutiva), mentre è
impossibile prevedere già oggi il valore che avrà l'immobile di __________ al
momento in cui si estinguerà l'usufrutto della madre.
-
In
DTF 119 II 370 consid. 2a il Tribunale federale ha ritenuto proponibile –
senza che sia dato di capirne esattamente i motivi – un'azione intesa a far
accertare l'obbligo, per una compagnia di protezione giuridica, di assumere
fino a concorrenza di una determinata somma i costi di una causa che l'assicurato
intendeva avviare contro un'assicurazione malattia e infortuni, e ciò quand'anche
l'assicurato potesse promuovere un'azione di condanna intesa a ottenere che la
compagnia di protezione giuridica si impegnasse a garantire l'assunzione dei
costi. L'interesse legittimo è stato ravvisato dal Tribunale federale, in quel
caso, nella necessità di sapere se la compagnia fosse tenuta a coprire le spese
della futura causa contro l'assicurazione malattia e infortuni oppure no.
Domandarsi se tale sentenza stemperi il principio della sussidiarietà poco
importa, nel caso in esame gli attori non disponendo ad ogni modo – almeno per
il momento – di azioni di condanna né di azioni costitutive. Potrebbe invece
configurarsi come interesse legittimo all'azione di accertamento, in analogia
con la sentenza appena citata, sapere se nella fattispecie la convenuta sia
tenuta a versare conguagli in ossequio alla convenzione del 25 marzo/13 aprile
1988 oppure no. Il problema è che – ancora una volta – per essere “legittimo” un
tale interesse dev'essere concreto e attuale. Nel precedente testé menzionato
esso consisteva nella reale intenzione di promuovere causa contro
l'assicurazione malattia e infortuni. Nel caso in esame esso non è stato
dimostrato: il proposito di eseguire interventi di rinnovamento o di
manutenzione straordinaria nella casa di __________ è risultato lungi
dall'essere comprovato, mentre l'obiettivo di snellire una futura azione di
condanna non assurge da sé solo – come si è spiegato – a interesse legittimo.
-
Subordinatamente
gli attori chiedono che, “nella denegata ipotesi” in cui la Camera civile di
appello accertasse d'ufficio la nullità della convenzione 25 marzo/13 aprile
1988 per difetto di forma o per altri motivi, sia dichiarata inefficace anche
la successiva donazione del 15 luglio 1988, essendo questa un mero atto di esecuzione.
Ciò ripristinerebbe la loro “libertà di movimento” e consentirebbe loro di
disporre a piacimento dei beni loro attribuiti (replica, pag. 15 e 16). Se non
che, per tacere del fatto che la validità della convenzione non è revocata in
dubbio neppure dalla convenuta (duplica, pag. 11), la richiesta subordinata
degli attori risulta senza oggetto. Non riscontrandosi un interesse legittimo
degli attori all'accertamento dei conguagli già sulla base di una convenzione
presunta valida, è superfluo che questa Camera indaghi sull'eventuale nullità
della convenzione medesima. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nessun
interesse legittimo giustificherebbe un'azione intesa a far dichiarare nulla la
convenzione, neppure per un vizio della volontà, bastando a tale riguardo una
semplice dichiarazione di parte (DTF 84 II 690 consid. 1 nel mezzo). Se ne
conclude, in ultima analisi, che la petizione degli attori va dichiarata irricevibile
nel suo intero.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia tiene conto del valore litigioso a norma dell'art. 5 CPC (art. 23 LTG
combinato con l'art. 17 cpv. 1: da fr. 4000.– a fr. 20 000.– per una causa
completa), indicato nella petizione in fr. 201 914.–, ma anche del
fatto che, dopo un doppio scambio degli allegati, si è resa necessaria solo
l'udienza preliminare limitata all'esame della ricevibilità dell'azione (art.
21 LTG per analogia). Le ripetibili vanno commisurate orientativamente alla
tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC). Ora, in una causa pecuniaria
la retribuzione del patrocinatore dipende dal valore litigioso e varia, per una
domanda di fr. 201 914.–, dal 5 all'8% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1
TOA). In concreto la controversia denotava poche complessità in fatto, ma
notevoli difficoltà in diritto sulla proponibilità dell'azione, di modo che appare
equo far capo all'aliquota medio-alta del 7%, onde un onorario per l'intera
causa di fr. 14 135.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista
dall'art. 12 lett. c TOA, sia perché la causa direttamente in appello non ha
comportato difficoltà e dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto
la stessa causa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché
tale norma si applica solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare
adeguatamente il patrocinatore (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che
non è il caso in concreto.
Il patrocinio
essendo terminato prima della sentenza di merito, occorre ancora commisurare
l'onorario all'opera concretamente svolta dal legale. In circostanze del genere
ci si ispira, per analogia, all'art. 11 cpv. 2 TOA e si combina l'onorario secondo
il valore con l'onorario a tempo. La prassi del Consiglio di moderazione ha
elaborato a tal fine la seguente formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 20, pag. 34). L'onorario a
tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art.
10 cpv. 1 TOA per analogia). Nel caso specifico la retribuzione oraria può
essere fissata in fr. 300.–, adeguata al grado di complessità della vertenza,
per un dispendio di tempo pari a 14 ore (5 ore per la redazione della risposta,
altre 5 per la duplica, 2 per la partecipazione all'udienza preliminare, altre
2 per le conferenze e i colloqui con la cliente). Ne segue che, in applicazione
della citata formula, l'onorario per le prestazioni eseguite ammonta a:
2 x 14 135 x 4200 = fr. 6475.–.
14 135 + 4200
Aggiungendo
le presumibili spese e l'IVA, l'indennità può dunque ragionevolmente essere
fissata in complessivi fr. 7500.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La
petizione è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
3050.–
sono
posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 7500.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
– avv.
dott. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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