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Numero d'incarto:
10.2000.5
Data decisione, Autorità:
23.10.2000, IICCA
Incarto n.
10.2000.00005
Lugano
23 ottobre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello con istanza cautelare 11 febbraio 2000 da
entrambe rappr. dallo Studio legale. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in cui il giudice
delegato, con decisione 19 settembre 2000, ha parzialmente accolto le domande
delle istanti;
ed ora, preso atto
delle domande 5 ottobre 2000 di parte convenuta, ossia della domanda di
interpretazione e della domanda di revisione della sentenza del
giudice delegato;
lette le osservazioni delle istanti di data 19
ottobre 2000;
considerato
in fatto e in diritto:
-
La
sentenza qui impugnata conclude una procedura cautelare promossa dalle istanti,
sulla base della LPM e della LCSl, in merito al commercio promosso dalla
convenuta presso il centro vendite __________ di capi d'abbigliamento recanti
marchi rivendicati dalle istanti; in particolare si trattava dei seguenti:
__________ e/o __________ e/o __________, da soli o accompagnati con il marchio
raffigurante un giocatore di __________ (in particolare i marchi registrati con
il no. __________, __________, __________ e __________ presso l'Ufficio
federale della proprietà intellettuale).
-
Con
la domanda di interpretazione in esame __________ SA si riferisce al
dispositivo no. 2 della decisione che conferma parzialmente la misura
superprovvisionale del sequestro di determinata merce presso il punto vendita
di __________, messo in opera il 17 febbraio 2000. Gli oggetti per i quali il
provvedimento è stato confermato sono un numero limitato di camicie da uomo,
così descritte nella decisione: 7 camicie "cino rosso", 15 camicie
"cino bianco", 6 camicie "cino verde scuro" e 15 camicie
"cino cachi", con l'aggiunta "…che costituiscono contraffazioni
delle camicie originali messe in commercio dalle istanti". __________ SA
considera che tale formulazione rappresenti un giudizio di merito, decretando
prematuramente e in sede inidonea la caratteristica della contraffazione della
merce.
-
Con
allegato di ugual data __________ SA propone, in merito allo stesso
dispositivo, domanda di revisione, sostenendo che si tratta di un caso di
ultrapetizione, non avendo mai le istanti chiesto che il giudice delle misure
cautelari decidesse sull'autenticità o la contraffazione dei capi oggetto del
sequestro.
-
Con
allegati 19 ottobre 2000 le istanti si oppongono a entrambe le domande.
-
La domanda d'interpretazione è proposta (art. 334 CPC) e di
conseguenza decisa dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Per
contro la domanda di revisione, ancorché la fattispecie non sia prevista
dall'art. 341 CPC, dovrebbe essere giudicata -secondo la ratio di tale
norma- dalla Camera civile cui appartiene il giudice delegato che ha
pronunciato la decisione provvisionale e la cui competenza è data dai combinati
art. 303 e 377 cpv. 2 CPC. Dal momento che due impugnazioni nella stessa causa
possono essere congiunte e trattate con un unico giudizio (art. 320 CPC), anche
la domanda d'interpretazione viene decisa dall'intera Camera.
-
L'interpretazione,
prevista all'art. 333 CPC, offre la possibilità alle parti di ottenere dal
giudice il chiarimento -in via interpretativa appunto- di dispositivi che
risultassero ambigui od oscuri. Si tratta di un rimedio straordinario dato in
particolare quando un dispositivo si trova in contraddizione con le motivazioni
della decisione; in tal senso, l'interpretazione permette l'esatta comprensione
della volontà del giudice (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 333,
m. 1).
Nel caso
concreto, si potrebbe fors'anche affermare che, a dipendenza della natura
cautelare del procedimento, ovvero del grado di verifica dei fatti richiesto al
giudice dalla legge che non supera la soglia della verosimiglianza, nonché
dell'effettivo accertamento compiuto e noto alle parti, una domanda
d'interpretazione del dispositivo in esame non s'imponga. Tuttavia, resta il
fatto che il suo tenore letterale, proprio a fronte dei risultati istruttori,
appare equivoco, anche perché il carattere provvisionale dell'intervento chiesto
al giudice di per sé non escluderebbe l'accertamento di fatti che apparissero
provati -e non solo resi verosimili- al di là quindi delle esigenze di legge: è
pertanto data la premessa fondamentale per accogliere la domanda
d'interpretazione.
-
La
decisione impugnata è invero diffusa nella sua motivazione, in particolare per
quanto riguarda l'accertamento dei fatti e fra essi dell'autenticità o meno di
una certa parte delle camicie messe in vendita dalla convenuta. Il giudice
delegato ha tuttavia chiaramente specificato al proposito sia che -nell'ambito
dell'art. 59 LPM- l'istante deve rendere soltanto verosimile l'esistente o
incombente lesione del suo diritto al marchio (consid. 5), sia che, (ed è ciò
che più conta) in concreto, "le istanti hanno offerto sufficienti elementi
per rendere verosimile che le camicie sequestrate indicate come modello
__________, così indicate nei diversi verbali di sequestro … costituiscono
contraffazione delle camicie originali messe in commercio dalle istanti"
(consid. 9, in fine). Ne consegue che, accogliendo su questo punto la domanda,
il dispositivo no. 2 della sentenza 19 settembre 2000 dev'essere adeguatamente
modificato.
-
Con
la stessa domanda d'interpretazione la convenuta postula anche la modifica del
dispositivo no. 7 della sentenza con il quale il giudice delegato ha assegnato
alle istanti un termine di 60 giorni per proporre la causa di merito, con la
comminatoria che, decorso infruttuosamente tale termine, i provvedimenti decisi
decadrebbero. Essa considera che, poiché l'art. 28e cpv. 2 CC -cui rinviano
l'art. 59 cpv. 4 LPM e l'art. 14 LCSl- prevede un termine massimo di 30 giorni
per proporre la causa di merito quando i provvedimenti cautelari sono stati
decisi preliminarmente, il termine superiore indicato dev'essere frutto di
errore rettificabile ai sensi dell'art. 339 CPC. Sennonché, ancorché difforme
dall'indicazione della legge, non v'è nessun elemento che induca a considerare
il termine di 60 giorni come un errore di redazione. Peraltro, al di là di ogni
disamina sul significato dell'assegnazione di un termine per proporre il merito
della causa e del vincolo del giudice al limite di 30 giorni anche in materie
diverse dal diritto della personalità (questioni che esulano dalla materia di
questa sede), appare almeno sintomatico della volontà del giudice delegato di
aver scelto un termine più lungo di quello di 30 giorni assegnato alla
convenuta -nel dispositivo no. 5- per indicargli l'identità del o dei fornitori
dei prodotti verosimilmente contraffatti, ordine che rientra ancora nell'ambito
della cautelare.
La
seconda richiesta della domanda d'interpretazione va pertanto disattesa.
- Giacché
il petitum della domanda di revisione è identico al primo petitum della domanda
di interpretazione, non v'è motivo -a prescindere dalla sua proponibilità e
dalla sua fondatezza- di giudicare anche questa domanda: la questione, a
dipendenza dell'esito dell'interpretazione, è infatti divenuta priva d'oggetto.
L'accoglimento
solo parziale delle domande giustifica la compensazione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia:
I. La domanda di interpretazione 5 ottobre 2000 di __________ SA è parzialmente
accolta. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della sentenza 19 settembre
2000 del giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
nell'inc. no. __________ è così modificato:
Di
conseguenza restano sequestrati i seguenti capi d'abbigliamento che si trovano
presso il negozio di __________ SA al contro commerciale __________ e recano il
marchio "__________": 7 camicie da uomo "cino rosso", 15
camicie "cino bianco", 6 camicie "cino verde scuro" e 15
camicie "cino cachi".
II. La
domanda di revisione 5 ottobre 2000 di __________ SA è priva d'oggetto.
III. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Compensate le ripetibili.
IV. Intimazione: - Studio
legale __________
Per la Seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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