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Numero d'incarto:
10.2000.41
Data decisione, Autorità:
22.12.2000, IICCA
Incarto n.
10.2000.00041
Lugano
22 dicembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
chiamato
a giudicare l'istanza di misure superprovvisionali 18 dicembre 2000 di
__________,
2. __________ (Paesi
Bassi)
entrambe rappresentate dall'avv. __________
contro
chiedente,
in applicazione della LDA, che venga ordinato senza contraddittorio il divieto
provvisorio alla convenuta di produrre, distribuire, vendere, esportare o
importare, concedere licenze, mettere in circolazione, doppiare, ecc. le
registrazioni Masters del cantante __________, e che sia proceduto
presso la sede della convenuta al sequestro di tutta la documentazione relativa
al medesimo cantante, in particolare corrispondenza, contratti, ecc. con
diverse persone giuridiche o entità commerciali, indicate nell'istanza;
esaminata
la documentazione presentata dalle istanti;
confermata
la competenza per materia di questo giudice in virtù dell'art. 2 lett. b del Regolamento
sulla competenza della Camere civili del Tribunale d'appello e degli art. 303 e
377 cpv. 2 CPC in merito all'intervento cautelare;
data -a un
primo esame e per quanto indicano le istanti- la competenza territoriale dai
combinati art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 3 LDA;
considerato:
che
le istanti rimproverano alla convenuta di aver illecitamente concesso in licenza
la produzione di CD con opere musicali interpretate dal cantante __________
alla __________ Ltd., rispettivamente alla __________ Ltd., nonché alla ditta
produttrice, tale __________ con sede in Portogallo;
che,
secondo le istanti, i prodotti musicali in esame corrispondono esattamente alle
incisioni originarie eseguite da parte della prima società che ha detenuto i
diritti d'autore in questione;
che,
sempre secondo le istanti, è escluso che la convenuta abbia detenuto lecitamente
i diritti in questione poiché dalla ditta __________ Corp., attraverso una
lunga serie di contratti, essi sono stati ceduti al gruppo __________ e
-nell'ambito di una fusione fra diverse società e di una successiva attribuzione
di compiti- l'istante 2 ne è divenuta titolare;
che
l'istante 1 sarebbe licenziataria esclusiva per la Svizzera degli stessi diritti;
che
le istanti -trattandosi di una fattispecie a carattere internazionale-
sostengono l'applicabilità anche del diritto svizzero poiché, in concreto,
ritengono violati anche i diritti di protezione affini (in particolare il
diritto del produttore di supporti audio) concessi in esclusiva per il
territorio svizzero all'istante 1;
che,
rinunciando a ogni approfondimento sul diritto applicabile, può essere ricordato
che almeno nel diritto svizzero -per quanto possa interessare- l'art. 36 LDA
prevede che il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto
esclusivo di produrre le registrazioni e di offrire al pubblico, alienare o
mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti, prescindendo dal
fatto che la sua attività non abbia connotazioni creative (Rehbinder, Schweizerisches
Urheberrecht, ed. 3, p. 204);
che
l'art. 65 LDA prevede la possibilità di intervenire in via provvisionale (e superprovvisionale:
Rehbinder, op. cit., p.
219) con misure di diversa natura quando l'istante rende verosimile il fatto o
il rischio di subire una violazione del suo diritto d'autore o di un diritto
affine e che tale violazione è in grado di causarle un danno difficilmente
risarcibile;
che
tale verosimiglianza riguarda in particolare anche il diritto della parte
istante a richiedere protezione in giustizia, ossia la sua legittimazione
attiva (Dessemontet, Le
droit d'auteur, 1999, N. 776);
che
le istanti nemmeno sostengono che la loro domanda sia conforme a eventuali
diversi presupposti di diritto estero, in particolare relativamente ai Paesi
nei quali sarebbe rivendicata la protezione (Dessemontet, op. cit., N. 1057 - 1059);
che,
in concreto, la documentazione prodotta è insufficiente per verificare -anche prima
facie- la titolarità all'azione di entrambe le istanti e ciò sia in
applicazione del diritto interno, sia -molto verosimilmente- anche con
eventuale riferimento al diritto estero, trattandosi di una questione
pregiudiziale di carattere generale;
che
già il preteso diritto originario della società __________ è attestato unicamente
da una scrittura privata fra quella società e una studio di Los Angeles
__________ di cui non è però chiara la posizione giuridica nella fattispecie,
in particolare mancando qualsiasi altro supporto probatorio riguardante il
diritto di registrazione (copyright registration, ancorché non richiesto
dalla legge, ma eventualmente utile) e qualsiasi indicazione relativa a tutte
le opere musicali in discussione (doc. _);
che,
comunque, manca dall'incarto qualsiasi elemento atto a rendere verosimile la
pretesa cessione dei diritti dalla menzionata società al gruppo __________ o ad
alcuna fra le società fusionate nel medesimo: in particolare non costituisce
prova, né elemento di verosimiglianza, la sola affermazione delle istanti che i
relativi contratti siano stati visionati dal loro patrocinatore;
che,
esistesse un problema di segreto commerciale relativo alla produzione di
qualsiasi documentazione, si rammenta alle istanti l'applicabilità dei
combinati art. 202 cpv. 3 e 185 CPC;
che
nulla è stato prodotto in merito alla legittimazione attiva dell'istante 1: in
particolare, l'affidavit sottoscritto da __________, nella veste di
direttore del servizio giuridico della __________ Ltd. di __________ (peraltro
esplicitamente destinato per essere usato in tribunale in Belgio, Portogallo e
Paesi Bassi), non indica -all'infuori di quest'ultimi- in quali parti del mondo
valgano le licenze di cui il gruppo __________, rispettivamente sue società,
pretendono essere cessionarie e cedenti (doc. _);
che
pertanto, già per i motivi esposti, l'istanza dev'essere respinta non adempiendo
i presupposti di legge qui ricordati;
motivi
per i quali,
richiamati
per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia:
-
L'istanza 18 dicembre 2000 di __________ e di __________ è
respinta.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.--, già
anticipati dalle istanti, sono poste solidalmente a loro carico.
-
Intimazione: al patrocinatore delle istanti.
Il
giudice delegato:
(dott.
__________)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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