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Numero d'incarto:
10.2000.29
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, IICCA
Incarto n.
10.2000.00029
Lugano
16 luglio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello,
con petizione
26 settembre 2000, da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
che ha denunciato la lite a
rappr. dall' avv. __________
che vi è intervenuto e, a sua volta, l'ha denunciata a
rappr. dall' avv. __________
che pure vi è intervenuto
con la quale l'attore chiede la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di Fr. 4'826'859 oltre interessi dal 15.5.2000
(violazione del mandato).
Ed ora sull'eccezione di incompetenza del tribunale adito per
l'esistenza di una convenzione d'arbitrato, sollevata dalla convenuta con
l'allegato di risposta 23 novembre 2000.
Sentite le parti all'udienza preliminare del 22 giugno 2001 limitata
alla discussione dell'eccezione di incompetenza.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ e __________ hanno sottoscritto un accordo per il quale, riassuntivamente,
il primo s'impegnava a finanziare il secondo nell'ambito dell'attività della società
__________ SpA, affittuaria, in forza di contratto di affitto di azienda, delle
società facenti capo al gruppo __________, tutte fallite, e con l'obiettivo
anche di acquistarle (cfr. convenzione di accordi parasociali del 19 marzo
1998, doc. _).
Un
cliente della Fiduciaria __________ (secondo l'attore lo stesso __________, per
la convenuta invece __________ del gruppo delle aziende fallite di cui si è detto,
cfr. doc. _) era il beneficiario economico di una società delle Isole Vergini
Britanniche __________, gestita dalla stessa fiduciaria. Questa società era a
sua volta titolare di un credito verso una società spagnola, garantito da 10
"promissory notes" di 106 milioni di pesetas spagnole ciascuna.
Per
garantire gli impegni finanziari di __________ nei confronti di __________, il
giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc. _, il cliente
della Fiduciaria __________ ha dato mandato alla stessa di non disporre delle
attività di proprietà della __________ in suo possesso senza il consenso
scritto di __________ e di evadere le richieste di __________, nel caso di
inadempimento degli obblighi di __________ assunti verso quest'ultimo, intese
al versamento a suo favore degli importi delle rate del credito verso la
società spagnola. Nel contratto di mandato si indicava che lo stesso era
conferito nell'interesse di __________ e che era irrevocabile fino alla
scadenza del 31 luglio 1999, data entro la quale __________ avrebbe dovuto comunicare
alla Fiduciaria __________ l'inadempimento della controparte e quindi
l'intenzione di escutere la garanzia rappresentata dal credito verso la società
spagnola e dalle promissory notes che lo accompagnavano (cfr. contratto di
mandato del 20 marzo 1998, doc. _).
Il
4 ottobre 1999 la Fiduciaria __________ comunicava al patrocinatore del signor
__________ che il mandante le aveva revocato il mandato con effetto immediato
(doc. _), confermando in seguito di aver dovuto riconsegnare ogni titolo di
proprietà della __________ (doc. _).
- Con
la causa che ci occupa, e che fa seguito ad una denuncia penale di __________
contro ignoti per la stessa fattispecie, l'attore ritiene la Fiduciaria
__________ responsabile del danno subito per non aver potuto incassare i
proventi della garanzia messagli a disposizione a fronte degli impegni di
__________ rivelatosi inadempiente nel pagamento del suo debito che, in via
transattiva (cfr. punto 5, a pag. 6, della scrittura privata del 9 febbraio
1999, doc. _), era stato ridefinito in Lit. 3'450'000'000.–, più interessi,
oltre ad una penale di Lit. 1'740'000'000.– nel caso di non rimborso entro il
30 maggio 1999. Questo perché, nonostante l'avvertimento dell'inadempienza
(cfr. dichiarazione doc. _) e la richiesta di escutere le garanzie, avvenute
entro i termini di validità del mandato del 31 luglio 1999, la fiduciaria si è
spossessata delle garanzie che erano presso di lei a disposizione di
__________, violando così gli obblighi assunti con il contratto di mandato.
La
convenuta si oppone integralmente alla richiesta creditoria avversaria affermando,
in particolare, di non aver mai assunto impegni nei confronti di __________ del
quale non è mai stata mandataria e, perciò, contestando la sua legittimazione
attiva a procedere. Contesta pure ogni sua responsabilità per qualsiasi titolo.
- In
ogni caso, preliminarmente, la parte convenuta eccepisce l'incompetenza del giudice
statale adito poiché, nel contratto di mandato, è prevista una clausola
arbitrale per risolvere le controversie riguardanti quella pattuizione.
Al
proposito l'attore osserva che la denuncia penale, con costituzione di parte
civile, crea prevenzione di foro rendendo pertanto inefficace l'eccezione di
incompetenza, per l'esistenza della clausola arbitrale, che non può essere
sollevata in caso di procedimento civile adesivo a quello penale.
- Il
giudice statale, davanti al quale viene sollevata un'eccezione d'incompetenza a
favore di un tribunale arbitrale che dovrebbe aver sede in Svizzera, deve
declinare la propria competenza qualora da un esame sommario non risulti che il
patto d'arbitrato sia caduco, inefficace o inadempibile (DTF 122 III
139).
La
clausola arbitrale contenuta al punto 8 del contratto di mandato del 20 marzo
1998 (doc. _) è sicuramente valida ed adempibile. Infatti prevede che "ogni
divergenza che dovesse sorgere dall'esecuzione e/o interpretazione del presente
contratto, o fosse comunque allo stesso ricollegabile, sarà risolta in via
definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato di Lugano, edito dalla Camera di
commercio, dell'industria e dell'artigianato del Canton Ticino" e
ancora definisce la composizione del Tribunale arbitrale con tre arbitri,
indica la sede dell'arbitrato a Lugano ed il diritto applicabile in quello
svizzero. È completa e non lascia spazio a dubbi di sorta. È materialmente
valida.
E
lo è anche formalmente poiché, sia l'attore sia la convenuta oltre che al
cliente mandante, l'hanno sottoscritta: infatti il contratto di mandato tra il
cliente della fiduciaria e quest'ultima è siglato in ogni sua pagina e firmato
per esteso nell'ultima, quella che contiene la clausola arbitrale, anche da
__________.
Tale
clausola, oltre ad essere valida formalmente e materialmente, è anche efficace
tra le parti in causa e si applica al litigio sorto tra le stesse.
Nell'esecuzione del contratto di mandato vi è l'impegno della convenuta di
seguire le istruzioni di __________ e di attivarsi, per conto della società
__________, per promuovere azioni e monetizzare le garanzie a sua disposizione
sino alla totale estinzione del credito di __________. Sarà il merito della
causa a stabilire la portata giuridica di tali pattuizioni ma la procedura
voluta dalle parti per risolvere l'eventuale litigio è quella arbitrale. Anche
l'interpretazione del contratto è sottoposta a giudizio arbitrale e, di
conseguenza, il quesito a sapere se, da quel mandato, nascono anche pretese di
__________ – e quindi la sua legittimazione attiva a procedere contro la Fiduciaria
__________ – dev'essere devoluto al tribunale arbitrale. Fossero anche ipotizzabili
altre situazioni, all'infuori di quelle contrattuali, che potrebbero essere,
eventualmente, addebitate alla convenuta per l'agire di suoi organi o
impiegati, la clausola arbitrale, ad un sommario esame, appare ugualmente
applicabile poiché si riferisce anche a divergenze comunque ricollegabili al
contratto di mandato stesso.
Ne
segue che un esame, anche più che sommario, della clausola arbitrale la indica
come valida ed operante per risolvere il contenzioso tra le parti.
- L'argomento
dell'attore riferito all'azione adesiva civile nel penale – che, per sua natura,
deroga alla giurisdizione arbitrale (Jolidon, Commentaire du concordat
suisse sur l'arbitrage, pag. 156 litt. j) – non può essere seguito per il
semplice fatto che l'azione promossa, in questa sede, dall'attore contro la
Fiduciaria __________ non è un'azione adesiva ma un'azione civile ordinaria.
L'azione
adesiva si realizza solo quando il denunciante un reato si costituisce parte
civile e chiede espressamente al giudice penale il risarcimento del danno
preteso subito dagli autori e complici del reato, con effetto di litispendenza
nel senso che l'azione meramente civile non è allora più proponibile (Rep. 1995
n. 52). Inoltre il procedimento penale è diretto contro persone fisiche e
quindi non si vede come sia possibile avviare, nei confronti della società
convenuta, un'azione adesiva.
- La
petizione 26 settembre 2000 di __________ contro Fiduciaria __________ deve
così essere respinta in ordine per incompetenza ratione materiae del giudice ordinario
civile.
La
tassa e le spese di giudizio rimangono a carico dell'attore il quale dovrà
inoltre rifondere alla società convenuta un importo per ripetibili riferito
però unicamente all'attività processuale svolta per la discussione
dell'eccezione. La convenuta ha affrontato il merito della causa quando ciò non
sarebbe stato necessario poiché, per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 98 m. 8), le eccezioni processuali possono essere invocate con
domanda processuale separata e preliminare alla risposta di causa. I denunciati
in lite intervenuti non hanno invece diritto a ripetibili (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 148 m. 29 e 30).
Per
i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
La
petizione 26 settembre 2000 di __________ è respinta, in ordine, per incompetenza
ratione materiae della giurisdizione civile ordinaria.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 1'000.– e le spese di Fr. 100.– (totale Fr. 1'100.–),
già anticipate dall'attore, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla Fiduciaria __________ l'importo di Fr. 2'000.– per ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
avv. __________;
–
avv. __________;
–
avv. __________;
–
avv. __________.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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