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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1999.30
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, IICCA
Titolo:
causa direttamente in appello - desistenza - stralcio
Incarto n.
10.1999.30
Lugano
15 maggio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo
e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello con petizione 7
ottobre 1999 da
AT 1
rappr. dallo RA 1
contro
CV 1, e
CV 2,
quest'ultima rappr. dall' RA 2,
chiedente, in applicazione della LDA, che i convenuti
siano condannati in solido a pagare all'attrice fr. 68'370.20 a titolo di
risarcimento danni e fr. 150'000.-, pari all'utile conseguito con la vendita
illecita in Svizzera di mobili protetti da diritto d'autore;
cui la sola società CV 2, precluso il convenuto CV 1,
si è opposta;
conclusa la causa di merito, in quanto proposta nei
confronti di CV 2, con la sentenza 7 ottobre 2005 (su rinvio del Tribunale
federale) che ha respinto la petizione per prescrizione dei crediti, caricando
all'attrice spese, tassa di giustizia e ripetibili dovute alla società
convenuta;
ed ora, preso atto come nei confronti del convenuto CV
1, irreperibile al suo domicilio italiano e considerato processualmente di
ignota dimora ai sensi dell'art. 123 CPC, l'attrice abbia dichiarato con
scritto 3 maggio 2006 di rinunciare a proseguire il procedimento;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
l'accennata dichiarazione dell'attrice configura ritiro dell'azione, ossia
desistenza (art. 77 cpv. 2 e art. 352 CPC);
che
la causa prende così fine senza sentenza ed è stralciata dai ruoli (art. 352
cpv. 2 CPC);
che alla parte
desistente vengono caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 77 cpv. 3 e
151 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo
partecipato al processo;
che tuttavia, a
prescindere dalle spese sostenute per la ricerca del convenuto e per le
notifiche e le citazioni nella via edittale, nessun'altra spesa è stata
registrata oltre le correnti spese postali e di cancelleria;
che anche la
tassa di giustizia può essere oltremodo ridotta, dal momento che il contenzioso
processuale si è esaurito nel rapporto tra l'attrice e la convenuta CV 2;
decreta:
-
La
causa dipendente da petizione 7 ottobre 1999 di AT 1, __________,
in quanto proposta contro CV 1, di ignota dimora, è stralciata dai ruoli
per desistenza.
-
Le
spese fr. 300.-
e
la tassa di giustizia fr. 300.-
in
totale fr. 600.-
già
anticipate dall'attrice, restano a suo carico.
- Intimazione
allo
terzi implicati
-
TE 1
-
TE 2
-
CV 1
-
CV 2
rappr. da: RA 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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