AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1995.6
Data decisione, Autorità:
22.02.2002, ICCA
Incarto n.
10.1995.00006
Lugano,
22 febbraio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa promossa direttamente
in appello (responsabilità degli organi di tutela) con petizione del 19 maggio
1994 da
(ora patrocinata dall'avv. __________)
contro
(patrocinate dall'avv. __________)
avv. __________, e il
Comune di __________, rappresentato dal Municipio
(patrocinati dall'avv. dott. __________);
per
ottenere una somma imprecisata, ma almeno fr. 1 430 458.95 a titolo di risarcimento
danni e fr. 70 000.– per torto morale, con interessi al 5% dal 10 gennaio 1992,
pretese avversate dai convenuti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
petizione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
ha chiesto il 16 giugno 1988 alla Delegazione tutoria di __________ che il
marito __________ (nato il __________ 1944), sposato in seconde nozze il
__________ 1987, fosse posto sotto tutela per abuso di alcolici e psicofarmaci,
cattiva amministrazione e prodigalità. L'istanza è stata integrata il 28 giugno
1988. Esaminato il caso, il 12 agosto 1988 la Delegazione tutoria di __________
si è rivolta all'autorità di vigilanza perché instasse davanti al Consiglio di
Stato per l'interdizione di __________ (art. 370 CC) e il 22 agosto 1988 ha
sospeso provvisoriamente l'interessato dai diritti civili, designandogli un rappresentante
nella persona di __________ (art. 386 CC). Ai primi di ottobre del 1988 i
coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a __________ e l'11 gennaio
1989 la Delegazione tutoria di __________ ha formalmente assunto il caso, confermando
__________ in qualità di rappresentante. Quest'ultimo è poi stato sostituito il
10 maggio
1989 dal tutore ufficiale __________. Il 17 novembre 1989, nell'ambito di
un'audizione davanti all'autorità di vigilanza sulle tutele, __________ ha
dichiarato di ritirare l'istanza di interdizione, le circostanze essendo cambiate.
Le Delegazioni tutorie di __________ e di __________ hanno avallato la
richiesta, sicché con risoluzione del 20 dicembre 1989 il Consiglio di Stato –
su proposta dell'autorità di vigilanza – ha stralciato la causa dai ruoli. La
rappresentanza provvisoria è stata revocata dalla Delegazione tutoria di
__________ il 9 gennaio 1990.
B. Il
19 maggio 1994 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ e
__________ (eredi fu __________, deceduto il __________ 1993), __________ (ex
segretario della Delegazione tutoria di __________), l'avv. __________ (presidente
della Delegazione tutoria di __________) e il Comune di __________ per ottenere
una somma imprecisata, ma almeno fr. 1 430 458.95 a titolo di risarcimento
danni e fr. 70 000.– per torto morale, il tutto con interessi al 5% dal 10
gennaio 1992. Postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, essa ha
sostenuto – in sintesi – che nell'autunno del 1988 il rappresentante
provvisorio __________ ha venduto sottocosto a __________ ed __________ (zio e
nipote del marito) 408 azioni nominative (valore nominale di fr. 1000.–
ciascuna) della ditta __________ AG, appartenenti al marito __________, e che
la Delegazione tutoria di __________ nulla ha fatto per impedire tale
alienazione. Cessionaria delle pretese del marito (atto del 22 aprile 1994),
l'attrice ha chiesto la rifusione dell'asserito pregiudizio economico e un'adeguata
indennità in riparazione del torto morale.
C. Con
risposta del 26 ottobre 1994 __________ e __________ hanno proposto di
respingere la petizione e in via preliminare hanno eccepito la prescrizione di
qualunque pretesa. Nella loro risposta del 28 ottobre 1994 __________,
__________ e il Comune di __________ hanno concluso a loro volta per il rigetto
dell'azione, sollevando preliminarmente la medesima eccezione opposta dalle
altre convenute, e hanno chiesto che l'attrice fosse tenuta a rifondere loro
una somma imprecisata per il pregiudizio subìto dall'indebita lite. Il 7
novembre 1994 __________, __________ e il Comune di __________ hanno instato
dipoi perché l'attrice fosse tenuta a prestare una cauzione processuale di
fr. 200
000.–. Con ordinanza del 21 novembre 1994 questa Camera ha conferito all'attrice
il beneficio dell'assistenza giudiziaria e con decreto dello stesso giorno ha
respinto la domanda di cauzione. In sede di replica e duplica le parti hanno
confermato il loro punto di vista, l'attrice chiedendo nondimeno che gli
interessi del 5% decorressero dal 22 novembre 1988 anziché dal 10 gennaio 1992,
come figurava nella petizione.
D. Il
giudice delegato ha limitato l'udienza preliminare del 6 giugno 1995 all'esame
della prescrizione. Ultimata l'istruttoria di tale eccezione, le parti sono
comparse al dibattimento finale del 4 dicembre 1996, mantenendo le proprie
posizioni. __________, __________ e il Comune di __________ hanno precisato
inoltre la domanda di risarcimento del danno subìto per l'indebita lite in fr.
30 000.–. Statuendo con sentenza del 9 maggio 1997, questa Camera ha respinto
l'eccezione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state
poste per un quinto a carico di __________ e __________ in solido e per il
resto a carico di __________, __________ e del Comune di __________, sempre con
vincolo di solidarietà. __________ e __________ sono state obbligate inoltre a
rifondere all'attrice fr. 2000.–, gli altri convenuti fr. 8000.– per ripetibili.
E. All'udienza
preliminare del 15 ottobre 1997 le parti hanno offerto svariate prove, fra cui
una perizia sul valore venale delle azioni litigiose, che il giudice delegato
ha ammesso con ordinanza del 16 giugno 1998. Esperiti gli altri mezzi
istruttori, il perito è stato invitato a presentare il proprio referto, che ha
trasmesso alla Camera il 27 novembre 2000. L'attrice ne ha chiesto la delucidazione
scritta con istanza del 14 dicembre 2000. Il perito ha consegnato il suo
complemento il 26 giugno 2001. Con decreto del 16 agosto 2001 il giudice
delegato, accertato che __________ si era rivolta a un legale di fiducia, ha
revocato il beneficio del gratuito patrocinio. Chiusa l'istruttoria, nel suo
memoriale conclusivo del 16 novembre 2001 __________ ha ribadito le proprie domande
di petizione. __________, __________ e il Comune di __________ hanno presentato
anch'essi un memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001 in cui hanno proposto,
una volta ancora, di respingere l'azione, rinunciando in ogni modo a chiedere
la rifusione del pregiudizio per indebita lite. __________ e __________,
inattive sin dal marzo 2000, sono rimaste silenti e non si sono costituite
nemmeno al dibattimento finale del 23 novembre 2001, in esito al quale
__________, __________, __________ e il Comune di __________ hanno riaffermato
le loro contrapposte posizioni.
Considerando
in diritto: 1. L'attrice rimprovera al rappresentante provvisorio __________,
deceduto – come detto – nel 1993, di avere “svenduto”, nell'autunno del 1988,
408 azioni nominative della ditta __________ appartenenti al marito, e che la Delegazione tutoria di __________
nulla ha fatto per impedire tale alienazione. Con ciò gli organi di tutela,
compreso il rappresentante provvisorio, avrebbero violato il loro dovere di
diligenza (art. 426 CC), cagionando al marito un danno economico, oltre che
sofferenze psichiche. Sempre secondo l'attrice, il comportamento illecito e la
colpa delle autorità coinvolte è fuori discussione, così come pacifico e
comprovato è il nesso di causalità – naturale e adeguato – fra gli atti e le
omissioni degli organi di tutela, da un lato, e il pregiudizio patito
dall'interdicendo, dall'altro. La sola questione litigiosa consisterebbe dunque
nell'accertare l'esistenza e l'entità del pregiudizio. A tale riguardo essa
rileva che il perito ha stimato il valore del pacchetto azionario, al momento
della vendita (1988), in fr. 522 240.–, rispettivamente in fr. 300 000.– qualora
l'alienazione fosse dovuta intervenire con urgenza. L'attrice nega però che il
marito versasse in una situazione finanziaria tale da giustificare la vendita
immediata delle azioni. Inoltre essa ritiene che il perito abbia adottato un
metodo di calcolo erroneo e non abbia valutato adeguatamente taluni attivi
societari, da cui risulterebbe un valore delle azioni, nel 1988, superiore a
quindici milioni di franchi. Donde il buon fondamento della domanda di risarcimento
di fr. 1 430 458.95, cui si aggiunge un torto morale che l'attrice valuta in
fr. 70 000.–, ossia il 5% del danno patrimoniale.
-
Entrambe
le parti convenute obiettano, in sintesi, che gli organi di tutela non hanno
affatto violato il dovere di diligenza previsto dall'art. 426 CC, giacché la
vendita urgente delle azioni – avvenuta con il consenso dei coniugi __________
– era necessaria nell'interesse dell'interdicendo, in modo da ottenere
liquidità sufficienti per onorare debiti scaduti. __________, __________ e il
Comune di __________ soggiungono che, come risulta dalla perizia, il ricavato
di fr. 350 000.–, pur non raggiungendo il valore venale delle azioni, era
superiore al prezzo che si sarebbe potuto ragionevolmente conseguire in caso di
vendita a breve termine. Ne desumono che __________ non ha subìto alcun pregiudizio
dall'alienazione. Tanto meno – essi proseguono – ove si consideri che in una
causa promossa dallo stesso __________ davanti all'Amtsgericht
__________ (Canton Soletta) per far accertare la
nullità della compravendita, proprio l'attore ha rifiutato nel 1991 l'offerta
di rientrare in possesso del pacchetto azionario alle condizioni d'acquisto, e
nel 1993 non ha dato seguito nemmeno alla transazione giudiziaria con cui si
era posto fine alla causa, che prevedeva la retrocessione dei titoli dietro
versamento di soli fr. 100 000.–. I convenuti negano per finire che
l'alienazione litigiosa, quand'anche sia avvenuta sottocosto, possa
giustificare un'indennità a titolo di riparazione morale, la quale soggiace per
giurisprudenza a condizioni restrittive ed è concessa solo in casi eccezionali.
-
Nella
sua sentenza del 9 maggio 1997 questa Camera, chiamata a statuire sulla
prescrizione della pretesa, ha già avuto modo di esporre le norme federali e
cantonali che disciplinano la responsabilità degli organi di tutela, come
pure di ammetterne l'applicabilità – in linea di principio – ai convenuti
(consid. 1 a 3). Su tali questioni non giova ripetersi. Controverso rimane il
problema di sapere, come rileva l'attrice, se la vendita delle azioni (al
prezzo di fr. 350 000.–) abbia cagionato un danno all'interdicendo, se sia
avvenuta cioè a un prezzo inferiore rispetto al valore venale dei titoli. Il
perito ha stimato tale valore, nel 1988, in fr. 522 240.– (referto, punto 3.1.4
pag. 16 in basso), ossia fr. 172 240.– oltre il ricavato della vendita. Ha
accertato nondimeno che, nel caso in cui l'operazione fosse dovuta avvenire in
tempi brevi, il valore del pacchetto azionario si sarebbe verosimilmente
attestato, sempre nel 1988, a fr. 300 000.– (punto 3.2, pag. 17 in basso). Ciò
premesso, occorre esaminare anzitutto se __________ fosse tenuto a vendere con
urgenza le azioni dell'interdicendo, nell'interesse di lui, per procurarsi le
liquidità necessarie a pagare debiti improrogabili. Se così fosse, in effetti,
non potrebbe farsi questione di danno patrimoniale, giacché __________ avrebbe
incassato fr. 50 000.– più di quanto valevano i titoli.
a) I
convenuti – e soprattutto __________, __________ e il Comune di __________ –
adducono che nel 1988 la situazione finanziaria dell'interdicendo era “molto
preoccupante”: __________ era “gravato da numerosi debiti oltretutto riguardanti
anche oneri di importanza esistenziale, quali ad esempio il pagamento della
pigione e delle spese ospedaliere della madre” (risposta del 28 ottobre 1994,
pag. 50 verso l'alto). Sottolineano inoltre che __, in una lettera del
29 settembre 1988, aveva proposto alla Delegazione tutoria di __________ la
vendita delle azioni “per evitare una dozzina di precetti esecutivi, dato che i
debiti bruciano” (memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001, pag. 4 verso l'alto
con riferimento al doc. ). Sempre secondo i convenuti, la situazione
finanziaria dell'interdicendo si sarebbe ulteriormente deteriorata dopo di
allora, i debiti essendo aumentati dai fr. 188 453.70 indicati dal
rappresentante provvisorio nella lettera del 29 settembre 1988 (doc. ) ai
fr. 237 603.95 figuranti nell'ordine di pagamento da egli impartito il 29
novembre successivo all' (doc. _; conclusioni citate, pag. 5 in
basso). Da parte sua, l'attrice nega che la situazione finanziaria del marito
rendesse necessaria una vendita a breve termine delle azioni. Afferma che i
debiti di lui, contrariamente alle asserzioni dei convenuti, non erano di
natura tale da giustificare un pagamento urgente, tant'è che il marito non era
nemmeno oggetto di procedure esecutive. Per di più, il rappresentante
provvisorio avrebbe omesso di annoverare fra gli attivi coniugali gli averi
bancari, un deposito di titoli e alcuni gioielli, allestendo in definitiva un
inventario della sostanza incompleto e inveritiero al solo scopo di far apparire
urgente la vendita da egli sollecitata.
b) Nella
nota lettera del 29 settembre 1988 al segretario della Delegazione tutoria
(doc. _) il rappresentante provvisorio si era così espresso:
Per evitare una dozzina di precetti
esecutivi (avvisati) propongo di vendere gli [sic] azioni al costo non
fuori posto di fr. 346 800.–.
Sotto
il mio controllo personale verrebbero pagate [sic] tutti debiti di fr.
188 500.–; fr. 100 000.– in obbligazioni bancari [sic] e la rimanenza di
fr.
58 300.– cto-corr. bancario.
Non
tocca a me di decidere; i debiti brucciano [sic].
Vendute
le azioni, il 29 novembre 1988 lo stesso __________ ha dato ordine all'__________
di saldare con il provento dell'operazione debiti di __________ per complessivi
fr. 237 603.95 (doc. _). Il fascicolo processuale non consente tuttavia di
desumere che la situazione finanziaria di __________, quand'anche precaria,
fosse tale da imporre il pagamento immediato dei debiti indicati dal
rappresentante provvisorio. Che i creditori elencati nell'ordine di pagamento
bancario avessero sollecitato le loro spettanze o avessero finanche minacciato
– come sembra lasciar intendere __________ (doc. _) – l'avvio di procedimenti
esecutivi non risulta dagli atti. Questi non confortano nemmeno l'assunto dei
convenuti, secondo cui __________ non aveva liquidità sufficienti per far
fronte a “oneri di importanza esistenziale, quali ad esempio il pagamento
della pigione” (sopra, consid. a). Non risulta in effetti – né i convenuti
pretendono – che l'interdicendo abbia mai ricevuto diffide di pagamento
relative a canoni di locazione né, tanto meno, comminatorie di disdetta (art.
257d CO). Riguardo alle possibili spese ospedaliere della madre
(memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001, pag. 50), è appena il caso di
ricordare che il rappresentante provvisorio era tenuto a curare anzitutto gli
interessi dell'interdicendo. Quale emergenza inducesse a pagare subito
eventuali debiti della madre utilizzando beni del figlio non è dato a divedere.
Per finire, quindi, che le 408 azioni dovessero essere alienate immediatamente
nell'autunno del 1988 risulta assai dubbio, sicché non si può escludere a
priori che dall'avvenuta vendita per fr. 350 000.– __________ possa anche avere
subìto pregiudizio. Occorre esaminare, in simili circostanze, se ciò sia il
caso, rispettivamente se l'ammontare del danno sia comprovato. Solo in tale
ipotesi gioverà indagare oltre, ammesso e non concesso che ciò sia fattibile,
sulla necessità di vendere senza indugio il pacchetto azionario.
-
Dal
carteggio processuale risulta che, nella già citata causa avviata da __________
davanti all'Amtsgericht __________ per far accertare la nullità della
compravendita litigiosa, all'udienza principale del 9 settembre 1991 le
controparti __________ ed __________ avevano offerto all'attore la
retrocessione del pacchetto azionario contro rimborso del prezzo di acquisto
(fr. 350 000.–), ma che l'attore aveva rifiutato (doc. _, pag. 8 secondo
paragrafo e pag. 12 in fondo). Il tribunale aveva poi respinto l'azione con
sentenza del giorno stesso (doc. _). Contro tale giudizio __________ era
insorto all'Obergericht del Canton Soletta, davanti al quale le parti
avevano poi concluso, il 22 marzo 1993, la seguente transazione giudiziale
(doc. _, pag. 2):
-
Die
Parteien vereinbaren, den Verkauf der 408 Namenaktien an __________
rückzuabwickeln. Die gegenseitigen Leistungen sind Zug um Zug wie folgt zu
erbringen:
a) Die
Beklagten hinterlegen die Aktienzertifikate Nr. 3, 8, und 10 bei der
__________.
b) Die
Aktien sind dem Kläger gegen die Bezahlung von Fr. 100 000.– herauszugeben.
c) Die
Zahlung gemäss lit. b hievor hat bis am 25. Mai 1993 zu erfolgen.
d) (…)
- Der
Kläger hat Kenntnis vom Abschluss der __________ per 31.12.1992 und weiss, dass
unter Umständen ein Kapitalschnitt notwendig wird.
(…)
Ciò
posto, l'Obergericht aveva stralciato quel 22 marzo 1993 la causa dai
ruoli (doc. _). Se non che, in seguito __________ aveva sconfessato l'accordo e
il 25 maggio 1993 aveva presentato all'Obergericht una domanda di
revisione in cui chiedeva che, annullata la transazione, si giudicasse sul suo
appello (doc. _). Il tribunale aveva respinto la domanda con sentenza del
21
settembre 1993 (doc. _). Una seconda domanda di revisione era stata rigettata
dallo stesso tribunale il 15 novembre 1993 (doc. _) e la procedura di una terza
domanda, analoga, è stata sospesa dall'Obergericht con decisione del 20
ottobre 1994, in attesa dell'odierna sentenza (doc. _).
a) Stando
all'attrice, il rifiuto dell'offerta in prima sede e la ricusa della
transazione firmata in appello non erano dovute a carenze di liquidità da parte
del marito (tant'è che il 12 maggio 1993 essa aveva contratto un mutuo di fr.
100 000.– proprio per finanziare l'operazione: doc. _, clausola n. 1), ma alla
circostanza che “le azioni della società nel 1991 risp. nel 1993 avevano perso
molto del loro valore, per cui il prezzo offerto di fr. 350 000.–/fr. 100 000.–
era già troppo esoso” (replica, pag. 28 verso l'alto). L'affermazione è
senz'altro apodittica, ma potrebbe apparire non priva di ogni verosimiglianza
ove si pensi che proprio nel 1988 la __________ era entrata in un periodo di
difficoltà finanziarie, sfociate cinque anni più tardi in una riduzione di
capitale (doc. _, pag. 6 in alto). Ai fini del giudizio ci si può dunque
dipartire da tale presupposto, addotto dall'attrice stessa. Quanto
all'interrogativo di sapere se la firma della transazione giudiziale – appunto
nel 1993 – davanti all'Obergericht di Soletta fosse affetta da vizio
della volontà (sebbene __________ avesse dichiarato espressamente di conoscere
lo stato patrimoniale della ditta al 31 dicembre 1992 e di sapere che in simili
circostanze si prospettava una riduzione di capitale per risanare l'azienda:
doc. _, pag. 2 a metà, clausola n. 2), la questione non riguarda l'attuale
causa.
b) Sta
di fatto che, dipartendosi dalle stesse allegazioni dell'attrice, __________
potrebbe avere subìto un danno dall'avvenuta vendita delle azioni per fr. 350
000.– nel novembre del 1988 solo se, tra quella data e il settembre del 1991 al
più tardi, fosse stato possibile realizzare i titoli a un prezzo superiore. Il
9 settembre 1991, in effetti, il valore venale delle azioni doveva già essere
ben al di sotto di fr. 350 000.–, in difetto di che mal si comprende come
l'attrice possa definire “troppo esosa” l'offerta formulata quel giorno da
__________ ed __________. Che poi il valore venale delle azioni sia risalito –
eventualità cui l'attrice nemmeno allude – appare inverosimile e addirittura
impensabile, l'attrice medesima affermando che nel marzo del 1993 il valore dei
titoli era ormai sceso sotto i fr. 100 000.–, al punto da definire “troppo esoso”
anche il prezzo fissato nella transazione giudiziale. Nel caso in cui le azioni
non fossero state vendute, quindi, dal novembre del 1988 in poi __________
avrebbe visto precipitarne il valore (peritalmente accertato in fr. 522 240.–,
ma ritenuto più alto dall'attrice, che ancora nelle conclusioni ha censurato i
criteri di valutazione adottati dall'esperto) in tempi brevi. A distanza di tre
anni, in effetti, il deprezzamento era già tale da non potersi più ricavare, a
detta dell'attrice medesima, neanche la somma di fr. 350 000.–.
c)
È vero che, stando a __________ (il quale aveva concesso a __________, il 12
maggio 1993, un mutuo di fr. 100 000.– per onorare la transazione giudiziale:
doc. _), il valore dei titoli sarebbe stato – stando alle dichiarazioni della
stessa attrice – di almeno un milione di franchi, e ciò ancora nel 1993
(verbale di audizione rogatoriale del 23 novembre 1999, risposta n. 3, pag. 5
in basso). Già si è visto però che l'attrice, e con lei il marito, si sono ben
presto ricreduti, al punto da instare a tre riprese per l'annullamento della
transazione davanti all'Obergericht di Soletta. Non incombe a questa Camera
giudicare – si ripete – se la firma della nota transazione giudiziale da parte
di __________ nel marzo del 1993 (allorché la sua rappresentanza provvisoria
era stata revocata da più di tre anni) fosse affetta da vizi. Ai fini
dell'attuale giudizio è sufficiente fondarsi su quanto la stessa attrice
afferma costantemente fin dall'introduzione della causa, il 19 maggio 1994. E
in base a tali affermazioni la conclusione può essere una soltanto: se
__________ fosse rimasto proprietario delle azioni, egli avrebbe assistito a
un calo di valore manifesto. Nemmeno l'attrice pretende per altro, come detto,
che il valore dei titoli abbia mai dato, in un momento qualsiasi, segni di
ripresa.
d) Tutto
ciò premesso, __________ può avere subìto un danno nella sola eventualità in
cui fosse possibile alienare il pacchetto azionario, dopo il novembre del 1988,
spuntando una cifra superiore a quella ricavata dal rappresentante provvisorio
(fr. 350 000.–). Sempre a condizione di agire con sollecitudine, poiché nel
lasso di tre anni i titoli avrebbero perduto oltre un terzo del loro pregio
(passando da un valore peritalmente accertato di fr. 522 240.– a meno di fr.
350 000.–). Ora, non solo l'attrice non indica chi sarebbe stato disposto a
pagare un miglior prezzo entro un lasso di tempo ragionevole, ma essa sembra
rimproverare agli organi di tutela proprio l'alienazione come tale, denunciando
“l'incredibile svendita” che ha gravemente offeso e prostrato il coniuge,
ricaduto in gravi depressioni e nell'abuso di alcolici (petizione, pag. 6 in
basso). Il fatto è che se le azioni non fossero state cedute, __________
avrebbe patito a scadenza relativamente breve disagi maggiori. Non solo,
infatti, il valore dei titoli sarebbe nettamente diminuito, ma egli si sarebbe
verosimilmente visto escutere dai creditori, i quali nel novembre del 1988 portavano
ancora pazienza (nonostante i timori di __________: sopra, consid. 3a), ma non
sicuramente a tempo indefinito.
e) Ne
segue che l'attrice non ha affatto reso verosimile il danno patito dal coniuge.
Ancora nel suo memoriale conclusivo essa si limita a criticare l'operato dei convenuti,
censurando la vendita del pacchetto azionario, ma non pretende – né tanto meno
sostanzia concretamente l'ipotesi – che fosse possibile vendere i 408 titoli a
condizioni migliori prima che il loro valore scendesse. Men che meno ove si
consideri che le azioni erano quelle di un'azienda di famiglia, non quotata in
borsa, sicché l'acquisto dei titoli non poteva certo presumersi di interesse
per il grande pubblico. Nelle condizioni illustrate è superfluo tornare a
interrogarsi sulla necessità di alienare il pacchetto azionario con urgenza
(sopra, consid. 3). Quand' anche non sussistessero gli estremi di allarmarsi
subito, in effetti, nulla suffraga l'evenienza che la vendita potesse risultare
più fruttuosa in seguito e che quindi un danno possa essere insorto a causa
della fretta. Né avrebbe senso attardarsi sulle altre condizioni cui soggiace
la responsabilità degli organi di tutela (illiceità, nesso causale, colpa). In
mancanza di un verosimile danno, infatti, sarebbe vano indagare – nel quadro di
un'azione di responsabilità – su eventuali errori degli organi di tutela. Al
riguardo l'azione si rivela priva di consistenza.
- Oltre
al risarcimento del danno, l'attrice chiede un'indennità di
fr. 70
000.– per il torto morale cagionato al marito. Sostiene – come si è testé anticipato
– che questi è stato “gravemente offeso nella sua personalità” dalla svendita
delle azioni, al punto da ricadere in depressione e nell'abuso di alcolici.
Invero la riparazione di pregiudizi immateriali non è disciplinata dall'art.
426 CC, che si riferisce solo al risarcimento di danni economici. In proposito
tornano pertanto applicabili le disposizioni generali del Codice delle
obbligazioni (Gross in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I/2, Basilea 1999, n. 16 ad art. 426–429 CC).
a) L'art.
49 CO subordina il versamento di un'indennità per torto morale – fra l'altro –
all'esistenza di una lesione della personalità, che dev'essere grave, dal
profilo oggettivo e soggettivo (Brehm in:
Berner Kommentar, 2ª edizione,
n. 19 segg. ad art. 49 CO con riferimenti). Per di più, la dottrina è divisa
quanto alla cedibilità di una simile pretesa (Brehm,
op. cit., n. 88 ad art. 49 CO e n. 126 ad art. 47 CO con rinvii; cfr.
anche Girsberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
OR I, 2ª edizione, n. 33 ad art. 164 CO). In primo luogo ci si potrebbe
domandare quindi se l'attrice sia legittimata, in base all'atto di cessione del
22 aprile 1994 (doc. _), a far valere l'eventuale torto morale subìto dal
marito. Sia come sia, si rispondesse pure affermativamente al quesito, nulla
muterebbe ai fini del giudizio per le ragioni in appresso.
b) A
prescindere dall'eventuale illiceità dell'atto e dall'eventuale colpa degli
organi di tutela (questioni lasciate aperte poc'anzi), nella fattispecie non si
ravvisa alcuna azione suscettibile di offendere gravemente la personalità
dell'interdicendo. Si ricordi che, già dal profilo oggettivo, la perdita di un
bene materiale, quand'anche di valore affettivo, giustifica un'indennità per
torto morale solo in casi molto specifici. La giurisprudenza è restrittiva al
riguardo (Brehm, op. cit., n. 72
ad art. 49 CO con richiami), l'art. 49 CO essendo destinato a tutelare soltanto
sofferenze particolarmente dolorose (cfr. Brehm,
op. cit., n. 20 ad art. 49 CO). Ammesso e non concesso che la vendita
intempestiva delle azioni si configuri come un atto colposamente illecito, dal
lato oggettivo essa non basta a denotare una grave offesa alla personalità di
__________. Soggettivamente è possibile che questi abbia avvertito
l'alienazione dei titoli come una sorta di sconfitta personale, soprattutto nei
confronti di __________ ed __________, ma dal lato oggettivo la vendita non
trascende in una lesione della personalità. Tanto meno ove si consideri che,
stando alle allegazioni dell'attrice medesima, se non subito l'alienazione
sarebbe dovuta avvenire a breve termine, prima che il valore venale dei titoli
cominciasse a scendere. Ne segue che la pretesa per torto morale non adempie,
già a un primo esame, i requisiti dell'art. 49 CO. Anche su questo punto la
petizione risulta quindi sprovvista di buon diritto.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC)
che, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, vede subentrare in sua vece lo
Stato del Cantone Ticino. La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1
LTG) è fissata in funzione del valore litigioso, che è quello delle domande
(complessivi
fr. 1 500
458.95). Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9
cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid. 5). La pratica ha
richiesto un notevole dispendio di tempo e una ragguardevole mole di lavoro per
il patrocinatore di __________, __________ e del Comune di __________, sicché
appare giustificato far capo – per quanto riguarda tali convenuti –
all'aliquota medio-alta del 5% (fr. 75 000.– arrotondati). A ciò vanno aggiunte
spese per presumibili fr. 3000.– (art. 3 TOA). D'altro lato i tre convenuti
hanno lasciato cadere in sede di conclusioni la domanda di risarcimento per
danno da indebita lite (fr. 30 000.–), che li vede quindi soccombenti, ma che
ha comportato per il legale dell'attrice un impegno pressoché trascurabile,
onde l'applicazione dell'aliquota minima dell'8% (fr. 2400.–). Ne discende
un'indennità per ripetibili di complessivi fr. 75 600.–.
Il legale
di __________ e __________, pur non rinunciando formalmente al mandato, si è
disinteressato del processo dopo il marzo del 2000 (le proprie assistite essendo
ormai di ignota dimora), quando la causa era in fase istruttoria (non si erano
ancora posti i quesiti peritali). Il suo ultimo atto consiste in una lettera
del 17 marzo 2000 in cui comunicava che non avrebbe partecipato al successivo
contraddittorio (indetto per discutere una sua stessa opposizione a una domanda
di restituzione in intero), dopo di che è rimasto sempre passivo. Ai fini delle
ripetibili egli va trattato perciò come un legale che materialmente desista
dal patrocinio. In tali circostanze l'onorario ad valorem va combinato
con l'onorario ad horam (art. 11 cpv. 2 TOA), secondo la nota formula
elaborata dal Consiglio di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati
n. 1, pag. 15). L'onorario ad valorem è in concreto quello già noto
(fr. 75 000.–); quello ad horam può essere ragionevolmente stimato in
fr. 21 000.– (70 ore retribuite fr. 300.– l'una). Ne risulta un onorario di
fr. 32 815.–, cui vanno aggiunte le spese presumibili (art. 3 TOA), per un
totale dunque di fr. 35 500.– arrotondati.
Non si
giustifica per converso, in nessuno dei due casi, l'applicazione dell'art. 12
TOA, sia perché i supplementi previsti in tale norma entrano in considerazione
solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare
adeguatamente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4), ipotesi che – come si
è appena constatato – è estranea alla fattispecie, sia perché la causa direttamente
in appello non ha imposto agli avvocati maggiori difficoltà rispetto a una
causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La
petizione è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 40 000.—
b)
perizia fr. 53 549.55
c) spese
diverse fr. 114.05
d)
testi fr. 336.40
fr.
94 000.—
sono
posti a carico di __________, e in sua vece, per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato del Cantone Ticino. A titolo di ripetibili
l'attrice rifonderà a __________ e __________ un'indennità di fr. 35 500.–
complessivi, come pure un'indennità di fr. 75 600.– complessivi a __________,
__________ e al Comune di __________.
- Intimazione:
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– avv.
__________.
Comunicazione
al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (art. 162a
CPC), dopo il passaggio in giudicato.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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