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Assicurazione controla disoccupazione.Corso d’introdu- zionedi unmese in****Tailandia.
In principio,un’istruzione all’esteroè esigibilesolo sevi sono deivalidi motivie nonvi èla possibilitàdi raggiun-gere lostesso obiettivoin Svizzera**(cons. 3a).**
**Nel casoconcreto, ilsoggiorno inTailandia nonpoteva essere preteso (cons.**3b).
**Anche lealtre condizioniposte primadella stipulazio- nedel contrattodi lavorodavano sufficientimotivi all’i- stanteper rifiutarel’offerta dilavoro (cons.**3c).
Arbeitslosenversicherung. Einmonatiger Einführungskurs in Thailand.
Grundsätzlich isteine Ausbildungim Auslandnur zu-mutbar, fallsdafür wichtigeGründe vorhandensind und esnicht möglichist, dasgleiche Zielin derSchweiz zuer- reichen(E.3a).
Im konkretenFall durfteein Aufenthaltin Thailandnicht verlangt werden (E.3b).
Auch dieübrigen, vorAbschluss desArbeitsvertrages gestellten Bedingungen gaben dem Versichertengenü- gende Gründe,die Annahmeder Stellezu verweigern(E.3c).
Considerandi:
3. a) L’impiego che l’istante non ha accettato riguardava la
vendita online di body piercing. Prima di iniziare l’attività l’assicu- rato era tenuto a seguire un corso di un mese in Tailandia, dove la ditta produce le proprie creazioni. Per il datore di lavoro, la for- mazione in Asia era necessaria affinché il futuro consulente alla clientela imparasse quali fossero i materiali impiegati e si imprati- chisse con la tipologia dei prodotti da vendere. Contrariamente a quanto inizialmente preteso dall’UCIAML, non è in questa sede più contestato che la formazione all’estero sia stata una delle cause della mancata conclusione di un contratto di lavoro. Infatti, la necessità di seguire preliminarmente un corso di un mese inTai- landia, nella provincia nord-est di Nakhon Ratchasima, era stata confermata dal responsabile della ditta nell’ambito del colloquio di assunzione ed era contenuta espressamente nelle condizioni d’impiego protocollate da quest’ultimo.
1. L’assicurato ha trent’anni ed è senza obblighi di fami- glia, anche se vive ancora con i genitori. In base alla sua forma-
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zione ha buone conoscenze della lingua inglese e ha dimestichez- za con il tedesco. In questo senso il fatto di restare lontano da casa per un mese, disponendo di vitto e alloggio e frequentando un corso in una lingua di sua comprensione, non rappresenta certo un motivo di inesigibilità. La questione che si pone a proposito della formazione riguarda invece il luogo di soggiorno. In princi- pio, la LADI non conosce una base legale per obbligare gli assicu- rati a recarsi all’estero per una formazione. In base alla Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML A21) che si rifà alla giurisprudenza (sentenza del TF C 44/ 04 dell’8 giugno 2004 e riferimenti), i provvedimenti all’estero sono autorizzati sol- tanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In partico- lare, se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e conveniente. Nell’eve- nienza la possibilità di una formazione in Svizzera o dintorni è stata a priori esclusa dal potenziale datore di lavoro, anche se per que- sto Giudice tale rifiuto lascia alcune perplessità. Non è infatti del tutto chiaro per quali motivi il futuro venditore dovesse imperati- vamente recarsi sul posto di produzione per acquisire conoscenze sui materiali e i prodotti da vendere in un mondo dove le nuove forme di comunicazione e le tecnologie richiedono sempre meno degli spostamenti fisici. Di norma tali cognizioni dovrebbero es- sere apprendibili anche altrimenti (da una documentazione scritta, da un filmato, da un corso online). Analogamente a quanto trova validità per i PML, se in via eccezionale da un assicurato può es- sere preteso un soggiorno per formazione all’estero in un paese li- mitrofo secondo il luogo di domicilio e della relativa vicinanza con il posto di lavoro, la questione è ben diversa trattandosi della ne- cessità di recarsi in un altro continente, in un paese di cultura com- pletamente diversa dalla nostra e dove vigono condizioni di vita e lavoro essenzialmente differenti. Per il Tribunale amministrativo l’esigibilità di un simile soggiorno non può essere ammesso a pri- ori, anche se si tratta di un periodo di formazione di un solo mese per un giovane trentenne senza impegni di famiglia. Anche l’alto rischio di maremoti e il fatto che si tratti di un paese dove vige an- cora la pena di morte sono caratteristiche magari irrilevanti per al- cuni, ma simili particolarità possono avere un effetto deterrente per altri. Se poi si considera il clima politico del paese, il tipo d’im- piego in oggetto e le aspettative poste dal datore di lavoro il rifiuto opposto dall’istante non può essere oggetto di censura. Infatti, come non è neppure contestato da controparte, il regno di Tailan- dia è un paese attualmente politicamente instabile. Come docu-
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mentato anche dalla stampa locale, nell’aprile del 2009 il Governo decretava lo stato di emergenza per la capitale e dintorni in se- guito alle manifestazioni che provocavano disordini da settimane, con morti (Corriere del Ticino del 12 aprile 2009 e Mondo del 13 aprile 2009). I disordini continuavano e si disacerbavano ancora una volta nella primavera del 2010. Il corso che l’istante era tenuto a seguire era previsto per il mese di marzo 2010. Le preoccupazioni quanto alla propria incolumità personale erano pertanto giustifi- cate. Il fatto che molte agenzie di viaggio continuavano e conti- nuino ad offrire viaggi inTailandia e che tale paese resti un’ambita destinazione per le vacanze non cambia nulla alla legittima preoc- cupazione del ricorrente, non trattandosi di un viaggio di propria scelta in una nota stazione turistica.
1. Nell’ambito del colloquio di lavoro era stata discussa la garanzia di permanenza nella ditta per la durata di quattro o cinque anni, con un salario mensile di fr. 4350.– (nessuna gratifica e nes- suna tredicesima). L’istante dal canto suo riteneva di non poter dare una simile garanzia prima di conoscere concretamente il tipo di la- voro, deducendo si trattasse di un impiego di tipo semplice e ripeti- tivo. Concretamente egli proponeva in alternativa, in data 18 gen- naio 2010, di iniziare immediatamente l’attività nonché di decidersi per il corso in Tailandia e per la garanzia di restare a lavorare per la ditta per anni al trascorrere dei tre mesi di prova, dopo aver avuto la possibilità di conoscere le mansioni assegnategli e di aver ottenuto maggiori ragguagli sull’attività svolta. L’assicurato evocava pure la propria disponibilità a svolgere la formazione in Svizzera o nei din- torni. Poiché anche la proposta di un simile tipo di formazione non veniva accettata dal datore di lavoro, il candidato rifiutava di assu- mere l’impiego. Per questo Giudice, alla luce delle concrete cir- costanze, non è dato intravedere una colpa nell’agire del ricorrente. Il particolare settore di attività in parola, il corso di formazione inTai- landia e la garanzia di una lunga permanenza erano dei fattori che nel loro insieme rendevano del tutto legittima la proposta di iniziare con il periodo di prova anziché impegnarsi sin dall’inizio con la for- mazione all’estero e con la garanzia di un impiego a lungo termine. Il fatto che il contratto non fosse previsto a tempo determinato, non è qui determinante, incontestato essendo il fatto che il datore di la- voro avesse richiesto all’istante la garanzia di una permanenza sul posto di lavoro per un minimo di quattro o cinque anni. Ne discende che per aver rifiutato di assumere l’occupazione al ricorrente non può essere imputata alcuna colpa. S 10 109Sentenza del 5 ottobre 2010
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