Raumordnung und****Umweltschutz 9
Pianificazione e protezione dell’am- biente
Revisione dellapianificazione locale.Diritto diessere a- scoltatidei proprietaridi singolifondi inmerito allaso- spensionedella proceduradi approvazionee sugravame governativa. Propostedel municipiocontrarie alla****vota- zione popolare.
**Se ilGoverno intende,su richiestadi unmunicipio co- munale,sospendere laprocedura diapprovazione edi gravame in corso in merito a due singoli fondi,deve dapprimain ottemperanzaal dirittodi esseresentiti dare lapossibilità aiproprietari colpitidi esprimersi (cons.**3).
A cortotermine inun’ottica pianificatoriail municipio, senza cambiamenti di fatto o di dirittoparticolarmente rilevanti rispettoalla relativadecisione assembleare, non può proporre al Governo cantonale, pendentela susseguenteprocedura diapprovazione edi gravame,di sospendere laprocedura percambiare l’azzonamentodi singolifondi decisodal popolo**(cons. 4).** Ortsplanungsrevision. RechtlichesGehör derEigentümer von einzelnen Grundstücken bezüglich Sistierung des****regierungsrätlichen Genehmigungs-und Beschwerdever- fahrens. Dem Volkswillen widersprechende Anträgedes Gemeindevorstandes.
**Wenn die Regierung auf Antrag eines Gemeindevor- standes beabsichtigt,das laufendeGenehmigungs- undBeschwerdeverfahren bezüglicheinzelner Grundstücke zusistieren, hatsie diebetroffenen Eigentümerin Be- achtungdes Grundsatzesdes rechtlichen****Gehörs vor- gängig anzuhören (E.**3).
Aus planungsrechtlicher Sicht kann der Gemeindevor- stand, ohne dass besonders erhebliche sachliche oder rechtliche Änderungen im Vergleich zum entsprechen- den Volksentscheidvorliegen, derkantonalen Regie- rungwährend deslaufenden anschliessendenGenehmi- gungs- undBeschwerdeverfahrens nicht****kurzfristig vor-
schlagen, dasVerfahren zusistieren, umdie vomVolk beschlossene Zonenzuteilung von einzelnen Grund- stückenzu ändern(E. 4).
Considerandi:
1. Come risulta dalla fattispecie, il Governo, in seguito ad esplicita richiesta del comune, ha sospeso la procedura di appro- vazione in relazione alle particelle no. 600 e no. 93 per un periodo massimo di un anno onde permettere all’autorità locale di rie- saminare la situazione nell’ottica di un possibile reinserimento delle stesse in zona per edifici e impianti pubblici. I ricorrenti rav- visano nella procedura adottata dall’autorità cantonale una palese violazione del diritto di essere sentiti in quanto non sarebbe stata concessa loro la possibilità di esprimersi sulla richiesta di sospen- sione del comune. Il diritto di essere sentito, ancorato nell’art. 29 cpv. 2 CF, co- stituisce uno dei principi fondamentali del procedimento ammini- strativo davanti a tutte le istanze. Il rispetto di tale diritto costitu- zionale riveste una valenza assoluta per cui, tenor costante prassi e giurisprudenza, una disposizione lesiva dello stesso deve essere annullata indipendentemente dalla sua conformità materiale. Il di- ritto di essere sentito si suddivide in diverse componenti di carat- tere procedurale quali la possibilità di esporre i propri argomenti prima dell’emanazione di una decisione, la consultazione degli atti della pratica, l’adeguata motivazione della decisione e la relativa indicazione dei rimedi legali (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Helbing & Lichtenhahn, tomo I, ni. 80–87).
Nel caso in giudizio, ai sensi delle conclusioni precedenti, il Governo era conscio che la sospensione per un anno della pro- cedura d'approvazione in particolare per la particella no. 600 avrebbe implicato, di fatto, un dezzonamento della stessa in base ad una nuova procedura avviata dal comune. Alla luce di tale, pre- vedibile, conseguenza, vista la ripercussione di carattere legale e finanziario sugli attuali ricorrenti, prima di emanare la decisione di sospensione il Governo avrebbe dovuto comunicare agli stessi la richiesta dell’autorità comunale concedendo loro la possibilità di esprimersi al riguardo. Anche qualora non fosse stata a cono- scenza della convenzione di permuta, l’autorità cantonale avrebbe perlomeno dovuto concedere alla Fondazione ecclesiastica, pro- prietaria del fondo interessato, la possibilità di esercitare il diritto di essere sentita. Omettendo di rispettare simile garanzia costitu-
zionale, il Governo ha condotto una procedura affetta da vizio grave per cui, già per tale motivo, la decisione di sospensione deve essere annullata.
La situazione legale accertata non appare inficiata dagli argomenti addotti dal Governo, per i quali ricadrebbe nella sua sfera di competenza gestire la durata e le modalità della procedura d'approvazione degli strumenti pianificatori comunali, mentre il termine di 6 mesi fissato dall’art. 37 cpv. 3 LPTC costituirebbe me- ramente una direttiva. In tale contesto appare opportuno distin- guere fra i tempi interni della procedura d'approvazione che, per motivi di contingenza, possono implicare una temporanea ed informale sospensione della pratica, e un formale decreto di so- spensione per un periodo doppio a quello fissato dalla direttiva, con lo scopo ben preciso di permettere, in sede comunale, il cam- biamento della situazione pianificatoria del fondo in questione.
Alla luce di una simile fattispecie, come precedentemente accertato, il Governo non si poteva esimere, prima di emanare la decisione di sospensione, dal concedere alle parti interessate la possibilità di esprimersi al riguardo.
1. In data 26 novembre 2000, l'assemblea comunale ha ap- provato la revisione della pianificazione nel cui contesto la parti- cella no. 600 è stata attribuita alla zona ampliamento del nucleo 3. L’autorità comunale ha quindi inoltrato gli atti al Governo al fine dell'approvazione, per poi postulare, l’8 maggio 2002, una so- spensione dell’approvazione della situazione pianificatoria della particella no. 600 onde poter proporre, nell’ambito della proce- dura prevista, l'inserimento della stessa in altra zona. Il Governo ha dato seguito alla richiesta sospendendo la procedura per il pe- riodo di un anno. Tale modo di procedere non appare conforme ai disposti che reggono la procedura di revisione della pianificazione locale. In effetti, il supremo organo decisionale in materia, ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LPTC, è costituito dal popolo che discute e ap- prova le nuove disposizioni pianificatorie. Pur se l’autorità ammi- nistrativa comunale è investita del compito di elaborare i piani e le norme edilizie e di presentarli al popolo, ricade nella facoltà di quest’ultimo l’accettazione o meno della pianificazione proposta. In base alle disposizioni dell’art. 37 cpv. 3–5 LPTC, il Governo, quale autorità d’approvazione, è legittimato a censurare le dispo- sizioni pianificatorie presentate dal comune solo qualora le stesse ledano disposizioni legali o interessi pubblici. Qualora l’apprezza- mento del comune sia valido, il Governo non è legittimato a so-
stituire lo stesso con il proprio. D'altro canto, il comune, da parte sua, è vincolato all’espressione della volontà popolare.
Nel caso in giudizio, il comune ha presentato la richiesta di sospensione, nel dichiarato intento di procedere ad un diverso az- zonamento della particella, meno di due anni dopo l’approvazione assembleare della pianificazione locale, ponendosi così in palese contrasto con la volontà popolare. Un simile intervento sarebbe, al limite, ammissibile qualora, dopo l’approvazione assembleare della pianificazione, si fosse creata una situazione urbanistica tal- mente diversa da quella precedente da rendere pressoché neces- sario un ulteriore intervento di carattere pianificatorio. Una simile circostanza non traspare però dagli atti in giudizio, dai quali biso- gna invece desumere come gli argomenti presentati al Governo con la richiesta di sospensione dell’8 maggio 2002 si basino su una situazione identica a quella vigente al momento della deci- sione dell’assemblea comunale del 26 novembre 2000. Con la pro- pria richiesta, presentata, in un’ottica pianificatoria, a corto ter- mine dalla decisione assembleare, il municipio, di fatto, si pone in aperto contrasto con la volontà popolare. Non appare, nell’ottica procedurale, neppure ammissibile che l’autorità comunale, di pro- pria iniziativa, impedisca al Governo di sottoporre all’esame la situazione pianificatoria della particella in oggetto dando inizio ad una nuova revisione della pianificazione. La situazione sarebbe di- versa qualora, nella corretta applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LPTC, il comune, coinvolgendo gli interessati, si fosse attivato in seguito alla constatazione del Governo della mancata conformità pianifi- catoria del fondo. In tale evenienza, di fronte all’accertamento da parte dell’autorità d’approvazione dell’impossibilità legale di in- serire la particella in oggetto nell’area edificabile, la volontà po- polare soccomberebbe.
Nel caso in giudizio, però, alla luce degli accertamenti del Tribunale amministrativo, bisogna concludere come il Governo non fosse legittimato su mera richiesta municipale a sospendere la procedura d’approvazione della pianificazione in relazione alla situazione di due singoli fondi onde permettere al comune di dare avvio ad una nuova pratica di revisione volta a mutare il carattere pianificatorio degli stessi. Il Governo è quindi tenuto a portare a termine la procedura d’approvazione della pianificazione del comune convenuto anche per quanto concerne i citati fondi deci- dendo in merito sia all’attribuzione pianificatoria che ai pendenti gravami. Solo quando la decisione in materia del Governo sarà cresciuta in giudicato, il comune, al limite, nel rispetto delle di-
sposizioni procedurali ordinarie, potrà avviare, se del caso e se ne- cessario, un nuovo procedimento di revisione parziale della piani- ficazione locale.
R 02 96Sentenza del 31 ottobre 2003
L’interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è stato il 15 gennaio 2004 dichiarato inammissibile (1P. 764/2003).