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bzw. die entsprechenden Auflagen in den Baubescheid zu integ- rieren. Da dies vorliegend nicht geschehen ist, ist der angefoch- tene Entscheid allein schon aus diesem Grund aufzuheben.
R 01 80Urteil vom 21. März 2002
**Permesso dicostruzione. Disposizionederogatoria sull’al- tezzadel fabbricatoin caso****di trasformazioni.**Interpreta- zione.
**Per letrasformazioni diedifici esistenti,la legislazione comunalepuò prevedereun regimederogatorio, rispet- toalle dimensionidella precedentecostruzione, per motividi risparmio****energetico (cons.**2a).
In casodi sistemazionecon isolazionedel tetto,la di- sposizionederogatoria –che permetteun innalzamento massimodel tettodi 30cm –deve essereinterpretata in modorestrittivo; ilsorpasso deveessere riconducibilea misure dirisparmio energetico(cons. 2b).
Baubewilligung. Ausnahmeregelung bezüglich Gebäude- höhe bei baulichen Änderungen. Auslegung.
Bei baulichen Änderungen an bestehenden Gebäuden kann die kommunale Gesetzgebung aus Energiespar- gründen hinsichtlich der maximal zulässigen Gebäu- dehöhe Ausnahmebestimmungen****vorsehen (E.2a).
Bei einerNachisolation desDaches mussdie Ausnah- meregelung, gemäss welcher eine Dacherhöhungvon zusätzlichmaximal 30cm erlaubtwäre, restriktivaus- gelegt werden;die Mehrhöhemuss aufenergetische Sparmassnahmenzurückzuführen sein**(E. 2b).**
Considerandi:
2. a) Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPTC, gli edifici devono ri-
spondere, accanto alle altre norme, anche alle disposizioni sull’e- nergia. Giusta la legge sull’energia (LEn), i comuni tengono conto in tutta la loro attività delle esigenze dell’approvvigionamento energe- tico e dell’uso dell’energia (…), segnatamente per quanto concerne la realizzazione e l’esercizio di impianti ed edifici propri, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni (art. 3 LEn). Nell’evadere domande di costruzione i comuni devono osservare le norme di minima sta- bilite dal Gran Consiglio e, ai fini di un uso parsimonioso dell’ener-
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gia, possono emanare prescrizioni più estese (art. 5 LEn). La rispet- tiva ordinanza d’applicazione prevede espressamente che le do- mande di costruzione per trasformazioni importanti di edifici pos- sono essere accolte solo se dal profilo energetico corrispondono alle più recenti cognizioni della tecnica (art. 14 cpv. 1 OLEn). All’ora attuale le cognizioni più recenti della tecnica comprendono norme specifiche anche sull’isolamento termico degli edifici. In caso di trasformazioni di edifici esistenti, onde evitare delle possibili colli- sioni tra i successivi isolamenti dell’edificio, necessari dal profilo dell’interesse pubblico, e le particolari prescrizioni delle zone, viene dalle nuove legislazioni comunali solitamente previsto un regime derogatorio nella misura dello spessore dell’isolamento per quel che concerne le altezze e le lunghezze degli edifici e dei colmi, le di- stanze da confine e dagli edifici nonché le linee di allineamento (cfr. per esempio il modello cantonale di legge edilizia all’art. 38). Que- sto è quanto la nuova legislazione comunale prevede all’art. 5.8 cpv. 5 LE.
b) Ed è propriamente a questa disposizione che i ricorrenti fanno riferimento per giustificare l’innalzamento dell’edificio anche verso il vicino. Giusta l’art. 5.8 LE, nella zona nucleo di regola sono ammessi solo tetti a falde ad eccezione delle costruzioni accessorie e annesse, che possono essere eseguite con tetto piano o con pen- denza uguale al tetto del fabbricato principale (cpv. 1). In caso di si- stemazione per doppia copertura di tetti è permesso un rialzamento massimo di 30 cm (cpv. 5). Per i ricorrenti, l’aumento verso la parti- cella no. 901 sarebbe dovuto al lecito innalzamento del tetto di 30 cm. Una tale interpretazione della normativa comunale non merita protezione. Come giustamente addotto dal comune convenuto e come si deduce da quanto esposto nel considerando che precede, il senso della disposizione derogatoria di cui all’art. 5.8 cpv. 5 LE è quello di permettere, in caso di sistemazione di una costruzione esi- stente, di procedere alla dovuta isolazione del tetto o alla realizza- zione di un sottotetto che automaticamente, volendo rispettare i vo- lumi e l’altezza della costruzione precedente, dovrebbe in tal caso andare a scapito dell’altezza del piano sotto il tetto. Per evitare quindi che con simili interventi di sistemazione, necessari dal pro- filo energetico, vengano ridotte le potenzialità edificatorie dell’esi- stente costruzione, il legislatore comunale ha ritenuto indicato pre- vedere un regime derogatorio. Evidentemente, essendo già una disposizione di carattere derogatorio, l’interpretazione della stessa non può essere fatta nel modo estensivo preteso dai ricorrenti.
R 02 109Sentenza del 10 dicembre 2002
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