Inadmissibility and transfer for cantonal expert-costs dispute

b-3164-2011Tribunal administratif fédéral / 2e division20 sept. 2011Dismissed

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Résumé

The appellant challenged only the CHF 1,800 expert-costs allocated by the Grisons department after a successful appeal concerning entry of vineyard land in the cadastre. The Federal Administrative Court held that the cost issue rested exclusively on cantonal law and was not an appealable decision under Art. 5 PA. It therefore found that it lacked jurisdiction, declared the appeal inadmissible, and transferred the file to the Grisons Administrative Court under Art. 8 PA. No court costs were levied and the CHF 500 advance was refunded.

Regest

Art. 5 PA, Art. 8 PA; appealability and competence where only cantonal expert costs are challenged: A decision allocating expert costs exclusively under cantonal law does not constitute an appealable decision under Art. 5 PA before the Federal Administrative Court, even if the substantive dispute falls under federal administrative law. The unity-of-proceedings principle does not extend federal jurisdiction to such ancillary cost rulings. If an appeal is lodged before an incompetent authority, the latter shall declare the matter inadmissible and transmit the file to the competent authority pursuant to Art. 8 PA; the competence-conflict rule of Art. 9 PA is not applicable to the Federal Administrative Court. Where the appeal is inadmissible for lack of jurisdiction, procedural costs may be waived and any advance repaid.

Texte intégral

BVGer B-3164/2011

Entscheiddatum: 20.09.2011Publikationsdatum: 11.09.2017

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIB-3164/2011

Sentenza del 20 settembre 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler e Stephan Breitenmoser,cancelliera Barbara Schroeder De Castro Lopes. Parti B. _________ ,ricorrente, contro Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni, autorità inferiore . Oggetto Iscrizione di un fondo nel catasto viticolo.

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, con decisione del 20 aprile 2011 il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni ha accolto il ricorso del ricorrente e invitato l'autorità di prima istanza a inserire nel catasto viticolo la superficie prevista quale vigna della parcella n. X. ___ a V. ____;

che, con detta decisione, il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni, assegnando al ricorrente un'indennità per spese ripetibili, ha addebitato a quest'ultimo i costi d'una perizia pari a fr. 1800.-;

che, in data 31 maggio 2011, il ricorrente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale unicamente contro i costi di perizia addossati con detta decisione;

che la contestata ripartizione delle spese è fondata sul diritto cantonale;

che l'art. 5 i.r.c. l'art. 2 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) definisce la decisione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale come decisione fondata sul diritto pubblico federale;

che lo scrivente Tribunale dubita pertanto di essere competente;

che, in considerazione degli aspetti sopra elencati e giusta l'art. 8 cpv. 2 PA, il Tribunale amministrativo federale ha proceduto con scritto del 8 agosto 2011 ad uno scambio di opinioni con il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni;

che con scritto dell' 11 agosto 2011 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni propone la competenza dello scrivente Tribunale in applicazione del principio di diritto generale secondo cui l'istanza competente in materia è competente a decidere pure in merito ai costi;

che con scritto del 17 agosto 2011 l'autorità inferiore rinuncia ad inoltrare una presa di posizione e pertanto non si esprime nemmeno in favore della competenza dello scrivente Tribunale;

che con scritto del 29 agosto 2011 il ricorrente condivide l'opinione dello scrivente Tribunale e domanda la trasmissione del ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni;

che nella decisione 122 II 274 consid. 1b/bb il Tribunale federale non reputa impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA la sola questione dei costi fondata sul diritto cantonale, benché la causa principale sia regolata dal diritto amministrativo federale;

che pertanto la regola generale dell'unità della procedura non è applicabile in questi casi;

che, in virtù di tutti gli aspetti sopra elencati, il Tribunale amministrativo federale non si considera competente a decidere nella fattispecie;

che l'art. 9 cpv. 3 PA secondo cui i conflitti di competenza tra autorità sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o dal Consiglio federale, non è applicabile al Tribunale federale amministrativo;

che, in considerazione dell'opinione divergente del Tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni, è giustificato pronunciare una sentenza d'inammissibilità e trasmettere il ricorso al Tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA;

che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 6 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e l'anticipo spese versato, equivalente a fr. 500. , è da rimborsare al ricorrente;

che giusta l'art. 83 lett. s della legge federale sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) non può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico contro la presente sentenza al Tribunale federale;

che la presente sentenza è pertanto definitiva.

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è inammissibile.

  2. Il ricorso, incluso gli allegati e copie degli altri atti prodotti davanti al Tribunale amministrativo federale, sono trasmessi per competenza al Tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni.

  3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 500. è da rimborsare al ricorrente.

  4. Una copia dello scritto dell'autorità inferiore del 17 agosto 2011 è trasmesso al ricorrente per conoscenza. Una copia dello scritto del ricorrente del 29 agosto 2011 è trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza.

  5. Comunicazione a:

  •    ricorrente (raccomandata; allegato come da cifra 4, formulario indirizzo per pagamento) 
    
  •    autorità inferiore (n. di rif. \_\_\_; raccomandata; allegato come da cifra 4)
    
  •    Tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni (raccomandata; allegato come da cifra 2).   
    

Il presidente del collegio: La cancelliera: Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro Lopes

Mots-clés

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