Dual citizen assigned to Italian military obligations

a-1799-2015Tribunal administratif fédéral / 1re division12 juil. 2016Dismissed

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Résumé

A dual Swiss-Italian national challenged a federal administrative decision that placed him under the Italian military-service rules and denied incorporation into the Swiss army. The court held that, under the bilateral military-service convention, the decisive factor was the habitual residence on 1 January of the year the person turns 18. The appellant lived in Italy at that time and did not prove any timely declaration opting for Switzerland. The appeal was dismissed. Procedural costs of CHF 500 were charged to the appellant and offset against the advance payment; no party costs were awarded.

Regest

Art. 3 cpv. 1, 2 e 7 della Convenzione sul servizio militare dei doppi cittadini; doppia cittadinanza e competenza per gli obblighi militari. Il doppio cittadino è soggetto agli obblighi militari di un solo Stato contraente; determinante è, in linea di principio, la residenza abituale al 1° gennaio dell’anno in cui compie 18 anni. In difetto di una dichiarazione di opzione tempestiva e provata per l’altro Stato contraente, permane la competenza dello Stato di residenza abituale. La successiva abolizione del servizio di leva nello Stato competente non incide su tale ripartizione convenzionale (consid. pertinente).

Texte intégral

BVGer A-1799/2015

Entscheiddatum: 12.07.2016Publikationsdatum: 25.08.2016

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IA-1799/2015

Sentenza del 12 luglio 2016 Composizione Giudice Claudia Pasqualetto Péquignot, presidente del collegio, Jürg Steiger, Kathrin Dietrich, cancelliere Manuel Borla Parti A._______,..., ricorrente, contro Esercito svizzero,Stato maggiore condotta dell'esercito SM cond E, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Attribuzione alle persone con doppia cittadinanza non incorporate.

visto e considerato:

che A._______, ..., è nato a Varese il ... 1993,

che egli è a beneficio della doppia nazionalità italiana e svizzera,

che con decisione del 2 marzo 2015 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Esercito svizzero, ha stabilito che l'interessato è sottoposto alla Convenzione del 26 febbraio 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini (Convenzione servizio militare; RS 0.141.145.42),

che in particolare, l'autorità di prima istanza ha evidenziato che A._______: non può essere incorporato nell'esercito svizzero, è attribuito alle persone con doppia cittadinanza non incorporate e non è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera,

che con ricorso del 15 marzo 2015, A._______ ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (il Tribunale), chiedendo l'accoglimento dello stesso con contestuale annullamento della decisione e la propria incorporazione nell'esercito svizzero,

che con presa di posizione del 7 maggio 2015, l'autorità inferiore ha chiesto al presente Tribunale di respingere il ricorso evidenziando come l'insorgente abbia adempiuto obblighi militari in Italia e che inoltre, in base alle disposizioni di legge applicabili, il cittadino con doppia nazionalità soggiace agli obblighi militari dello Stato in cui ha la residenza abituale al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° esimo anno di età,

che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,

che in particolare, le decisioni rese dall'Esercito svizzero, Stato maggiore di condotta dell'esercito, in materia di obbligo di prestare servizio militare possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF,

che la decisione impugnata si fonda sulla sopracitata Convenzione servizio militare e sulla legge federale del 3 febbraio 1995, sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10),

che giusta l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione servizio militare, il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati contraenti,

che ai sensi del cpv. 2 del medesimo disposto di legge, il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale al primo gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiari di voler adempiere detti obblighi nell'altro Stato contraente. Tale dichiarazione di opzione deve essere presentata, per i residenti in Italia, entro 6 mesi dalla data di compimento del 18° anno di età, e, per i residenti in Svizzera, entro la data di compimento del 19° anno di età,

che qualora il servizio militare obbligatorio venga sospeso in uno dei due Stati contraenti, il doppio cittadino resta soggetto alla legislazione di quello dei due Stati ove è abitualmente residente al 1° gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età (art. 3 cpv. 7 Convenzione servizio militare),

che dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che l'insorgente al 1° gennaio 2011, anno in cui egli ha compiuto il 18° anno di età, risiedeva in Italia e meglio a ... in provincia di ...,

che ciò emerge pure da una propria dichiarazione del 15 gennaio 2015,

che pertanto egli era tenuto ad adempiere agli obblighi militare in Italia, ad eccezione di una dichiarazione in senso contrario entro sei mesi dal compimento del 18 esimo anno di età,

che nella fattispecie tale dichiarazione non è documentata e nemmeno il ricorrente pretende il contrario,

che pertanto A._______ è tenuto adempiere gli obblighi militari in Italia, e poco importa se in questo Paese sia stato soppresso il servizio di leva obbligatorio,

che pertanto il ricorso deve essere respinto,

che visto l'esito della procedura, le spese processuali per un ammontare di franchi 500 vanno addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 della PA e art. 1 art. 1 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che giusta l'art 82 let. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF ; RS 173.110), il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico,

che tuttavia, giusta l'art. 83 let. i LTF il ricorso è inammissibile contro le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile,

che pertanto il dispositivo del presente giudizio è definitivo.

(Il dispositivo è sulla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali pari a 500 franchi vengono compensate con l'anticipo spese versato dal ricorrente il 14 aprile 2015. Il saldo rimanente pari a 500 franchi viene riversato al ricorrente.

  3. Non si assegnano ripetibili.

  4. Comunicazione a:

  •    ricorrente (Atto giudiziario; allegato: bollettino di versamento) 
    
  •    autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)  
    

Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla

Data di spedizione:

Mots-clés

dual citizenshipmilitary obligationshabitual residenceoption declarationprocedural costs