Sentenza del 19 gennaio 2012
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
LA SOCIETÀ A.,
rappresentata dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Decisione di riesame (art. 58 PA)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2011.292
Visti:
-
la decisione di chiusura del 18 ottobre 2011, mediante la quale il Mini-
stero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione di svariati
documenti concernenti la società A., in particolare la documentazione
bancaria d'apertura, unitamente ai relativi estratti conto dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2010, afferente la relazione n. 1 presso la Banca B.
ad essa intestata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verbania (Italia), autorità che conduce un procedimento penale a carico
di diverse persone per abuso d'ufficio (art. 323 CP italiano) e turbata li-
bertà degli incanti (art. 353 CP italiano);
-
il ricorso del 17 novembre 2011 interposto della società A. contro la
suddetta decisione davanti al Tribunale penale federale (in seguito:
TPF);
-
la nuova decisione di chiusura del 9 dicembre 2011, mediante la quale il
Ministero pubblico ticinese ha modificato parzialmente la propria deci-
sione del 18 ottobre precedente, nel senso che solo gli estratti conto dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 e non la documentazione di aper-
tura concernenti il conto di cui sopra sono da trasmettere alle autorità
italiane;
-
lo scritto della società A., la quale, vista la nuova decisione di chiusura
del 9 dicembre 2011, chiede la restituzione dell'anticipo spese da lei
versato nonché la rifusione di ripetibili;
-
le osservazioni del 16 dicembre 2011 del Ministero pubblico ticinese, il
quale comunica al TPF che la decisione del 18 ottobre 2011 è annullata
e sostituita da quella del 9 dicembre 2011 che non prevede più la tra-
smissione della documentazione d'apertura del conto presso la Banca
B., soluzione concordata con la ricorrente, ragione per cui il ricorso sa-
rebbe divenuto privo d'oggetto;
-
la lettera del 20 dicembre 2011 dell'Ufficio federale di giustizia, mediante
la quale esso, alla luce degli sviluppi della procedura, rinuncia a formula-
re proprie osservazioni.
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3 -
Considerato:
-
che in base all'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della
sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
-
che tramite l'annullamento della decisione del 18 ottobre 2011 e la sosti-
tuzione della stessa con la decisione del 9 dicembre l'autorità d'esecu-
zione ha sostanzialmente accolto una delle conclusioni subordinate del
ricorso;
-
che a fronte della dichiarazione della ricorrente del 12 dicembre 2011 va
preso atto che il gravame è divenuto privo d'oggetto (art. 58 cpv. 3 PA;
v. anche FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz., Berna
1983, pag. 326);
-
che non integrando la nuova decisione del 9 dicembre scorso la conclu-
sione postulata in via principale dalla ricorrente (v. act. 1 pag. 17 e seg.),
quest'ultima ha in pratica ritirato parzialmente il proprio gravame, risul-
tando dunque soccombente su tale punto (v. ANDREA PFLEIDERER, in B.
Waldmann/P. Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, n. 53
ad art. 58 PA);
-
che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soc-
combente (v. art. 63 cpv. 1 PA);
-
che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell'autorità inferiore
né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art.
63 cpv. 2 PA)
-
che nella fattispecie, viste le particolarità del caso, non si prelevano spe-
se processuali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA), per cui alla ricorrente va
restituito l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-;
-
che la presente situazione è stata cagionata dalla sopravvenienza di una
nuova decisione con parziale integrazione delle motivazioni giuridiche ri-
corsuali, per cui come da dottrina e giurisprudenza l'autorità che ha rie-
saminato la propria decisione è tenuta ad assegnare alla ricorren-
te un'indennità per le spese necessarie e relativamente elevate che ha
sopportato, in applicazione analogica dell'art. 64 cpv. 1 PA (v. MICHAEL
BEUSCH, in Auer/Müller/Schindler, Praxiskommentar VwVG, n. 22 ad art.
64 PA; GAAC 68.87 consid. 4);
-
che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio
causato dalla presente procedura, viene posta a carico del Ministero
-
4 -
pubblico ticinese un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.- a titolo
di spese ripetibili.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il ricorso è divenuto privo d'oggetto; di conseguenza, la causa è stralciata dal
ruolo.
- Non si prelevano spese processuali. Il Tribunale penale federale restituirà
alla ricorrente l'anticipo delle spese versato di fr. 5'000.-.
- Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di
fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
Bellinzona, 20 gennaio 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Elio Brunetti,
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
- Ufficio federale di giustizia Settore,
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).