Mutual legal assistance case struck out after withdrawal of seizure order

RR.2009.21Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours9 avr. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed a Federal Prosecutor's Office seizure/disclosure order in mutual legal assistance proceedings concerning Italy. After the appeal was filed, the prosecutor ordered the immediate lifting of the seizure and revoked its own decision. The Second Criminal Chamber of the Federal Criminal Court held that the withdrawal of the challenged decision ended the dispute and struck the case from the docket. No court costs were charged, but the Federal Prosecutor's Office had to pay A. CHF 500 in compensation for necessary expenses.

Regeste Omnilex

Art. 63 and 64 PA; revocation of the impugned administrative decision in appeal proceedings: if the lower authority withdraws the challenged measure, the dispute becomes moot and the appeal is struck out. The authority that revokes its decision is treated as the unsuccessful party for costs purposes, whereas no procedural costs are levied against federal authorities under Art. 63 cpv. 2 PA. The successful appellant is entitled to compensation for necessary expenses under Art. 64 cpv. 1 PA; the amount may be fixed forfaitarily where the procedural effort is modest.

Texte intégral

Sentenza del 9 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.21

  • 2 -

La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di seque- stro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudi- ziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro; che con scritto del 17 febbraio 2009 la scrivente autorità ha invitato il ricor- rente a versare, entro il 27 febbraio 2009, termine poi prorogato a due ri- prese su richiesta dell’interessato, l’ultima fino al 24 marzo 2009, un antici- po delle spese di Fr. 2'000.-; che in data 16 febbraio 2009 il ricorrente ha richiesto al MPC lo sblocco dei conti ad esso intestati oggetto del succitato ordine di sequestro e di edizio- ne; che con ordine di dissequestro del 19 febbraio 2009, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati ad A. e la fattispecie oggetto della commis- sione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della rela- zione bancaria n. 1 intestata all’interessato, revocando quindi la sua deci- sione del 2 febbraio 2009; che tramite la revoca della decisione impugnata il MPC ha di fatto procla- mato la propria desistenza dal processo; che la desistenza di una parte mette termine alla controversia, di modo che la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 30 lett. b della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71); che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soc- combente (art. 63 cpv. 1 PA);

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che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell’autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA); che quale parte soccombente il MPC è invece tenuto ad assegnare al ricor- rente un’indennità per le spese necessarie e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA); che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio cau- sato dalla presente procedura, viene posta a carico del MPC un’indennità forfettaria (IVA inclusa) di Fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili;

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. In seguito alla revoca della decisione impugnata la causa è stralciata dal ruolo.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Il Ministero Pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 9 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Stefano Ferrari
  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had become moot after revocation of the challenged seizure order

Solution extraite

The case was struck from the docket because the respondent authority revoked the challenged order and thereby withdrew from the dispute.

Motifs extraits

Once the impugned decision was revoked, there was no longer a live controversy, so the proceedings had to be terminated by striking the case out.

Question juridique clé

Allocation of procedural costs after the authority's withdrawal

Solution extraite

No procedural costs were charged.

Motifs extraits

The authority that revoked the decision was treated as the unsuccessful party under Art. 63 PA, but in this matter no procedural costs were imposed.

Question juridique clé

Entitlement to compensation for necessary legal expenses

Solution extraite

The appellant was awarded CHF 500 in lump-sum compensation for costs.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, the Federal Prosecutor's Office had to compensate the appellant for necessary and relatively high expenses incurred in the proceedings.

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