Withdrawal of complaint; case stricken and costs imposed

BV.2012.40Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours25 oct. 2012Dismissed

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Résumé

A. appealed against UFCOM's seizure of an amateur radio transceiver. Before the merits were examined, he withdrew the complaint in writing. The Criminal Appeals Chamber took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and imposed court costs of CHF 200 on A., noting the early stage of the proceedings and the limited procedural expense.

Regest

Art. 25 cpv. 4 DPA; costs after withdrawal of a complaint before the Criminal Appeals Chamber; in the absence of specific cost rules in the RSPPF, the Federal Supreme Court Act is applied by analogy. Upon withdrawal, the proceeding is as a rule discontinued and the withdrawing party bears the costs as the losing party within the meaning of Art. 66 cpv. 1 LTF; the amount of the fee is determined taking account of the procedural stage and actual expense (Arts. 5 and 8 cpv. 3 RSPPF).

Texte intégral

Decisione del 25 ottobre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI UFCOM,

Controparte

Oggetto Sequestro (Art. 46 DPA) Ritiro del ricorso

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2012.40

  • 2 -

Visti:

  • il reclamo presentato l'11 ottobre 2012 da A. avverso la decisione del 2 ottobre 2012, con la quale l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha seque- strato un ricetrasmettitore amatoriale Yaesu VX-110 n°1 con accumulatore ed antenna;

  • la lettera del 16 ottobre 2012 inviata dal ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del reclamo;

  • le osservazioni del 17 ottobre 2012 dell'UFCOM. Considerato:

  • che il reclamo è stato firmato ed inoltrato da A., il quale ha dichiarato di pre- sentare il gravame anche a nome di altre quattro persone, senza tuttavia pre- sentare le relative procure;

  • che A. è da considerarsi quindi unico reclamante nell'ambito della presente procedura;

  • che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 16 ottobre 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;

  • che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

  • che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedu- ra di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),

  • che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfa- hrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP);

  • 3 -

  • che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

  • che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art. 66 LTF).

  • 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 25 ottobre 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • A.
  • Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Mots-clés

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