Withdrawal of complaint in tax seizure case

BV.2010.10Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours30 avr. 2010Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. challenged a seizure ordered in the context of a special federal tax investigation against B. The complaint concerned, among other things, jewelry seized at A.’s home. Before the Federal Criminal Court, A. withdrew the complaint after the Federal Tax Administration agreed to release the jewelry. The court held that the withdrawal ended the dispute and struck the case from the docket. It exceptionally waived court costs because the withdrawal followed a settlement, and it denied party compensation because A. had expressly renounced it. The advance on costs of CHF 1,500 was ordered refunded.

Regeste Omnilex

Art. 30 LTPF in Verbindung mit Art. 245 PP sowie Art. 66 Abs. 1 und 2 LTF; Rückzug des Rechtsmittels im Beschwerdeverfahren gegen eine Beschlagnahme. Der Rückzug einer Beschwerde beendet das Verfahren und führt zum Abschreiben der Sache. Die zurückziehende Partei gilt grundsätzlich als unterliegend und hat die Gerichtskosten zu tragen; bei Rückzug infolge Vergleichs kann das Gericht jedoch ausnahmsweise ganz oder teilweise auf Kosten verzichten. Eine Parteientschädigung entfällt, wenn sie ausdrücklich verwirkt oder darauf verzichtet wurde.

Texte intégral

Sentenza del 30 aprile 2010 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentata dall’avv. Romina Biaggi,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2010.10

  • 2 -

La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che, il 17 febbraio 2010, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha ordinato alla Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI) dell’Amministrazione federale della contribuzioni (in seguito: AFC) di aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di B. ai sensi degli art. 190 e segg. LIFD (v. act. 1.3);

che i sospetti a carico di B. vertono sostanzialmente sulla vendita del capita- le azionario della C. SA, sulla mancata registrazione di una commissione da intermediazione immobiliare e su presunti reati di partecipazione alle sottra- zioni d’imposta commesse da società da lui dominate;

che il 1° marzo 2010 il Direttore dell’AFC ha ordinato ai collaboratori della DAPI di perquisire i locali (inclusi locali accessori, cassette di sicurezza, vei- coli e altri luoghi che si riterrà opportuno) di B. ed A. a Z. (v. act. 1.4) e di sequestrare i documenti o gli oggetti che potevano avere valenza come mezzi di prova nell’ambito dell’inchiesta condotta dall’AFC contro B. e C. SA;

che il 5 marzo 2010 i collaboratori della DAPI hanno eseguito una perquisi- zione presso l’abitazione dei coniugi A. e B. a Z. (v. act. 1.5);

che il medesimo giorno, ritenuto il fondato sospetto della commissione di reati di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta e/o frode fisca- le, il collaboratore dell’AFC ha deciso di sequestrare anche tutti i valori pa- trimoniali che si trovano presso A. (v. act. 1.1), compresi diversi gioielli sti- mati circa fr. 250'000.-- (v. act. 1.6);

che l’8 marzo 2010 la reclamante è insorta contro tale decisione dinanzi a questa Corte, per il tramite del Direttore dell’AFC, chiedendo che fosse ordi- nato il dissequestro dei beni di sua esclusiva proprietà (v. act. 1);

che, l’11 marzo 2010, l’AFC ha trasmesso il reclamo a questa Corte, unita- mente alle sue osservazioni con cui chiedeva il rigetto del reclamo (v. act. 2);

  • 3 -

che la reclamante ha versato il richiesto anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (v. act. 3, 6 e 7);

che il 15 aprile 2010 la reclamante ha informato questa Corte di ritirare il re- clamo, essendosi l’AFC impegnata a dissequestrare i gioielli, chiedendo di non prelevare spese e di compensare le ripetibili (v. act. 9);

che tramite il ritiro del reclamo l’insorgente ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;

che la desistenza di una parte giusta l’art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 e 71 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);

che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l’art. 66 cpv. 1 LTF ed è – di regola – tenuta a sopportare le spese giudiziarie; che conformemente all’art. 66 cpv. 2 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 cpv. 1 PP, in caso di desistenza o transazione il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie;

che, in concreto, il ritiro del reclamo è il frutto di una transazione con l’AFC, che ha proceduto al dissequestro dei gioielli di proprietà della reclamante il 20 aprile 2010 (v. duplica, act. 10);

che pertanto, vista la particolarità del caso, questa Corte rinuncia eccezio- nalmente a riscuotere le spese giudiziarie;

che non vengono assegnate spese ripetibili, avendo la reclamante espres- samente rinunciato al loro rimborso (v. act. 9);

che alla reclamante è restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa;

  • 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. La causa è stralciata dai ruoli.

  2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano spese ripetibili.

  3. Alla reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.

Bellinzona, il 4 maggio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Romina Biaggi
  • Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Mots-clés

seizurewithdrawaltax investigationcourt costssettlementadvance on costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint should be removed from the docket after withdrawal

Solution extraite

The complaint was withdrawn, which ended the dispute and led to removal from the docket.

Motifs extraits

Withdrawal of a party terminates the proceedings; the court therefore struck the case from the docket.

Question juridique clé

How to allocate costs after the withdrawal

Solution extraite

No court costs were collected and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Although the withdrawing party is ordinarily the losing party, the court exceptionally waived costs because the withdrawal resulted from a settlement and the seized jewelry had been released; compensation was also refused because it had been expressly waived.

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