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BB.2014.63,BP.2014.14 ΓÇó Standing to challenge admission of private accuser
BB.2014.63,BP.2014.14Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours20 juin 2014Inadmissible
A appealed the MPC's decision admitting Bank B. as a private accuser in a money-laundering case. The Criminal Appeals Chamber of the Federal Criminal Court held that the accused generally lacks a legally protected interest to contest such a decision and therefore declared the complaint inadmissible. As a consequence, the request for suspensive effect became moot and the superprovisional stay was revoked. Costs of CHF 2,000 were charged to A., and A. had to pay Bank B. CHF 1,000 in compensation.
Art. 382 cpv. 1, 393 cpv. 1 lett. a CPP; standing to challenge the admission of a private accuser: the accused ordinarily lacks a legally protected interest to contest a mere decision admitting a party as private accuser. Such a decision is, as a rule, not separately appealable by the accused, absent special circumstances, in particular where the private accuser is a state or para-state entity. If the complaint is inadmissible, requests for suspensive effect become moot and any superprovisional stay must be lifted; costs and party compensation are allocated according to the outcome (consid. 1-3).
Decisione del 20 giugno 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, giudice presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,
BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Controparti
Oggetto Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.63+BP.2014.14
Visti:
la decisione del 20 marzo 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la dichiarazione di costituzione di accusatrice privata del 27 febbraio 2012 effettuata da banca B. nell'ambito della causa penale a carico di A., C. e D. per titolo di riciclaggio di denaro ed altri reati (act. 1.1);
il reclamo del 31 marzo 2014 interposto da A. presso la Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (act. 1);
lo scritto del 2 aprile 2014, con il quale la Corte dei reclami penali ha conces- so l'effetto sospensivo a titolo supercautelare (act. 4);
la risposta del 29 aprile 2014, mediante la quale il MPC ha postulato la reie- zione sia dell'effetto sospensivo che del reclamo (act. 15);
la replica del 10 giugno 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, mediante la quale la reclamante ribadisce le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Considerato:
che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;
che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in ta- le ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Stra- fprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
che l'imputato necessita di un interesse giuridicamente protetto all'annulla- mento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP;
3 -
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputato non dispone, di principio, di un tale interesse giuridicamente protetto (nella misura in cui non si tratti di uno Stato o di un'entità statale o parastatale), e non è quindi legittima- to ad impugnare una decisione che ammette semplicemente la costituzione di una persona quale accusatrice privata in un procedimento (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.38 del 29 luglio 2013, consid. 1.2 e giuri- sprudenza citata);
che il reclamo è da dichiarare quindi inammissibile;
che, visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
che l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato;
che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese del- la procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--;
che la banca B. si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP);
che nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consisto- no nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF);
che nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna no- ta delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF);
che nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal difensore della banca B., un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa) appare giustificato, importo che deve essere messo a carico del reclamante.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 20 giugno 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.