Sentenza del 2 dicembre 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Alex Staub, Presidente,
Nathalie Zufferey e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Stefano Peduzzi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Controparti
Oggetto
Sorveglianza (art. 10 cpv. 5 LSCPT)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2009.83
Visti:
-
il reclamo del 6 ottobre 2009 di A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale, mediante il quale egli contesta il contenuto
di un'ordinanza del 16 settembre 2009 emessa dall'Ufficio dei giudici
istruttori federali nella causa no. 1;
-
l’invito a far pervenire al Tribunale penale federale copia dell'ordinanza
impugnata nonché a versare alla cassa della medesima autorità, entro il
termine scadente il 2 novembre 2009, un anticipo delle spese di
fr. 1'500.-;
-
il secondo invito a far pervenire al Tribunale penale federale quanto so-
pra, entro un ultimo termine scadente il 19 novembre 2009, pena
l’irricevibilità del gravame interposto;
-
lo scritto del 24 novembre 2009 dell'avv. Stefano Peduzzi, patrocinatore di
A., mediante il quale egli invita questo Tribunale a considerare nulla la
missiva del suo assistito del 6 ottobre 2009.
Considerato :
-
che giusta l’art. 62 LTF, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 245
cpv. 1 PP, la parte che adisce il Tribunale penale federale deve versare
un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (cpv. 1). Il giudice
dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo
o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce
un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato o le garanzie non sono
prestate nemmeno nel termine suppletorio, il ricorso non sarà giudicato
nel merito (cpv. 3);
-
che in concreto al reclamante sono stati accordati, conformemente alla di-
sposizione sopra citata, due termini per effettuare l’anticipo delle spese ri-
chiesto, l’ultimo dei quali scadente il 19 novembre 2009 (v. act. 3);
-
che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine ulti-
mo impartito dal Tribunale;
-
che lo scritto del 24 novembre 2009 del patrocinatore del reclamante nulla
muta alla situazione in quanto tardivo;
-
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del reclamo
(art. 62 cpv. 3 LTF);
-
3 -
-
che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gra-
vame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 66 cpv. 1
LTF);
-
che una tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata
in applicazione degli art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del
Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32).
-
4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il reclamo è inammissibile.
- Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.
Bellinzona, 2 dicembre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Peduzzi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).