Swiss disability pension denied for lack of insurance status and qualifying invalidity

I 722/00Tribunal fédéral21 janv. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Italian claimant appealed the refusal of a Swiss disability pension. The Federal Insurance Court held that, under the law applicable when the administrative decision was issued, he had not shown a pensionable degree of invalidity before his return to Italy and, after repatriation, no longer met the insurance-status requirement under the applicable bilateral social security rules. The later 2001 reform eliminating that requirement did not help him because the relevant review date remained the date of the administrative decision. The administrative law appeal was dismissed in simplified proceedings, and no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 28 cpv. 1ter LAI; bilateral social-security rules on the insured-person requirement; temporal scope of judicial review: entitlement to a disability pension must be assessed on the basis of the facts and law in force when the administrative decision was issued. Where, before repatriation, the degree of invalidity never reaches the statutory threshold and, after repatriation, the insured-person requirement is no longer fulfilled, the claim fails. A later legislative amendment abolishing the insurance-status condition does not apply retroactively to the judicial review of the challenged decision (consid. 1-2).

Texte intégral

[AZA 0]
I 722/00 Ws

IIIa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente,
Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere

Sentenza del 21 gennaio 2002

nella causa
U._________, Italia, ricorrente,

contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,

e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Fatti :

Mediante decisione del 28 dicembre 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respinto la domanda di rendita presentata il 30 giugno 1997 dal cittadino italiano U._________, nato nel 1950, per carenza di un'invalidità pensionabile secondo la legislazione svizzera.

Per giudizio del 3 novembre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha disatteso l'impugnativa prodotta dall'interessato.
In sostanza essa ha confermato la carenza d'invalidità di grado rilevante, osservando però che l'insorgente, posteriormente al suo rimpatrio alla fine di agosto del 1996, nemmeno adempiva la clausola assicurativa.
Con ricorso di diritto amministrativo U._________ chiede l'annullamento del giudizio commissionale e l'erogazione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Produce numerosi certificati medici.
Mentre l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia adeterminarsi.

Diritto :

Nel querelato giudizio i primi giudici hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Hanno rilevato in particolare come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, il cittadino italiano debba avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI, debba essere invalido ai sensi della legislazione svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A questa esposizione si deve fare riferimento.
Ai considerandi del giudizio commissionale può essere prestata adesione pure nella misura in cui esso, prendendo a base, segnatamente, le affidanti certificazioni peritali dei dottori M._________ e K._________ della Clinica universitaria X._________, completate dalle considerazioni psichiatriche del dott. A._________, ha ritenuto che nel periodo intercorso sino all'epoca del rimpatrio, avvenuto alla fine di agosto del 1996, l'invalidità del ricorrente non abbia mai raggiunto il tasso del 50%, necessario in concreto per l'assegnazione della chiesta rendita (v. l'art. 28 cpv. 1ter LAI). Per quanto concerne il periodo successivo al rimpatrio, i primi giudici hanno poi esattamente negato la sussistenza del requisito assicurativo, ricordato come il cittadino italiano adempia quest'ultima condizione quando sono versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane, durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana o quando egli ha diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (v. la cifra 2 lett. a e b del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale nonché l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo).
Alla soluzione che precede nulla mutano i numerosi certificati medici prodotti con il gravame, che peraltro, ad eccezione di un solo documento, già figuravano all'inserto.

Il giudizio commissionale non può pertanto che essere tutelato.
Giova rammentare infine all'insorgente che il nuovo ordinamento entrato in vigore il 1° gennaio 2001 con la modifica della LAI del 23 giugno 2000 non impone più la qualità di assicurato quale condizione per fare valere prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla

Cassa svizzera di compensazione, Ginevra, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 gennaio 2002

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera :

Il Cancelliere :

Mots-clés

disability pensioninsurance statusinvalidity thresholdbilateral social securitytemporal application of lawsimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claimant met the requirements for a Swiss disability pension under the applicable old law

Solution extraite

The applicable pre-2001 rules required at least one year of AVS/AI contributions, qualifying invalidity, and insurance status at the insured event; these requirements were not met.

Motifs extraits

The court endorsed the lower court’s assessment that the claimant’s invalidity never reached the 50% threshold before repatriation and that, after returning to Italy, he no longer satisfied the insurance condition under the relevant bilateral social security rules.

Question juridique clé

Whether the new 1 January 2001 disability insurance regime changed the outcome

Solution extraite

No; the decision had to be assessed under the law in force when the administrative decision was issued.

Motifs extraits

The court reiterated that review is based on the facts and law existing at the time of the challenged administrative decision, so the later abolition of the insured-person requirement was irrelevant.

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