Late appeal against AVS pension decision declared inadmissible

H 17/01Tribunal fédéral / IIe division de droit social3 oct. 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M. appealed a 1999 Swiss compensation office decision granting him an old-age pension as a lump-sum payment plus a supplementary pension for his wife. The Federal Insurance Appeals Commission had already refused to enter into the merits because the appeal was late. Before the Federal Insurance Court, M. was ordered to pay a CHF 500 advance for presumed costs, but he failed to do so. The Court therefore declared the administrative law appeal inadmissible and, exceptionally, did not charge court costs.

Regeste Omnilex

Art. 150 Abs. 1 und 4 OG i.V.m. Art. 135 OG; Sicherheitsleistung für Verfahrenskosten vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht. Wird die vom Präsidenten angeordnete Kostenleistung innert Frist nicht erbracht, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Die Vorschusspflicht entfällt nicht schon deshalb, weil die beschwerdeführende Person gesundheitliche oder familiäre Gründe geltend macht; maßgebend ist allein die fristgerechte Leistung der Sicherheit. Die Kostenfreiheit gilt im Sozialversicherungsverfahren nur für Streitigkeiten über Leistungszusprechung oder -verweigerung, nicht für rein prozessuale Fragen (vgl. Art. 134 OG). In besonderen Fällen kann jedoch von der Erhebung von Gerichtskosten abgesehen werden (consid. 1-2).

Texte intégral

[AZA 0]
H 17/01 Ws
IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente,
Leuzinger e Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 3 ottobre 2001

nella causa
M._________, Italia, ricorrente,

contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente,

e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

con giudizio 4 dicembre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero non è entrata nel merito del gravame, poiché tardivo, interposto l'8 giugno 2000 da M._________, cittadino italiano nato nel 1933, avverso la decisione della Cassa svizzera di compensazione, emessa il 9 luglio 1999, accordantegli una rendita ordinaria di vecchiaia sotto forma di indennità forfetaria di fr. 15'358.-, oltre a fr. 3'135.- quale rendita completiva per la moglie,
M._________, pur riconoscendo la tardività del gravame presentato al giudice commissionale, che sarebbe stata determinata da non meglio precisati motivi di salute e familiari, in data 5 gennaio 2001 ha deferito la pronunzia di primo grado a questa Corte, chiedendo in sostanza di accogliere il ricorso e di riesaminare la propria posizione sulla base degli anni di lavoro non considerati dall'amministrazione,

con ordinanza del 25 maggio 2001 il presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato all'interessato un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, avvenuta il 29 maggio seguente, per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto,
a norma dell'art. 150 cpv. 1, in relazione con l'art. 135 OG, chiunque adisce il Tribunale federale delle assicurazioni deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spese presunte del processo (art. 153 e 153a OG),
se le garanzie non vengono prestate entro il termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile (art. 150 cpv. 4 OG),

nel caso di specie la presente procedura non è gratuita, non vertendo la lite sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, bensì avendo per oggetto un tema procedurale,
l'assicurato ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine - venuto a scadere il più tardi il 12 giugno 2000 - per prestare il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie,
in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza presidenziale del 25 maggio 2001, questa Corte deve pertanto ritenere irricevibile la proposta del ricorrente,
pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali,

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 ottobre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :

Mots-clés

social insuranceold-age pensionlump-sum paymentlate appealadvance on costsinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative law appeal against the first-instance decision was admissible despite being filed late

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the filing deadline had expired and the required cost advance was not paid.

Motifs extraits

The Court applied Art. 150(1) and (4) OG in connection with Art. 135 OG: the appellant had been ordered to provide security for anticipated costs and failed to do so within the set period, so the appeal had to be declared inadmissible.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged despite inadmissibility

Solution extraite

Court fees were exceptionally waived.

Motifs extraits

Although the proceeding was not free of charge because it did not concern the grant or refusal of insurance benefits, the Court decided exceptionally not to impose judicial costs.

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