Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

B 55/06Tribunal fédéral / IIe division de droit social19 déc. 2006Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant company challenged a cantonal social-insurance judgment but failed to pay the third CHF 1,000 instalment of the CHF 4,000 advance on costs ordered by the Federal Insurance Court. Because the instalment plan expressly warned that missing a payment would make the appeal inadmissible, the court enforced the warning and declared the appeal inadmissible. No court costs were levied, and the CHF 2,000 already paid in advance was returned.

Regeste Omnilex

Art. 150 cpv. 4 OG; inadmissibility of an appeal for non-payment of the ordered advance on costs. Where the court has granted payment of the advance in instalments and expressly warned that failure to pay an instalment by the prescribed date will result in inadmissibility, non-payment of a single instalment within the deadline triggers the sanction without further examination of the merits. In such a case, the court may, in line with its practice, refrain from levying judicial costs and order restitution of advance payments already made (consid. 2).

Texte intégral

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa {T 7}
B 55/06

Sentenza del 19 dicembre 2006
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere

Parti
E.________ SA, ricorrente,

contro

Zurigo Fondazione collettiva LPP, 8085 Zurigo, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 28 marzo 2006)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
la ditta E.________ SA ha interposto ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio 28 marzo 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con il quale la Corte cantonale ha parzialmente accolto una petizione della Zurigo Fondazione collettiva LPP, nel senso che ha condannato la società a versare all'istituto di previdenza fr. 75'194.95 oltre a interessi del 5% dal 10 giugno 2004, mentre ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo no. 1051558 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,
la decisione impugnata non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, motivo per cui la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
mediante ordinanza presidenziale del 18 maggio 2006 il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato alla società ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 4000.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
per scritto del 23 maggio 2006 la ricorrente ha chiesto di poter far fronte all'anticipo spese tramite il versamento di quattro rate,
con nuova ordinanza del 29 maggio 2006, notificata il 2 giugno seguente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto l'istanza, autorizzando la richiedente a versare l'anticipo spese in quattro rate di fr. 1000.- cadauna entro, rispettivamente, il 16 giugno, il 17 luglio, il 16 agosto e il 15 settembre 2006,
la società insorgente è stata nel contempo informata che in caso di mancato pagamento di una rata entro il termine stabilito, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile,
mentre la ricorrente ha correttamente e tempestivamente provveduto al pagamento delle prime due rate, essa non ha entro la data fissata del 16 agosto 2006 versato la terza rata di fr. 1000.-,
occorre di conseguenza procedere conformemente all'art. 150 cpv. 4 OG e dare attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 29 maggio 2006,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
I due acconti di fr. 2000.- complessivi già versati dalla ricorrente a titolo di anticipo spese le vengono retrocessi.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 dicembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:

Mots-clés

advance on costsinadmissibilityinstalment paymentsocial insurance appealprocedural defaultcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative law appeal had to be declared inadmissible for failure to pay the required advance on costs within the deadline.

Solution extraite

Yes. The appellant did not pay the third instalment by the fixed date, so the appeal had to be declared inadmissible under the warning contained in the prior order.

Motifs extraits

The court noted that the advance on costs had been validly set and, after approval of instalment payments, the warning expressly provided that non-payment of one instalment would render the appeal inadmissible. Since the third instalment was not paid on time, the sanction had to be enforced.

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