Appeal inadmissible for missing attachments and insufficient reasoning

9C_781/2010Tribunal fédéral / IIIe division de droit public29 oct. 2010Inadmissible

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Résumé

The Swiss Federal Court, in a simplified procedure, held that the appeal against the Federal Administrative Court's judgment was inadmissible. The appellant failed to cure the formal defect of not submitting the lower-court decision within the deadline set by the court and also failed to meet the minimum reasoning requirements. Given the circumstances, the court waived judicial costs.

Regest

Art. 42 cpv. 2 e 5 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF: un ricorso è irricevibile quando l’allegato impugnato non è prodotto nonostante l’invito del Tribunale federale a sanare il difetto e l’atto non contiene una motivazione sufficiente; la sanatoria del vizio formale entro il termine assegnato costituisce presupposto dell’entrata nel merito. In procedura semplificata il Presidente può pronunciare la non entrata in materia. Art. 66 cpv. 1 LTF: il prelievo delle spese giudiziarie può essere dispensato secondo le circostanze.

Texte intégral

9C_781/2010 {T 0/2}

Sentenza del 29 ottobre 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
L.________, Italia, patrocinato da Patronato INAS, Istituto Nazionale assistenza Sociale, Italia,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 19 agosto 2010.

Visto :
il ricorso del 15 settembre 2010 (timbro postale) contro il giudizio, non prodotto (solo rubrum), del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 19 agosto 2010,
considerando :
che il ricorrente non ha sanato, entro il termine impartitogli con decreto del 22 settembre 2010 e scaduto il 4 ottobre 2010 (art. 44 - 48 LTF), il vizio formale della carente produzione degli allegati (sentenza dell'istanza precedente) segnalatogli dal Tribunale conformemente all'art. 42 cpv. 5 LTF,
che oltretutto l'atto del 15 settembre 2010 nemmeno soddisfa manifestamente le esigenze minime di motivazione (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a, b LTF),
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Luzern, 29 ottobre 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Mots-clés

inadmissibilityformal defectreasoning requirementssocial insurancewaiver of costs