projets
9C_200/2012 ΓÇó Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs
9C_200/2012Tribunal fédéral / IIIe division de droit public14 juin 2012Inadmissible
M.________, represented by Attorney Costantino Delogu, appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino insurance court judgment. After the court granted an additional deadline to pay the advance on costs, the appellant still failed to pay it. The Federal Supreme Court, applying the simplified procedure, declared the appeal inadmissible and ordered that no judicial costs be charged.
Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, art. 62 cpv. 3 LTF; mancato versamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio. Se l'anticipo richiesto non è versato nel termine fissato o prorogato, il rimedio è dichiarato inammissibile in procedura semplificata. La dichiarazione di irricevibilità consegue automaticamente all'inosservanza dell'invito al pagamento, senza esame nel merito. In applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, le spese giudiziarie possono essere poste a carico di nessuno e non vengono prelevate.
{T 0/2}
9C_200/2012
Sentenza del 14 giugno 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
M.________, patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2012.
Visto:
il ricorso del 2 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 30 gennaio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 24 maggio 2012 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 4 giugno 2012, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 giugno 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Borella
Il Cancelliere: Grisanti