Appeal against remand order declared inadmissible under Art. 93 LTF

9C_181/2014Tribunal fédéral / IIIe division de droit public21 mars 2014Inadmissible

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Résumé

Helsana appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal remand judgment in a health-insurance dispute. The Court held that the remand was an incidental decision and that the conditions for an immediate appeal under Art. 93 LTF were not met: no irreparable prejudice was shown and no basis under Art. 93(1)(b) LTF was substantiated. The appeal was therefore declared inadmissible in summary procedure. Court costs of CHF 300 were charged to Helsana.

Regest

Art. 93 LTF; appealability of remand orders as incidental decisions: a cantonal remand decision is separately challengeable only if it may cause irreparable prejudice or if immediate admission of the appeal would lead directly to a final decision and avoid defatigating or expensive evidentiary proceedings. Irreparable prejudice exists only where it cannot later be removed by a favorable final judgment on the merits. The burden of alleging and substantiating such grounds lies with the appellant; absent such showing, the appeal is inadmissible. Art. 108 LTF permits summary disposal of manifestly inadmissible appeals. Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

9C_181/2014

Sentenza del 21 marzo 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
Helsana Assicurazioni SA,
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

E.________, Italia, patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 gennaio 2014.

Visto:

il ricorso 3 marzo 2014 (timbro postale) di Helsana Assicurazioni SA contro il giudizio 31 gennaio 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione 21 novembre 2013 dell'assicuratore malattia e gli ha rinviato la causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento,

considerando:

che la decisione di rinvio della Corte cantonale configura una decisione incidentale (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480) separatamente impugnabile, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 con riferimenti),
che un simile pregiudizio non è però né invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine con riferimenti) né è altrimenti riconoscibile (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, Helsana dovrà statuire di nuovo sul diritto a prestazioni senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data,
che similmente nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito la ricorrente fa valere o sostiene alcunché,
che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF,
che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale è manifestamente inammissibile e può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF,
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che le spese giudiziarie (ridotte) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 21 marzo 2014

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

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