Non-payment of cost advance leads to inadmissibility

8C_584/2012Tribunal fédéral / IVe division de droit public17 oct. 2012Inadmissible

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Résumé

L.________ appealed a Ticino insurance court judgment to the Federal Supreme Court. After being granted an extension to pay the required cost advance and warned that failure would render the appeal inadmissible, she did not pay. The court held that the question whether she had opened the returned judicial envelope was irrelevant. In simplified procedure, the appeal was declared inadmissible, and no judicial costs were levied.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF in connection with Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; non-payment of the cost advance within the extended time limit after warning leads to inadmissibility of the appeal in simplified procedure. The court need not examine collateral objections concerning service or whether the party opened the judicial envelope, if the decisive omission remains the untimely non-payment. Under Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, judicial costs may be waived.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_584/2012

Sentenza del 17 ottobre 2012
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
L.________,
ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio 2012.

Visto:
il ricorso del 30 luglio 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 26 luglio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 27 settembre 2012, con il quale questa Corte ha assegnato a L.________ un termine suppletorio, scadente l'8 ottobre 2012 per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
che priva di rilievo è la questione di sapere se l'interessata abbia o meno aperto la busta dell'atto giudiziario inviatole ritornandola a questa Corte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 17 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Schäuble

Mots-clés

disability advanceinadmissibilitysimplified procedurejudicial costssocial insurance