Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

8C_3/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public12 avr. 2008Inadmissible

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Résumé

S.________ appealed against a judgment of the Ticino Social Insurance Court in a case concerning supplementary benefits to AHV/IV. The Federal Supreme Court had already refused legal aid and then ordered an additional time limit to pay the advance on costs, warning that non-payment would make the appeal inadmissible. As the appellant did not pay within the supplementary deadline, the court dealt with the matter in simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, it decided not to charge judicial costs.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF in conjunction with Art. 108 cpv. 1 lett. a and cpv. 2 LTF; non-payment of the advance on costs within the supplementary period: the appeal is inadmissible without further examination of the merits. If the statutory conditions are met, the court may decide in simplified procedure by a single judge. Under Art. 66 cpv. 1 LTF, judicial costs may exceptionally be waived despite the principle that costs are ordinarily borne by the losing party.

Texte intégral

8C_3/2008 {T 0/2}

Sentenza del 12 aprile 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
S.________,
ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 novembre 2007.

Visto:
il ricorso del 2 gennaio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 26 novembre 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto 25 febbraio 2008, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole,
il decreto del 6 marzo 2008, con il quale questa Corte ha assegnato a S._______ un termine suppletorio, scadente il 31 marzo 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Mots-clés

supplementary deadlineadvance on costsinadmissibilitysimplified procedurelegal aidjudicial costs