Inadmissible federal appeal for insufficient reasoning

6B_370/2014Tribunal fédéral / Division pénale20 mai 2014Inadmissible

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Résumé

A.________ filed an insufficiently reasoned submission to the Federal Supreme Court after the cantonal appeals court had declared his complaints against nine non-prosecution orders inadmissible. The court held that the filing did not satisfy the mandatory requirements of Art. 42 LTF because it contained no conclusions and no substantiated criticism of the cantonal judgment. It therefore decided the case under the simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Given the circumstances and the appellant's situation, it waived court costs.

Regest

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione: il ricorso al Tribunale federale deve contenere conclusioni e una motivazione che indichi, in modo conciso ma sufficientemente chiaro, in quale misura la decisione impugnata violerebbe il diritto; mere domande, affermazioni generiche o la mancata presa di posizione sulla decisione cantonale non soddisfano le esigenze di motivazione. Il Tribunale federale esamina unicamente l'atto cantonale impugnato quale oggetto del litigio (art. 80 LTF) e può statuire con procedura semplificata quando l'inammissibilità è manifesta. Le spese possono essere omesse in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF secondo le circostanze del caso.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_370/2014

Sentenza del 20 maggio 2014

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreti di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza del 25 marzo 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibili i reclami interposti da A.________ contro nove decreti di non luogo a procedere emanati dal Ministero pubblico a seguito di sue diverse denunce e querele.

Scrivendo sul verso di tale sentenza, A.________ si rivolge al Tribunale federale con un' "op[p]osizione".

2.

I ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi nei quali occorre spiegare in modo conciso perché la decisione contestata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).

Queste esigenze sono completamente disattese nella fattispecie, in particolare anche in punto alla richiesta di gratuito patrocinio. Il ricorrente non formula alcuna conclusione e non invoca, spiegandola, alcuna violazione del diritto da parte della CRP. Si limita a porre degli interrogativi, senza peraltro accennare minimamente alla sentenza della Corte cantonale, unico oggetto di esame in questa sede (v. art. 80 LTF).

3.

Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Considerate le particolarità del caso, nonché la situazione dell'insorgente, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 maggio 2014

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementssimplified procedurenon-prosecution ordercourt costs