Inadmissibility for failure to pay advance costs

6B_309/2014Tribunal fédéral / Division pénale13 juin 2014Inadmissible

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Résumé

A criminal-law appeal to the Federal Supreme Court was declared inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on costs within the original and supplementary deadlines and did not provide proof of debit to the Court. The Court applied the summary procedure and, exceptionally, waived judicial costs.

Regest

Art. 62 cpv. 1 e 3 LTF; art. 48 cpv. 4 LTF; inammissibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato né comprovato mediante attestazione di addebito a favore del Tribunale federale, l'autorità di ricorso non entra nel merito. La causa può essere decisa in procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. In via eccezionale, considerate le circostanze, le spese giudiziarie possono essere rinunciate (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_309/2014

Sentenza del 13 giugno 2014

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Alessandro Patti,
ricorrente,

contro

Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
opponente.

Oggetto
Mancato pagamento dell'anticipo spese,

ricorso contro il decreto emanato il 13 novembre 2013 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con ricorso in materia penale datato 26 marzo 2014, A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale il decreto della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Con decreto del 31 marzo 2014, il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 30 aprile 2014. Scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 7 maggio 2014, ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 21 maggio 2014, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Dagli avvisi di ricevimento risulta che i citati decreti sono stati recapitati al patrocinatore dell'insorgente, rispettivamente il 3 aprile 2014 e il 13 maggio 2014.

Il 5 giugno 2014 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale.

2.

La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo. Se scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF).

Poiché l'insorgente né ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa di questo Tribunale un'attestazione che certifichi l'avvenuto addebito di un conto in favore del Tribunale federale (v. art. 48 cpv. 4 LTF), il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile come espressamente indicato nel secondo decreto inviatogli.

3.

Siccome manifestamente inammissibile, il gravame può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Considerate le circostanze, in via eccezionale si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Losanna, 13 giugno 2014

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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