Appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_450/2010Tribunal fédéral / IIe division civile12 juil. 2010Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court, acting through the President in simplified procedure, held that the debtor's appeal against the Ticino supervisory authority's decision on a distribution schedule was inadmissible because it did not comply with the mandatory reasoning requirements. The appellant's complaints about deadlines, language, and translation needs did not confront the lower authority's reasoning. Legal aid was refused because the appeal had no chance of success, and court costs of CHF 700 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 and art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF; admissibility of a federal appeal in enforcement matters. The appeal must, in a concise and specific manner, address the reasoning of the challenged decision and demonstrate its unlawfulness; merely restating grievances or invoking general difficulties of understanding the language or procedural rules is insufficient. Censures of fundamental rights are examined only if expressly raised and substantiated. A manifestly unreasoned or abusive filing may be dealt with in simplified procedure by the presiding judge. Legal aid is excluded where the remedy has no prospects of success; costs follow the outcome under art. 66 cpv. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_450/2010

Sentenza del 12 luglio 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente.

Ufficio di esecuzione di Lugano,
via Bossi 2a, 6901 Lugano.

Oggetto
Stato di riparto,

ricorso contro la decisione emanata il 7 giugno 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:
che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla B.________SA nei confronti di A.________, il 12 maggio 2010 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha allestito lo stato di riparto riferito alla realizzazione dell'unità di PPP n. 6763;
che con sentenza 7 giugno 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escusso contro tale provvedimento;
che l'autorità di vigilanza ha nel suo giudizio innanzi tutto elencato i numerosi ricorsi e procedure giudiziarie proposti dall'escusso e ha poi rilevato l'impossibilità per le autorità preposte all'esecuzione forzata di esaminare l'esistenza e l'ammontare del credito, nonché le altre questioni di merito di competenza dell'autorità giudiziaria da adire con una procedura di rigetto dell'opposizione, con un'azione di disconoscimento del debito o con un'azione ai sensi dell'art. 85a LEF;
che essa ha ritenuto corretta l'indicazione nello stato di riparto di un credito della banca procedente corrispondente a quello iscritto a suo favore nell'elenco oneri, essendo quest'ultimo divenuto definitivo in assenza di impugnazioni;
che con ricorso 19 giugno 2010 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza o la concessione di una proroga per completare la sua determinazione e postulando implicitamente l'assistenza giudiziaria;
che il 23 giugno 2010 è stata comunicata al ricorrente la reiezione della domanda di proroga del termine per motivare il gravame, non potendo un termine legale, come lo è quello di ricorso, essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF);
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione, non sollevando alcuna censura attinente ai considerandi della decisione impugnata;
che infatti nel proprio gravame il ricorrente si limita a lamentarsi dei termini ricorsuali di 10 giorni e ad indicare di non conoscere la legge processuale ticinese, di non padroneggiare la lingua italiana e di dover far allestire delle traduzioni;
che nemmeno l'affermazione, basata su un articolo di giornale concernente la procedura penale nei paesi dell'Unione europea, di aver diritto in virtù della LTF ad un traduttore costituisce una valida censura diretta contro la decisione impugnata;
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.

Losanna, 12 luglio 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Mots-clés

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