Civil appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_17/2009Tribunal fédéral / IIe division civile24 févr. 2009Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged the cantonal approval of the 2006 financial and moral report prepared by her guardian/representative. The Federal Supreme Court held that the civil appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements: it raised irrelevant arguments about an alleged interdiction and otherwise contained only generic, unsupported criticism of the cantonal decision. The appeal was therefore inadmissible and decided in simplified procedure by the President. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 2 and Art. 106 cpv. 2 LTF; admissibility of a civil appeal depends on specific, reasoned submissions showing how the challenged decision violates federal law, and fundamental-rights complaints must be expressly raised and substantiated. Mere general criticism, conclusory assertions, or arguments detached from the subject matter do not meet the motivation threshold. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned, the Federal Supreme Court may dismiss it in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Judicial costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_17/2009

Sentenza del 24 febbraio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 4 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole quale rappresentante B.________;
che il 9 maggio 2007 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2006 allestiti dal rappresentante;
che con decisione 8 luglio 2008 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso di A.________, perché quest'ultima non ha dimostrato la falsità delle informazioni contenute nella relazione e non ha spiegato per quale motivo la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere all'approvazione;
che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 4 dicembre 2008, dichiarato irricevibile un appello di A.________ per carenza di un'adeguata motivazione;
che, giusta quest'ultima sentenza, l'appellante ha segnatamente omesso di indicare quali prove o elementi confortino le sue accuse e non ha spiegato davanti all'autorità di vigilanza per quali motivi riteneva erronea la decisione della Commissione tutoria di approvare il contestato rapporto morale;
che con ricorso in materia civile del 24 dicembre 2008 A.________ ha chiesto l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento del suo appello;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso in materia civile non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nella misura in cui lamenta un tentativo di imporre un'interdizione, la ricorrente formula un'argomentazione estranea alla presente procedura concernente invece unicamente l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006;
che per il resto ella si limita a lamentarsi in modo generico ed apodittico della mancata considerazione del suo appello, a suo dire "perfettamente nell'argomento della questione" e "perfettamente ricevibile e degno di attento e doveroso esame", nonché indicante "precisamente le modalità ingiuste di esame e considerazione" del ricorso "da parte dell'Ufficio di vigilanza";
che tuttavia quest'ultime "modalità" - per quanto attiene al tema dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006 - non risultano affatto da una lettura dell'appello;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Mots-clés

admissibilitymotivation requirementcivil appealsimplified procedurecourt costsguardianship