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4F_1/2009 ΓÇó Revision granted for omitted federal costs award
4F_1/2009Tribunal fédéral / Ire division civile31 mars 2009Granted
A.________SA sought revision of a Federal Supreme Court judgment of 26 January 2009 because the court had overlooked its request for federal party compensation. The respondent did not comment. The First Civil Law Division held the request timely and well founded under the revision ground for inadvertent omission. It revised the prior judgment by replacing dispositif no. 4, thereby inserting the omitted award of CHF 9,000 in favor of A.________SA and restating the costs allocation in the related appeal matters. No court fees were charged for the revision proceedings, and A.________SA received CHF 200 in compensation payable from the Federal Supreme Court fund.
Art. 121 let. c, 124 LTF; revision for inadvertent omission of a requested costs award. Revision is admissible when the application is filed in time and the court has overlooked a clearly and expressly raised request in the prior proceedings. The revision ground covers only an actual oversight attributable to inadvertence, not a substantive reappraisal of the earlier judgment (consid. 1). Where revision is granted, the overlooked dispositif must be annulled and replaced accordingly; in the revision proceedings, court fees may be waived and a party compensation may be granted under Art. 66(1), (3) and 68(4) LTF (consid. 2).
{T 0/2}
4F_1/2009
Sentenza del 31 marzo 2009
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________SA,
istante,
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
contro
B.________SA, rappresentata dall'amministratore unico
Giovanni Malizia,
opponente.
Oggetto
istanza di revisione della sentenza emanata il 26 gennaio 2009 dalla I Corte di diritto civile del Tribunal federale (4A_143/2008),
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza del 26 gennaio 2009 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile inoltrato da B.________SA contro la sentenza emanata il 3 marzo 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (inc. 4A_143/2008);
che nella citata sentenza all'opponente - vincente - A.________SA non è stata assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
che l'11 febbraio 2009 il patrocinatore di A.________SA ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione tendente all'annullamento e alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza del 26 gennaio 2009 nel senso di includervi l'attribuzione di un importo di fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale;
ch'entro il termine assegnatole a tal fine B.________SA non ha presentato alcuna osservazione;
che, presentata tempestivamente (art. 124 LTF), l'istanza merita di essere accolta in applicazione dell'art. 121 lett. c LTF, avendo la I Corte di diritto civile del Tribunale federale effettivamente omesso di riconoscere a A.________SA un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale, nonostante tale richiesta fosse stata esplicitamente formulata nelle osservazioni al ricorso del 14 aprile 2008, che per una svista non sono state prese in considerazione;
che, nelle circostanze appena descritte, non si prelevano spese giudiziarie per la procedura di revisione (art. 66 cpv. 1 LTF);
che al patrocinatore dell'istante viene riconosciuta un'indennità per ripetibili per la procedura di revisione, che verrà pagata dalla Cassa del Tribunale (art. 66 cpv. 3 LTF, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 68 cpv. 4 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
L'istanza di revisione è accolta. Di conseguenza il dispositivo n. 4 della sentenza emanata il 26 gennaio 2009 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale è annullato e sostituito con il seguente:
"4.
Le spese giudiziarie sono poste a carico di B.________SA in ragione di fr. 8'000.-- (4A_143/2008) e, per fr. 6'500.--, a carico di A.________SA (4A_189/2008).
B.________SA è tenuta a rifondere a A.________SA fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale (4A_143/2008).
A.________SA è tenuta a rifondere a B.________SA fr. 7'500.-- per ripetibili della sede federale (4A_189/2008)."
2.
Non si prelevano spese giudiziarie per la procedura di revisione.
A A.________SA è riconosciuta un'indennità per ripetibili
di fr. 200.--, che verrà pagata dalla Cassa del Tribunale federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, all'opponente e
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 31 marzo 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:
Klett Gianinazzi