Lease eviction appeal inadmissible for insufficient reasoning

4A_579/2011Tribunal fédéral / Ire division civile26 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenants appealed a cantonal eviction order after having acknowledged the lease termination and undertaken to vacate the premises. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the reasoning requirements of Art. 42(2) BGG because it failed to address the cantonal court's reasoning and merely alleged unspecified factual omissions and hardship. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The request for legal aid was denied for lack of prospects of success, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 42 cpv. 2 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; insufficiente motivazione del ricorso al Tribunale federale. Il gravame deve confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi determinanti della decisione impugnata e indicare in che misura questa violi il diritto; in difetto di tale motivazione, il ricorso è inammissibile senza esame di merito. La mera critica appellatoria, l'affermazione di elementi di fatto non precisati o di pregiudizi subiti, senza censurare la ratio decidendi, non soddisfa le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. In tale evenienza, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per assenza di probabilità di esito favorevole (art. 64 LTF); le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_579/2011

Sentenza del 26 settembre 2011
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinato dall'avv. Lara Toma Pelucca,
opponente.

Oggetto
espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 30 maggio 2011 C.________, nuovo proprietario dell'ente locato dai coniugi A.A.________ e B.A.________, ha sottoscritto un accordo con tali conduttori in cui questi hanno riconosciuto lo scioglimento del contratto di locazione avvenuto il 1° marzo 2011 e si sono impegnati a riconsegnare i locali entro il 30 giugno 2011;
che con decisione 29 luglio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città, adito da C.________, ha ordinato l'espulsione (sfratto) di A.A.________ e B.A.________ con la comminatoria dell'art. 292 CP;
che il 22 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia un appello dei soccombenti sia la loro domanda di gratuito patrocinio;
che la Corte cantonale, dopo aver sollevato dubbi sulla ricevibilità dell'appello a causa della sua carente motivazione, ha ritenuto l'impugnativa infondata, poiché il contratto di locazione era terminato e i conduttori si erano impegnati a riconsegnare i locali;
che i Giudici cantonali hanno respinto la domanda di assistenza giudiziaria per assenza di probabilità di successo dell'appello;
che A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza dell'ultima istanza cantonale al Tribunale federale con ricorso del 21 settembre 2011, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto, ragione per cui il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nel gravame in esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze;
che infatti i ricorrenti non contestano l'esistenza del menzionato accordo né adducono un qualsiasi motivo per cui esso non dovrebbe essere vincolante, ma si limitano ad affermare l'illiceità della decisione di sfratto perché non sarebbero stati considerati non meglio specificati elementi di fatto e "gli innumerevoli disagi causati" loro dall'opponente;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2011

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Mots-clés

lease terminationevictioninadmissible appealinsufficient reasoninglegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42(2) BGG

Solution extraite

No. The appellants did not engage with the cantonal court's reasoning and failed to show any violation of law.

Motifs extraits

The appeal merely asserted injustice and unspecified factual omissions, without contesting the binding agreement or explaining why the eviction order was unlawful.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the federal appeal

Solution extraite

No. The appeal had no prospect of success, so legal aid had to be denied regardless of indigence.

Motifs extraits

Under Art. 64 BGG, legal aid requires non-frivolous prospects of success, which were absent here.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Costs were charged to the appellants as the losing party.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings under Art. 66(1) BGG.

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