Municipal betterment charges for flood protection works

2C_767/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public2 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed, insofar as admissible, the appeal against the Ticino expropriation court's judgment upholding betterment contributions for flood-protection works in Arbedo-Castione. It held that the appellant's challenge to the charging principle was time-barred and outside the cantonal court's review, that the finding of a particular benefit for the protected parcels was not arbitrary, and that arguments based on the consortium's alleged causal responsibility or equal treatment did not succeed. The good-faith complaint was new and insufficiently reasoned. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant, with no party compensation for the municipality.

Regeste Omnilex

Art. 1, 3, 4 and 5 LCM; review of municipal betterment charges and particular benefit; the Federal Supreme Court reviews cantonal law only for arbitrariness. Betterment contributions are due where public works confer a particular economic advantage on protected plots; for flood-protection works, such benefit is generally given when the works improve security and remove inconveniences or burdens. The assessment of the charging principle belongs to the municipal legislative authority and objections thereto must be raised in the proper earlier stage; later attempts to shift the burden to third parties or to rely on private-law causality claims fall outside the subject matter of the betterment procedure. New complaints raised for the first time before the Federal Supreme Court are inadmissible. The court may intervene only if the cantonal reasoning and result are manifestly untenable (consid. 3-6).

Texte intégral

{T 0/2}
2C_767/2008

Sentenza del 2 luglio 2009
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Müller, Presidente,
Karlen, Zünd,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia,

contro

Comune di Arbedo-Castione,
rappresentato dal Municipio e patrocinato
dall'avv. Marco Broggini.

Oggetto
Contributi di miglioria,

ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 18 settembre 2008 dal
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 5 maggio 2003 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha approvato il progetto relativo alla costruzione di un canale di gronda nella tratta X.________, ha concesso il credito di costruzione nonché disposto il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 40 % della spesa determinante. Detto progetto s'inseriva nelle opere di premunizione contro le acque meteoriche di cui era promotore il Comune.

B.
Dando seguito a tale risoluzione, dal 2 maggio al 2 giugno 2005 il Municipio di Arbedo-Castione ha pubblicato il prospetto dei contributi, notificando anche un avviso personale ai proprietari interessati. Tra questi i coniugi AB.________, comproprietari in ragione di ½ ciascuno della particella n. 734 e comproprietari per 1/9 della particella n. 737, quest'ultima descritta quale strada, sono stati assoggettati al pagamento di contributi di miglioria di, rispettivamente, fr. 19'274.70.-- e di fr. 639.70.--. Il reclamo da loro interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio il 24 maggio 2006.

C.
I coniugi AB.________ si sono allora rivolti al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino il quale, dopo aver preso atto che nelle more della procedura B.________ era deceduta e che suo marito, unico suo erede, le era subentrato nel procedimento, ha respinto il gravame con sentenza del 18 settembre 2008. In primo luogo ha considerato che l'argomentazione secondo cui il pericolo di esondazioni derivava dalla costruzione difettosa della strada forestale da parte del Consorzio Y.________, a cui dovevano pertanto essere addebitati i costi per le opere di premunizione invece che ai singoli proprietari, si riferiva al principio dell'imposizione. Quest'aspetto sfuggiva però al suo sindacato, poiché di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni andavano, se del caso, contestate dinanzi al Consiglio di Stato. In concreto il principio del prelievo dei contributi di miglioria e la quota imponibile erano stati decisi il 5 maggio 2003, motivo per cui ogni censura al riguardo era irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile. La Corte cantonale ha poi osservato che l'opera in questione, mettendo al riparo da possibili esondazioni di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni i fondi interessati procurava ai loro proprietari un vantaggio particolare, motivo per cui si giustificava di prelevare contributi di miglioria. Infine ha spiegato che una pretesa violazione del principio della parità di trattamento andava esaminata nel contesto della medesima procedura di prelievo e non per rapporto ad altre opere eseguite dal Comune.

D.
Il 20 ottobre 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli atti vengano rinviati alla Corte ticinese per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. In via subordinata domanda la riforma del giudizio contestato nel senso che sia esentato dal pagare contributi di miglioria. Adduce, in sostanza, un diniego di giustizia formale, la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale, la disattenzione del principio della parità di trattamento nonché di quello della buona fede.
Chiamato ad esprimersi il Tribunale di espropriazione, senza formulare osservazioni, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Da parte sua il Comune di Arbedo-Castione ha proposto la reiezione dell'impugnativa e ha preteso l'assegnazione di ripetibili.

E.
Con decreto presidenziale del 13 novembre 2008 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità che in tema di contributi di miglioria funge da ultima istanza cantonale (art. 13 cpv. 2 della legge ticinese sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 [LCM] in relazione con l'art. 60 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPAmm]; cfr. pure art 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è inoltre stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, il quale ha senz'altro un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Fondata sulla pretesa violazione, sotto diversi aspetti, del diritto federale (art. 95 lett. a LTF; cfr. DTF 133 III 462 consid. 2.3), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.
Innanzitutto il ricorrente si duole di un accertamento dei fatti manifestamente errato.

2.1 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Se essa si prevale di un accertamento dei fatti arbitrario, le esigenze di motivazione del ricorso corrispondono a quelle vigenti per l'art. 106 cpv. 2 LTF, ovverosia a quelle che valevano sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3).

2.2 Nella presente fattispecie il ricorrente espone in primo luogo i pregiudizi derivanti dalla costruzione, a suo dire difettosa, della strada forestale, gli interventi dei proprietari interessati e gli incontri con le autorità nonché i motivi per i quali il Consorzio Y.________ dovrebbe sopportare integralmente i costi delle opere di premunizione e riferisce poi dello svolgimento della procedura concernente il prelievo dei contributi di miglioria. Egli tuttavia non specifica né dimostra in che e perché i fatti così come esposti nella sentenza cantonale - i quali trattano unicamente del procedimento relativo al prelievo dei contributi di miglioria - sarebbero inficiati d'arbitrio, cioè manifestamente inesatti, chiaramente insostenibili, in evidente contrasto con la fattispecie, fondati su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. Infondata, la censura va pertanto respinta.

3.
3.1 Il ricorrente ripropone la sua tesi secondo cui incomberebbe al Consorzio Y.________ sopportare interamente i costi dei lavori in questione siccome, oltre ad essere all'origine (per via della costruzione carente della strada forestale) delle esondazioni che hanno portato alla costruzione delle opere di drenaggio e d'incanalamento delle acque meteoriche, esso verrebbe liberato dall'onere di risarcire i proprietari dei fondi sottostanti alla strada, ciò che costituirebbe proprio il suo vantaggio particolare. Secondo il ricorrente, il rifiuto del Tribunale di espropriazione di esaminare nel merito la citata argomentazione costituirebbe un diniego di giustizia formale nonché sarebbe fondato su di un'interpretazione del tutto arbitraria del diritto cantonale applicabile. Infatti, se riconosce che la legge ticinese sui contributi di miglioria prevede due tappe distinte che portano alla percezione dei contributi di miglioria, il ricorrente afferma però che la suddivisione effettuata dalla Corte ticinese è arbitraria. Adduce che è nella seconda tappa - e non nella prima come ritenuto a torto dal Tribunale di espropriazione - che vanno individuati i proprietari e i fondi soggetti ai contributi di miglioria. Motivo per cui non si può impedire a un proprietario figurante nel prospetto dei contributi di contestare, in questa seconda fase, la sua inclusione e, all'occorrenza, d'indicare altri soggetti e altri fondi che andrebbero sottoposti al pagamento del contributo di miglioria, come in concreto il Consorzio Y.________, proprietario della strada forestale, il quale, grazie alle opere in questione, è liberato dall'obbligo di risarcire i proprietari dei fondi sottostanti inondati dalle acque meteoriche provenienti dalla strada in parola.

3.2 Riguardo al preteso diniego di giustizia va osservato che, come rileva a ragione il Comune nelle sue osservazioni, la Corte cantonale ha compiutamente esposto i motivi per i quali non riteneva di potere esaminare nel merito la censura concernente la responsabilità del Consorzio Y.________. Detti motivi potrebbero essere errati o arbitrari, ma questo aspetto non attiene al diniego di giustizia formale. Su questo punto il ricorso, infondato, dev'essere respinto.

3.3 Come esposto nella sentenza impugnata, i Comuni sono tenuti per legge a prelevare contributi di miglioria presso i proprietari dei fondi che grazie alle opere in questione beneficiano di un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LCM): la giustificazione dell'imposizione è quindi il beneficio economico che i fondi traggono dall'opera. Se si seguisse la tesi del ricorrente, il Consorzio Y.________ non verrebbe assoggettato perché fondi di sua proprietà situati nel perimetro determinante beneficierebbero di vantaggi particolari, ma perché liberato dall'onere di risarcire i proprietari in quanto responsabile (in virtù del principio di causalità, rispettivamente dagli art. 58 CO e 679 CC) dei danneggiamenti. In altre parole, al di fuori del quadro legislativo ben definito dei contributi di miglioria dovuti dai proprietari per opere pubbliche che aumentano il valore dei loro fondi, il ricorrente tenta d'introdurre asserite pretese di diritto privato, le quali oltre ad essere ipotetiche e incerte, esulano dall'oggetto del litigio. Non può quindi essere seguito il ricorrente quando tenta di dimostrare che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo arbitrario la legge cantonale, rispettivamente che sarebbe arbitrariamente stato privato della possibilità di contestare la sua inclusione nel prospetto dei contributi. Egli non adduce che il Consorzio Y.________ dovrebbe anche lui essere incluso nel prospetto, perché proprietario di fondi protetti dalle opere di premunizione, ma unicamente perché tali opere lo liberano dall'onere di risarcire i proprietari dei fondi toccati da esondazioni provocate dalla strada: orbene, come illustrato in precedenza detto tema esula dall'oggetto del litigio.
Infine, il ricorrente non riesce a dimostrare che la tesi della Corte cantonale - secondo cui egli in realtà cercava di ridiscutere le basi della procedura di prelievo e che le sue censure erano tardive poiché avrebbero dovuto essere sollevate contro la rispettiva decisione del legislativo comunale - sarebbe manifestamente insostenibile e, di conseguenza, inficiata d'arbitrio. Visto quel che precede, anche su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato e deve quindi essere respinto.

4.
4.1 Il ricorrente lamenta di seguito un'interpretazione arbitraria dell'art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM, siccome contesta che dalle opere in questione gli deriverebbe un vantaggio particolare, cioè economico. Considera invece di essere penalizzato due volte: la prima perché ha dovuto sopportare per anni i danni originati dal carattere difettoso della strada forestale, la seconda perché è chiamato a pagare contributi che in realtà dovrebbero essere corrisposti dal Consorzio Y.________, il quale sarebbe l'unico a fruire di un vantaggio particolare, cioè essere liberato dall'obbligo di risarcire i proprietari danneggiati.

4.2 Riservati i casi dell'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3). Chiamato a esaminare l'applicazione di una norma del diritto cantonale o comunale sotto il profilo dell'arbitrio, il Tribunale federale si scosta quindi dalla soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo. Non basta, inoltre, che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1; 133 II 257 consid. 5.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2).

4.3 Il Tribunale di espropriazione ha ricordato in primo luogo che i Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM), tra cui si annoverano anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b LCM) come i canali di gronda in quanto non contemplati nel piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM). Esso ha poi rilevato che un vantaggio particolare di un'opera di premunizione è da ritenersi presunto, in quanto detta opera è finalizzata a riparare i fondi dal pericolo di caduta di materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni; in altre parole essa ne migliora lo stato di sicurezza ed elimina inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM). La Corte cantonale ha poi rilevato che nel caso specifico lo scopo dichiarato dell'opera - non prevista dal piano generale delle canalizzazioni - era di ovviare ai disagi lamentati dai proprietari a causa di esondazioni di acqua e detriti in occasione di forti precipitazioni. Orbene, con la costruzione di un canale di gronda, la realizzazione di un canale di deviazione e la sistemazione dell'alveo mediante briglie e gabbioni, lo scopo era stato raggiunto, a beneficio dei fondi interessati tra cui quelli del ricorrente. Ha poi aggiunto che il vantaggio particolare andava esaminato per rapporto all'opera eseguita: a suo parere, era evidente che il canale di gronda aveva migliorato il deflusso delle acque meteoriche, mettendo i fondi interessati al riparo da esondazioni di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni.
Di fronte a questa argomentazione, non solo sostenibile ma addirittura oggettivamente fondata il ricorrente si limita ancora una volta a mettere in avanti l'asserita responsabilità del Consorzio Y.________ nei confronti dei proprietari danneggiati, a suo dire, in seguito alla costruzione carente della strada forestale. In proposito ci si limita pertanto a rinviare a quanto già spiegato in precedenza (cfr. consid. 3). Anche su questo punto il gravame si rivela infondato e va pertanto respinto.

5.
Richiamandosi alla DTF 132 II 371 il ricorrente considera che l'essere assoggettato al pagamento del contributo litigioso allorché il Consorzio Y.________ ne viene esentato, viola il principio di causalità. A torto. Come ben osserva il Comune nella sua risposta, oltre al fatto che il menzionato principio era espressamente previsto dalla normativa applicabile nella fattispecie richiamata dal ricorrente, cioè dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente, la quale tuttavia non trova applicazione in concreto, l'attuale vertenza essendo retta esclusivamente dalla legge ticinese sui contributi di miglioria, detto principio andrebbe, se del caso, considerato nell'ambito della decisione sul principio dell'imposizione, di competenza esclusiva dell'organo legislativo comunale, la cui relativa risoluzione non è stata in casu contestata, come ammesso dal ricorrente. Anche in proposito il ricorso si avvera infondato e deve pertanto essere respinto.

6.
6.1 Il ricorrente si duole poi della violazione del principio della parità di trattamento: da un lato, perché nel 2005 il Comune avrebbe realizzato altri lavori simili senza riscuotere contributi presso i proprietari confinanti e, dall'altro, perché il Consorzio Y.________ non sarebbe stato sottoposto all'obbligo di pagare dei contributi benché sia l'unico beneficiario dell'opera di premunizione la quale lo sgrava dall'onere di provvedervi personalmente quale responsabile dello stato di fatto che ha creato la necessità degli interventi.

6.2 Nella misura in cui lamenta una disparità di trattamento scaturente dalla non inclusione del Consorzio Y.________ nella cerchia degli assoggettati al pagamento dei contributi di miglioria, il ricorrente solleva una nuova censura che non ha presentato dinanzi alle istanze cantonali: la stessa è pertanto inammissibile. Per quanto concerne il secondo aspetto, ossia la mancata imposizione di altri proprietari per opere simili, ci si limita a rinviare alla pertinente argomentazione sviluppata in proposito dalla Corte cantonale nel giudizio qui contestato, che va qui interamente condivisa (cfr. sentenza impugnata pag. 4 consid. 5). Anche in proposito il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, risulta pertanto infondato e va respinto.

7.
Il ricorrente censura infine la disattenzione del principio della buona fede in quanto le autorità comunali avrebbero contravvenuto alla promessa di convocare tutti i proprietari per discutere e risolvere i problemi legati alla strada forestale. A prescindere dal fatto che detta censura, nuova, sarebbe inammissibile, va osservato che la stessa non adempie manifestamente le esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF e sfugge comunque ad un esame di merito.

8.
8.1 In base alle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto.

8.2 Secondo soccombenza le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali, segnatamente al Comune (art. 68 cpv. 3 LTF). Al riguardo occorre precisare che la prassi relativa alla previgente legge federale sull'organizzazione giudiziaria, applicata nel quadro dei ricorsi di diritto pubblico, che accordava ripetibili ai comuni che non disponevano, in ragione della loro dimensione, di un'infrastruttura amministrativa e giuridica sufficiente per procedere senza l'assistenza di un avvocato, non si giustifica più nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 134 II 117 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili per la sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Müller Ieronimo Perroud

Mots-clés

betterment contributionsparticular benefitarbitrarinessdenial of justiceequal treatmentgood faithflood protectionprocedural admissibilitycantonal lawcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible against the cantonal judgment

Solution extraite

The appeal was in principle admissible as a public-law appeal against a final decision of the cantonal last instance.

Motifs extraits

The decision was final, issued by the cantonal final instance in betterment-contribution matters, fell within public law, was filed in time, and the appellant had standing.

Question juridique clé

Whether the cantonal court committed a denial of justice by refusing to examine the complaint that the consortium should bear the costs

Solution extraite

No formal denial of justice occurred; the cantonal court gave reasons for refusing to examine that argument on the merits.

Motifs extraits

At most the cantonal court's reasons could be wrong or arbitrary, but that does not amount to a denial of justice.

Question juridique clé

Whether the assessment of a particular benefit from the flood-protection works was arbitrary

Solution extraite

The finding of a particular economic benefit was not arbitrary.

Motifs extraits

For betterment charges, the relevant benefit is the improvement in security and removal of inconveniences for the protected plots; the works objectively improved drainage and protected the appellant's land from flooding and debris.

Question juridique clé

Whether the principle of causality required the consortium to be charged instead of the landowners

Solution extraite

No. That argument lay outside the scope of the betterment-contribution dispute and could not invalidate the assessment.

Motifs extraits

The applicable cantonal scheme taxes landowners for public works conferring a particular benefit; private-law liability or causality claims against the consortium were not part of the assessment of betterment charges.

Question juridique clé

Whether the application of the cantonal rules on betterment charges was arbitrary

Solution extraite

No arbitrary application was shown.

Motifs extraits

The cantonal court's interpretation of the two-stage cantonal procedure and its view that objections to the principle of charging were time-barred because they should have been raised against the municipal legislative decision were not shown to be manifestly untenable.

Question juridique clé

Whether the appellant's equal-treatment complaint was admissible and well-founded

Solution extraite

The new complaint about not charging the consortium was inadmissible, and the remaining equal-treatment argument failed.

Motifs extraits

A new argument not raised below cannot be considered; as to other similar works, the cantonal court's reasoning was upheld.

Question juridique clé

Whether the authorities breached good faith by allegedly promising a meeting with all owners

Solution extraite

The complaint was new and in any event insufficiently reasoned.

Motifs extraits

It failed the federal pleading requirements and could not be examined on the merits.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.