No right to settlement permit after interrupted residence

2C_715/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public24 juil. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court dismissed as inadmissible the appeal of an Italian national who sought a settlement permit after remarrying a Swiss citizen. It held that no enforceable right to the permit was shown under domestic law or any bilateral treaty, especially because the required five years of regular uninterrupted residence were not met after the prior settlement permit had been revoked. The subsidiary constitutional appeal was also unavailable, and legal aid was refused because the appeal had no chance of success. Costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 lit. c ch. 2 LTF; Art. 42 cpv. 3 LStr; Art. 113, 64, 65, 66 LTF; admissibility of appeals against refusal of a settlement permit. An appeal in public law matters is excluded where the foreign national cannot derive a legally enforceable entitlement to the requested permit from federal law or international law. For the spouse of a Swiss citizen, entitlement to a settlement permit presupposes five years of regular and uninterrupted residence; a previously final revocation of the settlement permit interrupts continuity and cannot be collaterally challenged in order to establish that requirement. In the absence of any arguable constitutional claim, the subsidiary constitutional appeal is likewise unavailable; legal aid must be refused if the filing was manifestly hopeless (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}

2C_715/2012

Sentenza del 24 luglio 2012

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Rilascio di un permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.

Il cittadino italiano A.________ si è sposato il 5 maggio 2000 con una cittadina svizzera. A seguito del matrimonio, egli ha dapprima ottenuto un permesso di dimora e, a partire dal 5 maggio 2005, un permesso di domicilio CE/AELS. Questo primo matrimonio è stato sciolto per divorzio nel maggio del 2008.
Con sentenza del 27 agosto 2008, A.________ è stato condannato ad una pena di 22 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 200.-- per rapina e vie di fatto. A seguito di tale condanna il suo permesso di domicilio gli è stato quindi revocato, per motivi di ordine pubblico. Su tale provvedimento si è espresso da ultimo il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 31 marzo 2009 cresciuta in giudicato.

B.

Nel maggio 2009, A.________ si è nuovamente sposato con una cittadina svizzera, ottenendo un permesso di dimora valido fino al 28 maggio 2014.
Successivamente, egli ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un permesso di domicilio che gli è invece stato negato. La decisione di diniego, pronunciata il 24 novembre 2011 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, è stata da ultimo confermata anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio del 22 giugno 2012 qui impugnato.

Diritto:

1.

Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile, tale imprecisione non comporta comunque per lui alcun pregiudizio (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).
L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico; occorre quindi esaminare se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.

2.1. L'art. 83 lett. c n. 2 LTF prescrive che contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri, riguardanti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso.

2.2. Nel caso in esame, il ricorrente, che è attualmente a beneficio di un permesso di dimora valido per 5 anni a partire dal 29 maggio 2009, non fa valere in maniera sostenibile nessun diritto al rilascio del permesso di domicilio richiesto: né in virtù della legislazione interna, né di un trattato bilaterale concluso con il suo Paese d'origine.

2.3. Visto che, dopo la revoca del permesso di domicilio di cui già disponeva, egli è stato posto a beneficio di un permesso di dimora unicamente dal 29 maggio 2009, simile diritto non è comunque dato.

2.3.1. Così come spiegato nel giudizio impugnato, cui può essere qui rinviato, sia in base all'art. 42 cpv. 3 LStr, che regola il rilascio del permesso di domicilio a coniugi di cittadini svizzeri, che agli accordi conclusi in materia tra la Svizzera e l'Italia, cui fa rinvio la Corte cantonale, il diritto al rilascio di un permesso di domicilio sussiste in effetti solo dopo cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto su suolo elvetico.

2.3.2. Siccome la decisione di revoca del permesso di domicilio di cui il ricorrente disponeva in precedenza è da tempo cresciuta in giudicato, al fine di dimostrare l'adempimento del requisito del soggiorno regolare ed ininterrotto di una durata di cinque anni, egli non può d'altra parte nemmeno sostenere che il ritiro fosse avvenuto a torto.

2.4. Non avendo il ricorrente evocato la violazione di nessun diritto costituzionale, oltre a quella del ricorso in materia di diritto pubblico, a priori esclusa è infine pure la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

3.

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
Dal momento che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, nella misura in cui la richiesta di addivenire ad un accordo circa il pagamento delle spese di giustizia debba essere intesa come una domanda di assistenza giudiziaria, essa dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF).
Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 24 luglio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli

Mots-clés

immigrationsettlement permitspouse of Swiss citizenadmissibilitylegal aidregular residencerevocationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal of a settlement permit

Solution extraite

It was inadmissible because no federal or international right to the requested permit was shown.

Motifs extraits

Under Art. 83(c)(2) BGG, appeals concerning foreign-national permits are excluded when no entitlement exists; the appellant failed to show any such entitlement.

Question juridique clé

Whether subsidiary constitutional appeal was available

Solution extraite

It was excluded because no violation of constitutional rights was invoked.

Motifs extraits

Absent a cognizable constitutional claim, the subsidiary constitutional appeal could not be used as an alternative route.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted

Solution extraite

It was denied because the appeal had no prospects of success from the outset.

Motifs extraits

Legal aid is unavailable for clearly hopeless proceedings.

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