Public-law appeal inadmissible for insufficient motivation

1P.237/2003Tribunal fédéral / Ire division de droit public28 avr. 2003Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

A private complainant challenged a Ticino criminal non-prosecution order and the cantonal court's refusal to entertain his request for promotion of prosecution. The Federal Court held that the public-law appeal was inadmissible because it lacked the specific constitutional reasoning required when attacking a formal inadmissibility ruling. The appellant failed to show arbitrariness in the cantonal court's assessment of the formal requirements under cantonal procedure. Legal aid was denied for lack of any prospect of success, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 90 cpv. 1 lett. b OG; admissibility of a public-law appeal against a cantonal ruling declaring a filing inadmissible for formal defects: the appeal must contain a precise constitutional challenge and specifically demonstrate why the cantonal authority's finding of non-compliance with formal prerequisites is arbitrary. Where the last cantonal instance has not addressed the merits, merely repeating or extending prior submissions does not satisfy the stringent motivation requirement. A request for legal aid under Art. 152 cpv. 2 OG is to be refused if the appeal is manifestly devoid of chances of success; costs follow the losing party under Art. 156 cpv. 1 OG.

Texte intégral

{T 0/2}
1P.237/2003 /viz

Sentenza del 28 aprile 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Procuratore pubblico del Cantone Ticino,
Fiorenza Bergomi, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
decreto di non luogo a procedere,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
31 marzo 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Il 17 febbraio 2003 A.________ ha denunciato per abuso di autorità l'avvocato B.________, presidente della Commissione tutoria regio nale 1. Il 10 marzo 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere perché non erano adempiuti gli elementi costitutivi del reato.
B.
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con giudizio del 31 marzo 2003, ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un atto precedente, che non adempiva anch'esso le condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, visto ch'egli si limitava a riproporre, estendendole, in modo alquanto incomprensibile, le stesse argomentazioni.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso di diritto pubblico e di diritto amministrativo" al Tribunale federale.
Non sono state chieste osservazioni al gravame;

Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
1.1 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a).
In particolare - e ciò è noto al ricorrente (v. cause 1P.141 e 1P.142/2002, sentenze del 9 aprile 2002 nei suoi confronti) - quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
1.2 Il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile.
2.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG): l'implicita domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dev'essere infatti respinta, il ricorso non avendo alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 aprile 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementarbitrarinesslegal aidcourt costsnon-prosecutionformal requirements