Mootness and costs after municipal citizenship appeal

1D_2/2009Tribunal fédéral / Ire division de droit public16 mars 2009Dismissed

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Résumé

Three constitutional complaints by five Turkish nationals were filed against Arbedo-Castione’s refusal of municipal citizenship. While the federal proceedings were pending, the Ticino State Council accepted parallel complaints for lack of reasons, making the federal cases moot. The single judge joined the three cases, struck them from the docket, and ordered no court costs. Because the federal appeals would likely have succeeded given the absence of any reasoning in the municipal refusal, the municipality had to pay the appellants CHF 3,000 in party compensation. Requests for legal aid became moot.

Regest

Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, in relation with Art. 71 LTF and Art. 72 PC; stralcio delle cause divenute prive d’oggetto e ripetibili: when the subject matter of the appeal falls away during the federal proceedings, the court declares the proceedings terminated and decides costs summarily, having regard to the situation before mootness arose. If the challenged decision would likely have been set aside, party compensation may be awarded despite mootness; the absence of judicial costs may likewise be justified under Art. 66 cpv. 2 LTF. The joinder of parallel cases is admissible where they concern the same factual and legal constellation (consid. implicit).

Texte intégral

{T 0/2}
1D_2/2009, 1D_4/2009, 1D_6/2009

Decreto del 16 marzo 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, giudice dell'istruzione,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
(causa 1D_2/2009),
B.________,
(causa 1D_4/2009),
C.________, D.________, E.________,
(causa 1D_6/2009)
ricorrenti, tutti cinque patrocinati dall'avv. Flavia Verzasconi,

contro

Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,

Oggetto
mancata concessione dell'attinenza comunale,
Oggetto
Parti

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 15/16 dicembre dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione.

Considerando:
che nella seduta 15/16 dicembre 2008 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, contrariamente al rapporto positivo formulato sia dal Municipio sia dalla Commissione delle petizioni, ha respinto, a voto segreto, le richieste tendenti alla concessione dell'attinenza comunale di C.________, della di lui moglie B.________ e dei loro figli A.________, D.________ e E.________, cittadini turchi;
che avverso questa risoluzione, della quale contestano l'assenza di motivazione, A.________ (causa 1D_2/2009), B.________ (causa 1D_4/2009) e C.________, D.________ e E.________ (causa 1D_6/2009) hanno presentato tre distinti ricorsi sussidiari in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di concedere loro la richiesta attinenza comunale;
che, nel frattempo, durante lo scambio di scritti dinanzi al Tribunale federale, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ammessa la sua competenza sulla base del nuovo art. 41a cpv. 1 della legge 8 novembre 1994 sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale, entrato in vigore il 27 gennaio 2009, il quale prevede che in tale materia contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Governo e poi al Tribunale cantonale amministrativo, ha accolto, per assenza di motivazione della decisione impugnata, tre ricorsi sottopostogli, a titolo cautelativo, dai ricorrenti;
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che in tal caso il Tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione, per analogia, con l'art. 72 PC; cfr. DTF 125 V 373 consid. 2a; 118 Ia 488 consid. 4);
che i ricorrenti rilevano, rettamente, che al momento dell'inoltro dei ricorsi il termine di referendum contro la legge che istituiva il Consiglio di Stato quale autorità cantonale di ricorso non era ancora scaduto, motivo per cui la competenza del Governo cantonale, all'epoca, era dubbia;
che il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, con scritto tardivo poiché inoltrato dopo il termine fissato all'uopo, precisa di non avere osservazioni in merito e che non intende impugnare la decisione governativa;
che i ricorsi in esame, che possono essere congiunti visto l'esito delle cause, sarebbero verosimilmente stati accolti, ritenuto che la decisione impugnata, in dispregio della pubblicata prassi vigente in materia (DTF 134 I 57 consid. 2 e rinvii), era priva di qualsiasi motivazione circa il rifiuto dell'attinenza comunale;
che al Comune non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), ma esso dovrà rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF), il cui importo tiene conto dell'analogia dei tre gravami, per cui le domande di assistenza giudiziaria contenute nei ricorsi diventano prive d'oggetto;
per questi motivi, il giudice dell'istruzione decreta:

1.
Le cause 1D_2/2009, 1D_4/2009 e 1D_6/2009 sono congiunte.

2.
Le cause 1D_2/2009, 1D_4/2009 e 1D_6/2009 sono stralciate dai ruoli in quanto divenute prive d'oggetto.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie. Il Comune di Arbedo-Castione rifonderà ai ricorrenti un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio e al Consiglio comunale di Arbedo-Castione.

Losanna, 16 marzo 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri

Mots-clés

mootnessjoindercitizenshiplack of reasonsparty compensationcourt costs