Case struck out after withdrawal of public law appeal

1C_363/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public7 oct. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.A. and B.A. appealed a cantonal administrative decision concerning an urgent building-law measure, alleging a recusal defect in the cantonal court composition. After the cantonal court explained that the indicated judge had not in fact sat in the case and that the error was merely clerical, the appellants withdrew their federal appeal because the interim measure had become moot. The Federal Court, acting through the instructing judge, struck the case from the docket, waived court costs, and denied federal party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; withdrawal of appeal and striking out of the case; Art. 66 cpv. 2 LTF; costs after withdrawal. The instructing judge may, as sole judge, order the removal of a withdrawn appeal from the docket and decide on costs. In case of withdrawal, the Federal Court may waive costs entirely or in part, particularly where the appellant acted in good faith and was induced to appeal by a non-recognizable procedural defect. If no party compensation is requested or justified, none is awarded.

Texte intégral

{T 0/2}
1C_363/2010

Decreto del 7 ottobre 2010
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
patrocinati dall'avv. Maurizio Collenberg,
ricorrenti,

contro

  1. C.________,
    patrocinata dall'avv. Michele Rossi,
  2. D.D.________ e E.D.________,
  3. F.F.________ e G.F.________,
    patrocinati dall'avv. Valerio Reichlin, studio legale Claudio Cereghetti,
  4. Municipio di Lugano, Palazzo Civico, piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
  5. Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzioni, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
  6. Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
    opponenti.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2010
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 24 agosto 2010 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione relativa a un provvedimento d'urgenza emanata il 4 agosto precedente dal Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere la lesione dell'obbligo di astensione per una giudice che prima della nomina al Tribunale d'appello aveva patrocinato una controparte;
che con scritto del 10 settembre 2010 la Corte cantonale ha riconosciuto un'indicazione erronea della composizione della Corte giudicante per un errore di scrittura, dovuto a una svista della cancelleria, la giudice ricusata non avendo in realtà partecipato alla causa in esame;

che il 4 ottobre 2010 i ricorrenti, preso atto di detta precisazione e delle decisioni di merito pervenute loro nel frattempo, che hanno reso priva di oggetto la misura cautelare litigiosa, hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale unico giudice, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF);

che in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che in concreto i ricorrenti sono stati spinti in buona fede a piatire, l'errore della Corte cantonale non essendo riconoscibile, per cui essi potevano legittimamente limitarsi a contestare questo chiaro vizio formale, senza esprimersi, per evidenti motivi di economia procedurale, sul merito della causa;

che pertanto agli opponenti, che si limitano a criticare l'assenza di censure di merito, non spettano ripetibili della sede federale;
che i ricorrenti, chiesto di stralciare il gravame senza prelevare spese, non postulano l'assegnazione di ripetibili;

che si può quindi rinunciare a prelevare spese e ad assegnare ripetibili della sede federale;

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, al Presidente del Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 7 ottobre 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri

Mots-clés

withdrawalstriking outbuilding permitrecusalclerical errorcourt costsparty compensationgood faithmootness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn appeal should be struck from the docket.

Solution extraite

The case was struck out because the appellants withdrew the appeal.

Motifs extraits

Under Art. 32 LTF, the instructing judge may decide alone on striking withdrawn cases.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged after withdrawal.

Solution extraite

No court costs were imposed.

Motifs extraits

Given the appellants’ good faith and the non-recognizable clerical error in the cantonal judgment, the Federal Court exercised its discretion under Art. 66(2) LTF to waive costs.

Question juridique clé

Whether party compensation (ripetibili) should be awarded.

Solution extraite

No federal party compensation was awarded.

Motifs extraits

The respondents were not entitled to compensation; the appellants also did not request it, and the case was withdrawn without merits review.

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