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1B_720/2012 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
1B_720/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public17 déc. 2012Inadmissible
The appellant challenged a cantonal decision declaring his complaint inadmissible against a no-prosecution order. The Federal Supreme Court held that the federal appeal itself did not meet the mandatory reasoning requirements because it did not engage with the cantonal court's formal ground of insufficient motivation. The court therefore decided the matter in simplified procedure, declared the appeal inadmissible, and waived court fees.
Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; admissibility of a federal appeal depends on sufficient reasoning: the appellant must, in the appeal, identify the conclusions and set out specific grounds showing how the challenged decision violates federal law. A submission that does not engage with the decisive reasoning of the lower court, in particular when the appeal court based inadmissibility on a formal defect, is manifestly insufficiently reasoned and may be dismissed without merits review under the simplified procedure (consid. 1). Court fees may be waived under Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF (consid. 2).
{T 0/2}
1B_720/2012
Sentenza del 17 dicembre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 21 settembre 2012 A.________ ha denunciato B.________ e la Commissione tutoria regionale 6 per titolo di sequestro di persona e rapimento, nonché per coazione;
che con decisione del 5 ottobre 2012 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi degli asseriti reati;
che, adita dal denunciante, con giudizio del 13 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ritenuto che il rimedio esperito non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP, ricordati nel quadro di numerosi ricorsi presentati dal reclamane, l'ha dichiarato irricevibile;
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare specifiche domande di giudizio;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che, come noto al ricorrente (sentenze 1B_88/2012 del 16 febbraio 2012, 1B_598/2011 del 31 ottobre 2011 e 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti), secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che, come negli altri ricorsi da lui presentati, anche in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto ch'egli non si confronta affatto con il motivo formale posto a fondamento del criticato giudizio della CRP, segnatamente la carente motivazione del reclamo;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può quindi essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non deve quindi essere esaminato nel merito;
che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 dicembre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri