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BGE 81 III 14 ΓÇó Wage garnishment may not be further reduced equitably
BGE 81 III 14Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III17 févr. 1955Partially Granted
The heirs of Giacomo Carmine challenged a cantonal supervisory decision that had raised the monthly wage garnishment against Silvio Carmine from CHF 150 to CHF 250. The Federal Supreme Court upheld the deduction of medical and pharmaceutical expenses from the debtor's subsistence minimum, finding it sufficiently supported by the medical certificate. It further held that, after subtracting the minimum existence amount, the authority could not further reduce the garnishable surplus on equitable grounds. The garnishment was therefore fixed at CHF 280 from the date of the supplementary attachment, with retroactive effect limited by salary already paid to the debtor before notice to the employer.
SchKG; Lohnpfändung; Existenzminimum; medizinische und pharmazeutische Kosten; Rückwirkung der Ergänzungspfändung. Bei der Ermittlung des Notbedarfs dürfen voraussehbare medizinische und pharmazeutische Aufwendungen berücksichtigt werden, namentlich wenn sie durch Krankheit oder ärztliche Bescheinigung als wahrscheinlich ausgewiesen sind (consid. 2). Nach Abzug des Existenzminimums ist der pfändbare Überschuss vollständig zu erfassen; eine weitere richterliche Herabsetzung aus Billigkeit ist unzulässig (consid. 3). Die Erhöhung der Pfändung wirkt grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Ergänzungspfändung zurück, jedoch nur soweit der Arbeitgeber den nicht gepfändeten Lohnteil noch schuldet; bereits an den Schuldner ausbezahlte Beträge können nicht nochmals verlangt werden.
81 III 14
ab Seite 15
A.- In un'esecuzione promossa dagli eredi fu Giacomo Carmine contro Silvio Carmine, a Bellinzona, l'ufficio di esecuzione di questa città pignorò lo stipendio percepito dal debitore nella misura di fr. 150 al mese, a contare dal luglio 1954.
Con istanza 30 settembre 1954, i creditori procedenti chiesero un pignoramento complementare. L'ufficio vi procedette il 21 ottobre seguente e confermò la trattenuta sullo stipendio nell'importo precedentemente stabilito.
Statuendo in data 31 dicembre 1954 sul reclamo interposto dai creditori contro l'operato dell'ufficio, l'Autorità cantonale di vigilanza determinò la trattenuta mensile in fr. 250 a far tempo dal momento in cui la decisione sarebbe cresciuta in giudicato. A giustificazione di quest'aumento, la giurisdizione cantonale osservò che le entrate deldebitore, integrate dalle contribuzioni della madre e della suocera alla pigione, ammontavano a fr. 821,25 al mese, che il minimo di esistenza per la famiglia del debitore era di fr. 541,25 (minimo per coniugi con una figlia quattordicenne fr. 400, pigione fr. 100, spese mediche e farmaceutiche fr. 41,25) e che il residuo pignorabile di fr. 280 doveva essere staggito solo limitatamente a fr. 250.
B.- I creditori procedenti hanno deferito questa decisione alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.
Considerando in diritto:
La posta per spese mediche e farmaceutiche, di cui tien conto l'accertamento del minimo indispensabile, non è motivata nella decisione querelata. Secondo i ricorrenti, essa potrebbe essere ammessa alla deduzione soltanto se si trattasse di oneri straordinari, presupposto che non ricorrerebbe però in concreto, le spese fatte valere essendo per così dire ordinarie e pertanto comprese nel minimo di esistenza. La giurisprudenza autorizza una deduzione a titolo di spese mediche e farmaceutiche quando sono prevedibili, per esempio in caso di malattie croniche (cf. Rivista dell'Associazione dei giuristi bernesi, vol. 76 p. 343; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis, vol. I p. 202). Le risultanze degli atti - segnatamente il certificato del medico chirurgo dott. R. d'Apuzzo attestante delle spese mediche e farmaceutiche di circa fr. 100 al mese - consentono di ritenere che nella fattispecie la deduzione litigiosa era giustificata.
La decisione querelata è criticata dai ricorrenti anche perchè, accertato un residuo pignorabile di fr. 280 al mese, ha fissato la trattenuta di stipendio a soli fr. 250 Questa critica è fondata. Nessuna disposizione legale autorizzava l'autorità cantonale, dopo il defalco del minimo di esistenza dalle entrate del debitore, a procedere in via equitativa a un'ulteriore riduzione della quota pignorabile.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto e la querelata decisione riformata nel senso che la trattenuta mensile è determinata in fr. 280 a contare dal 21 ottobre 1954 a norma dei considerandi. Pel rimanente il ricorso è respinto.