BGE 8 I 10
BGE 8 I 10Bge28 mars 1878Ouvrir la source →
'10 A, Staatsrechtliche Entscheidungen, L Abschnitt-Bundesverfassung, determiner ou a restreindre les limites dans lesquelles elle pouvait etre exercee, ni, en particulier, ase prononcer sur 1a qnestion de savoir si, vu la situation prosp(3re de la Caisse hypothecaire fribourgeoise, il n'eüt pas ete pour elle d'une haute convenance de rednire plus tot qu'elle ne l'a lait le taux excessif anquel elle a pen;n les indemnites ponr retard jusqll'en Janvier 1880. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de Mayer-Weissmann et Cie est ßcarte comme mal fonde. 2. Sentenza del 24 {ebbraio 1882 nella causa del comune di Cademario contro Ramelli. A. Imperando la legge dei 7 giugno 1815, che stabiliva- « spettare le elezioni dei curati e beneficiati ecclesiastici - )} di diritto pnramente popolare -esclusivamente ai patrizi }) divenuti all'atto delle medesime cittadini attivi, }) -l' as- semblea patriziale di Cademario procedeva, sulIo scorcio del- l'anno 1845, a1la nomina dei proprio parroco nella persona deI sacerdote Ramelli. Con successivo istromento deI 13 gen- naio venivano poi determinate le condizioni della nomina e stabilito -parte in denaro, parte in prestazioni naturaJi - I'onorario annuo da corrispondersi all' eletto. B. Promlligata addi 13 gil1gno H!ö4 la legge organico- comunale e ai 22 di maggio dei 1855 la civile-ecclesiastica, in virtiI delle quali dichiaravansi « comunali )} i beni delle parrocchie e deferivasi all'assemblea comunale la nomina dei parroci, gli oneri ed i diritti derivanti dall' istromento deI ,1846 passarono -in concreto caso -dal patriziato al co- mune di Cademario. I rapporti contrattuali di quest' esso col proprio parroco (signor RamelJi) continuarono pero immu- tati fino al giorno 28 marzo i 878, sotto la qual' data si addi- venne ad una convenzione, cui mediante, soppresse tutte le , I. Gleichheit vor dem Gesetze, o 2. 11 prestazioni in natura, il comune di Cademario obbligavasi a pagare al parroco Ramelli l'annua somma di fr. 870. C. Nel febbraio dei 1880, ritenendo per fermo -« essere » la elezione deI parroco in cura d'anime di diritto popolare » e civilmente equiparabile al mandato, che puo essere per » I'art. 1.088 deI codice ticinese revocato ad ogni momento, }) -l'assemblea deI comune di Cademario risolveva : « di dare » avviso al sacerdote Ramelli che col 28 marzo successivo in- }) tendevasi cessata la scritta di locazione dei 1878; -di » offrirgli fr. 700 per un nuovo anno, cioe fino al 28 marzo » 188:1. ; -di dichiararlo, in ca so di rifiuto, fuori di servi- l! zio e in obbligo di abbandonare i beni dei comune. » D. Scaduta aHa fine di marzo la prima rata trimestrale e rifiutandosi il comune di farne il pagamento sulla base degli 810 fr. di cui sopra, il signor Ramelli spiccava libello 7 aprile 1880, col quale chiedeva l'adempimento delJa convenzione 28 marzo 1818 e quindi l' integrale pagamento deli' annuo anone per essa determinato. Vi si opponeva, dal canto suo, il comune di Cademario e conchiudeva, nelI' allegato di rispo- sta, dimandando - ehe fosse annullato iI libello medesimo, « siccome quello ehe aveva per base una convenzione esau- )} rita e non piu rinnovata. }) E. In tale stadio di discussione il sacerdote Ramelli solle- vava incidentalmente la domanda « ehe salve e::l impregiudi- }) eate le ragioni delle parti, da discutersi col merito della » causa, il comune di Cademario venisse condannato ad ese- » guire in via provvisionale, duranLe la litispendenza, la con- )} venzione 28 marzo 1878, dietro cauzione da prestarsi da » es so istante, per la restituzione di quelle somme, ehe a » causa finita risultassero essere state indebitamente pagate. » F. Acconsentita I' istanza incidentale e dal tribunale di Lugano (sentenza 51uglio 1881) e dalla Camer.a civile di appello (pronunciato deI 15 susseguente ottobre), 11 comune dl Ca- demario inoltrava ricorso eontro i loro giudizi presso questo Tribunale federale e ne chiedeva la cassazione, perehe pro- 1ati in urto e ofIesa agli art. 8 e 10 della costituzione ticinese, 4, 49 e 58 della federale. « Codesti giudizi, )} e detto nelle
'12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. eonclusionali deI rieorso, « sono in manifesta eontraddizione » eon la nostra Jegge eivile e riposano in modo evidente nel » solo diritto eanonico, ehe non puo essere da noi invocato » e meno applicato e ehe, contrariamente alle Ieggi vigenti » nel Ticino, eonsidera l'investizione di un saeerdote sieeome }) fatta a vita e daI eomune irrevocabile. L'applieazione deI » diritto eanonieo torna aJ postutto, e non astante l'art. 58 » deI patto federale. ad ammettere e proelamare ehe il eo- » mune di Cademario debba farsi rendere giustizia dai tribu- » nali eeclesiastiei e significa, di eonseguenza, sottrazione deI » medesimo al suo giudice naturale (art. 58 ibidem e 10 della » eostituzione eantonale). La provvisionale aeeordata dal giu- » diee eantonale spoglia, da ultimo, il comune rieorrente dei }) suo legale e costituzionale diritto di eleggere nel frattempo » tm altro parroco di suo gradimento. }} G. Nella sua allegazione responsiva deI ö dicembre il sa- eerdote Ramelli solleva innanzitutto una eccezione d'incompe- tenza, desumendola dall' asserta inapplieabilita deli' art. 29 della legge d'organizzazione giudiziaria federale al easo eon- ereto, ovverosia dall'assenza in quest'esso di tutti e tre gli estremi per la medesima riehiesti e massime di quelJo ehe vuole -si tratti nella fattispeeie di un « giudizio di tnerito » profferto dall' ultima istanza giudiziaria cantonale. » Pas- sando al merito deI rieorso, egli si appIiea poi a dimostrare ehe « Ja provvisionale emanata da entrambe Ie istanze can- }) tonali e perfettamente giustificata, avvegnaccbe il eontratto )} -sulla eui ulteriore esislenza appunto si piatisee -debba » neeessariamente spiegare i suoi effetti fino a eompleto esau- » rimento di eodesta eontroversia e cio tanto phi ehe, conti- » nuando iI parroeo ad esereitare in quel eomune le sue }) funzioni, giustizia vuole ehe il comune dal canto suo » (garantito deI resto dall'ordinato deposito di eauzione) eon- » tinui a eorrispondergliene l'equivalente. » Osserva da ul- timo il convenuto « ehe se il Tribunale federaJe avesse ad » oceuparsi -gia in questo stadio deI Iitigio -della natura » della eonvenzione 28 marzo 1878 edella di lei effieaeia 0 » meno, verrebbe a portare un prematuro giudizio sulla
14 A. Staatsrechtliche Entscheidun~en. I. Abschnitt. Bundesverfassung. gio, costituivano al riguardo il giudiee costituzionaIe, e ehe anzi a loro soli spettava la eompetenza di pronuneiare -nella contestazione da lui sollevata -un giudiziario verdetto. Con- seguentemente anche rispetto agli art. 10 della eostituzione cantonale e 58 (1° alinea) della federale non puo farsi parola in concreto di nessuna violazione. 5° Giusta rart. 4 deI patto federale {( tutti gli Svizzeri sono » eguali innanzi alla legge e non havvi neIIa Svizzera suddi- » tanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di fami- » glia 0 di perBona. » Siffatto principio deve, al dire dei reelamanti, aver subito un' offesa pel fatto che il giudice tici- nese, aeeordando la provvisionale in querela, mediante pre- terizione deI eomune diritto per tutti vigente, sulla base ed in virtit deI giure canonico, si e reso colpevole di un diniego di giuslizia e reco violenza all' eguaglianza dei cittadini da- vanli aHa legge. Essi riclamanti non sono tuttavia in grado di segnalare fra i motivati della provvisionale medesima uno solo, ehe sia desunto dal diritto canonico e neppure un'uniea frase, la quale si trovi per avventura in contraddizione eon un qualsiasi disposto deI dirilto comune in vi go re nel cantone Ticino; la disanima deI giudizio incidenlale, contro eui si reclama, dovette poi rendere anche per questa Corte in- dubitato, non riscontrarsi nlj! medesimo traccia veruna di un' applicazione di giure canonico od ecclesiastico. 6° Assevera, da ultimo, la rappresentanza di Cademario = violare il giudizio incidentale di cui sopra la disposizione ehe sta consegnata nel secondo inciso dei gia eitato art. 58 della eostituzione federale e suona: « la giurisdizione eccle- » siastica 13 abolita; » dappoiche il giudice ticinese ha fon- dato la sua provvisionale sulle diseipline deI diritto canonico, argomenta Ia detta rappresentanza, ha eompiuto un atto di ecclesiastiea giurisdizione. Ma siccome fu gia dimostro in- nanzi non potersi discorrere in casu di nessuna appIicazione di gi ure eanonico, cosll'accusa procedente dall'affermata vio- lazione deI surriferito inciso costituzionale si appalesa gia per questa sola ragione inattendibile. La supposizione da eui si parte in argomento il ricorrente ..
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