Art. 1 et 2 LSP; portée du monopole postal et notion de trafic local aux localités frontières. Les envois fermés de moins de 5 kg expédiés de Suisse à destination de l’étranger tombent en principe sous la régale des postes, même si le trajet suisse est très court et même si les marchandises proviennent d’un entrepôt douanier. Le trafic local au sens de l’art. 2 lit. c LSP ne vise pas le transport entre une localité suisse frontière et diverses localités étrangères; il n’est pas réalisé lorsque le transporteur agit professionnellement pour des tiers. Le statut douanier des marchandises n’est pas déterminant; l’administration postale demeure seule compétente pour apprécier l’aptitude d’un envoi au transport postal (consid. 1-4).
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. V POST, TELEGRAPH UND TELEPHON POSTES, . TELEGRAPHES ET TELEPHONES 60. Sentenza 2 dicembre 1949 nella causa Danzas e Ci S. A. contro PTT. Art. 1 e 2 LSP. Portata della privativa postale. Concetto di traffieo Iocale nelle localita di frontiera. Art. 1 und 2 PVG. Postregal ; Ortsverkehr an Grenzorten. Art. 1 et 2 LSP. Portee de la regale des postes. TraBe Ioeal dans les localiMs de la frontiere. A. -La Danzas e Ci. S. A., impresa di trasporti internazionali, a Chiasso, fu inearicata di spedire dei pacehi-regalo a destinazione dell'estero. Le merei destinate a1la eonfezione di questi paechi (zucehero, ca:tre, cioeeo- lata,' eee.) si trovavano immagazzinate presso il Punto franeo di Chiasso. Si trattava di merei in transito, pro- venienti dall'estero e destinate all'estero. Il Pnnto franeo, ehe e un magazzino doganale, si trova nelle vieinanze della stazione merci di Chiasso e dista dalla frontiera italiana (valieo di Chiasso-strada:) circa 1800 m. I paechi-regal0, eiaseuno d'un peso infnriore ai 5 kg conformemente alle condizioni stabilite dalle Autorita. doganali italiane, furono eonfezionati nel Punto franeo. Eseguite le operazioni doganali d'useita presso l'Ufficio doganale svizzero deI Punto franco, la ditta Danzas trasporto i pacchi-regalo in discorso oltre Ja frontiera, ove furono sottoposti a1 eontrollo dogana1e italiano ; indi li eonsegno alla posta italiana. In tale modo, ossia senza passare pel tramite dell'Uffieio postale svizzero di Chiasso-transito, la ditta Danzas tra- sporto una quantita. assai rilevante di pacehi-regalo. Invitata a pagare le tasse postali svizzere pel tra- sporto di questi paechi, la ditta Danzas oppose un rifiuto, Post, Telegraph und Telephon. N0 60.
contestando ehe in eonereto fosse applicabile la privativa prevista dall'art. 1, cp. 1, lett. b, della legge sul servizio delle poste (LSP). In data 7 luglio 1949 la Direzione genera1e delle poste, . dei telegrafi e dei telefoni decise ehe il trasporto dei paechi in diseorso sottostava alla privativa postale e eondanno la ditta Danzas a pagare all'Uffieio postale di Chiasso- transito la somma di 2413 fr. 20 per tasse postali eluse. B. -La Danzas e Ci. S. A. ha interposto un ricorso di dirittto amministrativo al Tribunale federale, ehiedendo l'annullamento dell'impugnata decisione essenzialmente per i seguenti motivi: Non si tratta d'un trasporto ehe soggiace alla privativa postale, ma d'uri semplice trasporto dalla dogana svizzera alla dogana italiana. Per mero caso, gli edifici delle due dogane si trovano in conereto ad una distanza assai grande 1'000 dall'altro. Il trasporto da un ufficio doganale ad un altro a meno di 500 m di distanza e vero e proprio traffieo 10cale. A torto la posta ritiene ehe il trasporto era soggetto alla sua privativa pel sempliee fatto ehe la meree era stata confezionata in pacchi, ciascuno dei quali pesava meno di 5 kg. In conereto la meree e arrivata al Punto franco non eonfezionata ed e stata smistata da dogana a dogana confezionata in paeehi unieamente per esigenze degli organi dogana1i italiani. Non si tratta d'una riunione di spedizioni per eludere le tasse postali, ma d'un unieo invio fino alla dogana italiana in una eonfezione ehe questa ha domandata. DeI resto, la posta non era neppure in grado di prov- vedere razionalmente al trasporto. Inearieando dei tra- sporto. la posta svizzera, ne sarebbe derivata una perdita enorme di tempo e di denaro. L'art. 25 lett. e LSP potrebbe essere invoeato in eonereto. La posta, ehe puo aecordare delle concessioni (art. 3 LSP), non deve interpretare le vigenti disposizioni in modo troppo restrittivo 0 troppo letterale. Infine un eeeessivo rigore appare particoJarmente inop-
378 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. portuno, dato il earattere umanitario dei paechi- galo. Rispondendo, la Direzione generale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ha concluso pel rigetto deI ricorso. Oonsiderando in diritto: Giusta l'art. 1 LSP, l'Amministrazione delle poste ha, con riserva delle eecezioni previste daU'art. 2, il diritto esclusivo . di trasportare invii ehiusi di qualsiasi natura non eeeedenti il peso di 5 kg; e vietato spedire per posta o in qualsiasi altro modo, riunitj in un solo invio allo seopo di eludere le tasse postali, diversi oggetti'sottoposti aHa privativa postale e destinati a piu persone. In eonereto devesi ammettere ehe ogni singolo paeeo- regal0 d'un peso inferiore 80 5 kg costituisce un invio di- stinto, spedito dalla Danzas e Ci. S. A. ehe agiva in virtu d'un mandato. Destinatario di eiaseun pacco ara la persona indieata su di esso ; illuogo di spedizione si trovava a Chiasso in Isvizzera e quello di destinazione in uno. 10ealit8. italiana. Giusta l'art. 2 lett. e LSP, la privativa postale non si estende tuttavia 801 trasporto d'invii nel traffieo 10cale ehe venga eseguito dal mittente stesso 0 da un suo inearicato, il quale non ne faceia professione e non sia 801 servizio della Confederaziont! 0 di un'impresa di trasporti 801 benefieio deDa eoncessione federale. Mo., in conereto, non si puo considerare eome traffico 10eale il trasporto tra Ja 10ealita. svizzera situata presso la frontiera e le diverse 10ealit8. estere, ove risiedevano i destinatari (deeisione I settem- bre 1916 deI Consiglio federale, pubblicata nel vol. 3, a pag. 507, deI Foglio federale svizzero, ed. fr.). Ad ogni modo devesi osservare ehe Ja ditto. Danzas ha effettuato queste spedizioni pel eonto di terzi e si oecupa professio- nalmente disifiatti trasporti, eosieche gia. per 'questo motivo l'art. 2 lett. c LSP non puo essere applieato neUa fattispecie. Benehe in conereto il pereorso in Isvizzera sia di poco conto, non appare abusivo applieare la privativa postale, poiehe il percorso svizzero viene ad aggiungersi a queDo Post, Telegraph und Telephon. N° 60. 379 estero eiltrasporto e un trasporto internazionale effet- tuato in collaborazione coi servizi delle poste dei due paesi. Non e dubbio ehe tutti gli invii da uno. loealita. di fron- tiera a destinazione deI paese estero vieino sono soggetti, in prineipio, alla privativa p08ta1e. Il solo punto da esaminare e se, date le eircostanze particoJari deI easo eoncreto, non si dovrebbe saneire un'eecezione aUa regola suddetta. Non si potrebbe ammettere un'eceezione pel fatto ehe il domieilio deI mittente 0 illuogo ove i 'pacehi sono eon- fezionati e spediti si trova a poea distanza daDa frontiera. La lunghezza di questo percorso e irrilevante. Tutti g1i invii fatti daDa Svizzera a destinazione deD'estero deb- bono essere trattati in modo identico da1 lato deUa priva- tiva postale. Non si potrebbero favorire gli abitanti di 10calit8. in immediata vicinanza deUa frontiera e tanto meno si potrebbe rieonoseere agli spedizionieri il diritto . d'organizzare dei trasporti oltre la frontiera per evitare il pagamento delle tasse postali eorrispondenti 801 tra- sporto in Isvizzera. E nemmeno si potrebbe fare un'eecezione pel fatto ehe le merci spedite si trovavano in un magazzino doganale e non avevano soluto il dazio svizzero. Si tratta d'una eir- eostanza ehe coneerne soltanto il servizio doganale. Magaz- zini doganali come il Punto franeo di Chiasso esistono anehe neU'interno deI paese. Qualunque fosse in conereto il regime doganale deDe merei spedite, sta pero sempre ehe, da1 lato deDa privativa postale, queste merci si tro- vavano in Isvizzera e ehe il 10ro trasporto in territorio svizzerO era disciplinato dalle disposizioni sulla privativa postale. Non si tratta d'un sempliee trasporto dalla dogana svizzera a quella italiana, ma di paechi spediti daDa. Sviz- zera a. destinazione di persone dimoranti aD'estero. TI fatto ehe per questo trasporto le merei debbano uscire attra- verso la dogana svizzera ed entrare in Italia attraverso la dogana italiana e irrilevante. Cos1 pure non e in:H.uente
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. il fatto che queste merci provengano da un magazzino situato in prossimita immediata dell'ufficio doganale svizzero. L'art. 24 LSP. e completamente estraneo allafattispecie. Anche l'art. 25 LSP e invocato a torto dalla ricorrente : spetta alla posta di decidere quali sono gli invii che si p,estano 0 no al trasporto postale. Edel resto evidente che I' Amministrazione delle poste disponeva dei mezzi necessari per trasportare i pacchi in discorso. Infine e da escludere che la posta possa accordare per siffatti trasporti una concessione a norma delI'art. 3 che si riferisoo esclusivamente al trasporto delle persone. n carattere umanftario dell'istituzione dei pacchi- regalo non consente di sancire un'ecoozione alla privativa postale. Quanto alI'ammontare delle tasse dovute, esso non e contestato in se. II Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e respinto. VI. VERFAHREN PROC:EDURE 61. Urteil der J. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1949 i. S. Beble gegen Gabler und Eid gen. Amt für geistiges Eigentum. Verwaltung8gerichtsbeschwerde in PateJntsachen, Legitimation: Art. 103 OG. Frage der Legitimation des Pfandgläubigers, dem eine zum Patent a:ngemeldete Erndung verpfändet ist, zur Verwaltungsge- rlChtsbeschwerde Im Patenterteilungsverfahren. Reoours '!e droit adminiBtratif en matiere de brevets; qualiU pour recounr. Art. 103 OJ. Le creaneier gagiste, qui a I'6I U en gage une invention pour laquelle une demande de brevet a et6 deposee, n'a pas qualit6 pour former I Verfahren. No 61.
un recours da droit administratif clans la. procM.ure relative a la delivrance du brevet. Ricor80 di diritto amminiBtraf/Vvo in materia di brevetti .. ' veste per inrerporre un riCOTSO di diritto amminiBtratioo (art. 103 OG). Il ereditore pignoratizio ehe ha rieevuto in pegno un'invenzione, per Ia quaIe e stata presentata una domanda di brevetto, non ha. veste per interporre un ricorso di diritto amministrativo neUa procedura coneernente il rila.scio deI brevetto. Aus dem Tatbestand: Am 17. Februar 1938 reichte Gablerdemeidgen.Amtfür geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein. Bebie gewährte mit Vertrag vom 1. Juli 1940 dem Gabler zur Auswertung der Patentrechte aus der angemeldeten Erfindung ein Dar- lehen. Als Sicherheit verpfandete Gabler dem Bebie das noch nicht erteilte Patent. Das Patentgesuch Gablers führte nach einer Reihe von Beanstandungen am 15. April
zur Erteilung des Patents. Als Anmeldedatum wurde der 17. Oktober 1944 angegeben, da Gabler damals in ver- schiedenen Unteransprüchen den Schutz weiterer Aus- führungsformen beansprucht hatte (Art. 29 Abs. 3 PatG). In der Zwischenzeit, am 30. Juni 1948, hatte Bebü gegen Gabler Betreibung auf Verwertung des verpfandeten Pa- tentgesuches angehoben. Gabler erhob betreibungsrecht- liehe Beschwerde gegen die Zulässigkeit der Betreibung. Dieses Beschwerdeverfahren war zur Zeit der Patentertei- lung noch hängig. Der Pfandgläubiger Bebie erkJärte, die Patenterteilung nicht anzuerkennen, weil sie nicht mit Wirkung ab 17. Februar 1938 erfolgt war, und reichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Antrag, die Patenterteilung sei aufzuheben. Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein aus den folgenden Erwägungen: