Art. 4 CF, art. 46 cp. 2 CF; cantonal fees linked to the erection or publication of wills and to the archival custody of the publication instrument are incompatible with federal law if, in their cumulative effect, they render the exercise of testamentary institutions excessively onerous or practically unattractive. A fiscal distinction between intestate and testamentary succession is admissible only to the extent that the testamentary disposition exceeds the heir's statutory share; a surcharge on the portion merely confirming legal succession is arbitrary. Federal law prevails over cantonal fiscal autonomy where a cantonal levy frustrates the use of a federal-law institution.
376 Staatsrecht. IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL 68. Sentenza 12 dieembre 1947 neUa causa eredi M. c. Consigllo di Stato del Cantone Tlelno
378 Staatsrecht. b) in via subordinata, il supplemento di bollo e ca.Ieo- lato in base alla sostanza. di 1 112000 fr. prevista dalla convenzione fisca.le 22 marzo 1944. Con risoluzione 2 maggio 1947 il Consiglio di Stato accoise il ricorso limitatamente a.lla. domanda subordinata, riducendo il diritto di bollo suppiementare a 3333 fr. (3 °/00 di 1 112 000 fr., meno 3 fr.) per i seguenti motivi : a) La. domanda principale non pub essere a.ccoita. TI' diritto di bollo supplementare ehiesto dall'a.rcbivista. notarile rappresenta in parte una tassa. e in parte un'im- posta, com'ebbe gia a dicbiara.re il Tribunale federale (RU 72 I pag. 6 e g.). In linea. di massima, i Cantoni sono peri pienamente sovrani nel ca.mpo fiscale. Solo l'art. 46 cp. 2 CF pone un limite a questa sovranitA ; ma l'art. 46 cp. 2 CF non trOva applicazione nel caso in esame. b) Dev'essere invece a.ccolta la. domanda. subordinata. Secondo l'art. 8 Iett. c deUa Iegge ticinese sul bollo, il valore deI testamento corrisponde al valore netto della sostanza. ovunque pasta, risultante dall'inventario 0 dalle tabelle d'imposta ca.ntonale od altrinlenti a.ccertata." Laddove esiste un inventario fisca.Ie ca.ntonale, esso fa stato per Ia. determinazione deI valore deI testa.mento ai fini deI bollo supplementare. In concreto la. oonvenzione 22 marzo 1944 sostituisce l'inventario fiscaIe: il valore deI testamento deve quindi essere determinato esclusiva- mente in ba.sead essa che esclude espressamente l'appli- ca.zione di tasse 0 multe 8'Uppletorie al decesso. E. -Con tempestivo rioorso di diritto pubblieo gli eredi M. hanno domandato quanto segne : a) La. risoluzione 2 maggio 1947 dei. Consiglio di Stato deI Cantone Ticino e annuUata. b) Oli eredi sono liberati dall'obbligo di depositare una oopia deI testamento nell's.rchivio notarile ; c) subordinatamente, Ia. tassa. per questa custodia e fissata in 100 fr. al massimo; A sostegno di queste domande i rieorrenti adducono sostanzialmente Je seguenti ragioni : Deroptorisohe Kraft des Bundearechts. N0 58. 379 La. somma di 3333 fr. cbiesta dal fisco ticinese non rappresenta una. tassa., poiche e manifestamente spro- porzionata rispetto aUa. eontroprestazione. Dei resto, gli eredi non sono interessa.ti alla eustodia. dei testamento nell'arehivio notarile e sono dispasti a rinuneiarvi. L'origi- nale dei testa.mento dev'essere preso in custodia. da.l notaio ehe ha. percepito un onorario di 8340 fr. Ogni erede possiede inoltre una. copia del testamento. La. maggior parte della somma di 3333 fr. rappresenta un'imposta, Ia. quale pregiudica. gravemente il diritto di disporre mom,s usa ehespetta ad ogni cittadino. In conereto Ia. pubbliC8.Zlone dei testamento prescrltta dall'art. 55600 oosta ai rieorrenti 12785 fr. complessivamente. Dati sifiatti oneri, e assai frequente ehe nel Cantone Tieino gli eredi pneindnn dal fa.:r pubblieare le disposizioni testamentane ehe li concemono. Quale ostaoolo rappresentno questi oneri per l'esercizio deI diritto di disporre manis causa, appare specialmente in easo di legati poeo importanti. Supposto ehe il testamento sia fatto unicamente per eIargirein beneficenza la somma di 1000 fr. e ritenuto che l'a.sse ereditario ammonti a 1 000 000 fr., si deve sottosta.re ai seguenti oneri : Supplemento di bollo Spese giudiziarie Notaio ..... . 3 °/
fr. 3 000- 1°/
1 000- 7,5°/
" 7 500- 11,5°/
fr. 11 500- NeUa sua. risposta il Consiglio di Stato ha. coneluso pel rigetto deI rieorso. Oonsiderando in diritto :
S80
il bollo supplementare di 11 397 fr. chiesto daJl'archivista notarile fosse da ridurre a 100 fr., eventualmente a 3333 fr. Nella procedura cantonale di rioorso gli eredi M. non avevano contestato I'obbligo di depositare il testam.ento deI de c'Uius preB80 l' Archivista notarile di Locarno ne , I'obbligo di pagareper questo deposito una tassa di 100 fr. n Tribunale federale non puo quindi esaniinare in oon- creto se i rioorrenti fossero tenuti a depositare all' Arcbivio notarile di Loearno il testamento di H. M. e se la somma di 100 fr. per questo deposito fosse eccessiva. Litigioso e invece soltanto se la risoluzione deI Consiglio di Stato debba essere annullata nella misura in eui il bollo supple- mentare, ehe i rioorrenti sono tenuti a pagare all'archivista notarile, e stato fissato in UD.8t somma eecedente i 100 fr. 2. -Seeondo la legislazione ticinese, la pubblieazione d'un testamento e fatta in Pretura : il Pretore legge il testamento 0 10 fa leggere dal notaio ehe redige l'istrumento di pubblicazione. Di questo istrumento il notaio insinua oopia all'arehivio notarile (art. 81-83 della leggedi appli- cazione e eomplemento deI CCS). Per la pubblicazione d'un testamento olografo il notaio pereepisce 10 stesso onorario previsto per l'erezi.one d'un testamento p'ubblieo. Se l'asse ereditario eccede i 5000 fr., quest'onorario edel 7,5 °/
, Per la pubblicazione d'un testamento pubblico il notaio (ehe ha gia. percepito per l'erezione di esso un onorario deI 7,5
/
) ha diritto ad un onorario da 30 fr. a 100 fr. (art. 6 e art. 7 lett. e della Iegge 26 novembre 1934 sulla nuova tariffa ilötarile). n pretore esige per la pubblieazione di un testamento oI?grafo 0 plibblico una tassa di giustizia dell'uno per mIlle deI valore netto dell'asse ereditario, ritenuto tlittavia un minimo di 5 fr. (art. 31 deUa Iegge sulla tariffa giudiZiaria riveduta eol decreto 10 gennaio 1923). . Inoltre l'arehivista notarile esige, giusta l'art. 7 ep. 1 e l'art. 8 Iett. edella legge sul bollo, un diritto supplemen- tare deI 3 0/
dell'asse ereditario netto eccedente i 1000 fr. 3. - In sede federale non e ,piu eontroverso ehe Ie . Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 68. S81 spese derivanti dalla pubblieazione deI testamento 010- grafo di H. M. sono state caleolate in base ad una sostanza di 1112000 fr. conformemente alla eonvenzione fiseale deI 22 marzo 1944 e comprendono, seeondo Ja legislazione ticinese, un onorario notarile di 8340 fr. (7,5 %0 di 1 112000 fr.), una tassa di giustizia di 1112 fr. (1%0 di 1112000 fr.) e un diritto di bollo supplementare di 3333 fr. (3 %0 di fr. 1 112 OOO,meno 3 fr.) quale tassa d'arehivio. Tanto l'onorario notarile, quanta la tassa di giustizia sono stati gia. pagati. Litigiosa e soltanto la tassa d'arehivio neUa misura in eui eccede i 100 fr. 4. - n bollo rappresenta soltanto la forma esteriore ehe puo rivestire la riseossione dieontribuzioni, special- mente d'imposte e di tasse. Sovente il bollo serve a per- cepire una eosiddetta eontribuzione mista ehe eomprende un'imposta e generalmente una tassa. n diritto di bolloehe l'arehivista notarile deve esigere (oonformemente all'art. 7 cp. 1 e art. 8 lett. c della legge sul bollo) per la eopia dell'atto di pubblieazione dei testa- mento e una eontribuzione mista ehe in misura prevalente eomprende un'imposta e soltanto in pieoola parte rappre- senta una tassa a' sensi deUa giurisprudenza deI Tribunale federale (RU 47 I 299; 63 I 153). Come il Tribunale federale ha giB. sentenziato, la tassa per la custodia d'un atto all'Arehivio notarile puo essere al massimo di lOfr. (RU 72 I 9; 49 151). In sede cantonale i rieorrenti si sono diemarati disposti a pagare una tassa d'archivio di 100 fr. Ne segne ehe in eonereto il bollo supplementare richieato dall'archivista notarile dev'essere eonsiderato quale täSsa. sino all'ammontare di 100 fr. 6. - La eontribuzione litigiosa, nella misura in eui ha iI Cial'attere d'imposta, e un'imposta suecessoria speciale ehe ViEu1e a.d aggiungersi a quella ordinaria (efr. Testo unieo delle leggi 6 dieembre 1917 e 16 dicembre 1919 sulle täSse di sueeessione, oon le modifieazioni e le aggiunte Appmtate dal decreto legislativo 14 settembre 1938), dälla quale peru si differenzia pereM non eolpisce i singoli
eredi 0 legatari, ma il eomplessivo asse ereditario netto, e anehe perehe non viene riseossa in ogni easo, ma sol- tanto quando il de cuius"ha lasciato un testamento e questo viene presentato al pretore per la pubblicazione. 6. -A torto il Consiglio di Stato ritiene ehe l'art. 46 cp. 2 CF sia l'unico limite imposto dallegislatore federale al fisco cantonale. TI diritto cantonale in genere e il diritto fiscale in ispecie non possono mettersi in contraddizione con una norma costituzionale 0 legale della Confederazione, poiche, giusta l'art: 2 delle disposiziorii transitorie della CF, il diritto federale ha la priorita. rispetto a quello cantonale. Cio risulta anche dalla sentenza 25 febbraio
sn ricorso Kraft (RU 72 I 6), nella quale il Tribunale federale ha dichiarato che il bollo supplementare chiesto dall'archivista notarile per lacustodia dell'atto di pub- blicazione d'un testamento e inammissibile, nella misura in cui rappresenta un'imposta, giA pel motivo che il Cantone Ticino aveva oltrepassato i limiti tracciati alla sua sovranita fiseale -dall'art. 46 cp. 2 CF e violato quella deI Cantone di Basilea-citta. TI Tribunale federale non aveva quindi alcun motivo di esaminare nella causa Kraft la questione se detta imposta sia contraria anche ad altre disposizioni di diritto federale. Siffatta questione deve pero essere decisa in eoncreto, poiehe non si e di fronte alla violazione dell'art. 46 ep. 2 CF e, d'altra parte, i rieorrenti sostengono ehe la disposizione legale applieata ein urto ,eon l'art. 4 CF e viola il diritto federale anche pel fatto ehe il diritto aecordato ai eittadini dal codiee eivile di disporre mortis causa subisce un eccessivo intraleio. 7. -L'art. 4 CF non e violato pel semplie fatto ehe in easo di suecessione testamentaria il Cantone Ticino applica aggravi fiscali piu forti di quelli applieati in altri Cantoni. Infatti, come il Tribunale federale ha gia ripetu- tamente deeiso (RU 38 I 77 ; 65 I 257 ; 69 I I85), l'art. 4 CF garantisce al cittadino unicamente il diritto alla parita di trattamento" da parte delle autorita dello stesso cantone. Questo diritto e pero violato, come il Tribunale Derogatorische Kraft des Bundesreohts. N° 58,
federale ha gia ripetutamente sentenziato (RU 61 I 92 e le sentenze anteriori ivi citate), da una nOrma di' legge cantonale che non poggi su motivi seri e obiettivi, ma sia priva di senBO e seopo e f30cia delle distinzioni giuri- diehe ehe non si possono giustificare con validi motivi derivanti dalle circostanze di fatto. In concreto non appare ragionevole che la successione legittima (ossia il trapasBo mortis causa dal de cuius agli eredi a norma di legge) venga colpita fiscalmente in misura piu forte soltanto perche esiste un testamento ehe non l'ha modificata. Una distinzione tra la suecessione legitima e quella testamentaria appare giustificabile ai fini dell'imposta suecessoria solo nel senso ehe quanto il de cuius dispone in favore d'un erede oltre la Bua quota ereditaria legittima viene colpito in misura piu forte. Cosl in diversi Cantoni (Nidwalden, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia) si percepisoo un'imposta supplementare sn quanto gli eredi rieevono oltre la loro quota ereditarifl. legittima (sentenza inedita pronunciata il 5 dicembre 1946 dal Tribunale federale su ricorso Jost). La tassa d'archivio chiesta in eonereto per la eustodia dell'istrumento e quindi in urto con l'art .. 4 CF nella misura in cui essa e percepita su quella parte della sostanza deI de cui'U8 per la quale il testamento conferma semplice- mente la suceessione legittima. L'art. 4 CF non esclude invece eheil Cantone Tieino sottoponga ad un'imposta supplementare deI 3 %0 quella parte dell'asse ereditario che il de cui'U8 ha tolta, mediante testamento. ai suoi diBoondenti per assegnarla a BUa moglie in piu della di lei porzione legittima d'un quarto in proprieta, parte ehe eorrisponde a 3/16 ß'4 di %J dell'asse ereditario di I Il2000 fr., ossia 208500 fr. . 8. -Come il Consiglio federale ha a sno tempo deciso quale autorita. di vigilanza in materia di registro fondiario, disposizioni cantonali relative a tasse per iscrizioni nel registro fondiario violano il diritto federale se hanno come conseguenza di rendere impossibile 0 eecessivamente
gravoso un istituto di diritto federale (RU 48 I 540; ZBGR vol4 pag. 203 ; ol 7 pag. 51 e 335). Questo prineipio val anehe per l'erezione di testamenti pubbliei e 10. pubblieazione di testamenti pubbliei 0 olografi: si tratta infatti di istituti di diritto federale. E indubbio ehe le spese eui soggiaeeiono nel Cantone Tieino la pubblieazione di un testamento olografo 0 l'erezione e Ia pubblieazione d'un testamento pubblieo ( tassa di giustizia, tassa d'archivio e onorario deI notaio) sono nel loro insieme, tosto ehe si siain presenza d'una suecessione alquanto importante, talmente elevate da rendere eecessivamente onerosi questi istituti giuridiei. TI Consiglio di Stato non 10 contesta neUa sua risposta, ma da. altestatore ehe voglia evitare ai suoi eredi queste spese il eonsigliodi trasferire 0. tempo il suo domieilio in un altro Cantone. TI Consiglio di Stato sembra disattendere ehe ogni eitta- dino ha il diritto di valersi degli istituti giuridiei di diritto federale su tutto il territorio deUa Confedera- zione senza dover subire un onere eeeessivo. Non e contestato ehe assai sovente nel Cantone Ticino gli eredinon fanno pubblieare il testamento, date appunto le spese ehe la pubblicazione porta seeo. Una siffatta situazione non e soddisfaeente. La. pubblieazione uffieiale dei testameiiti e neU 'interesse deUa sieurezzagiuridiea, poiehe off:re Ia garanzia ehe tutti gli interessati siano avverliti e ßssa II momento da eui deoorre il termine per propoITä l'adbne di nullita. 0 di riduzione eome pure il termine per rlpudiare l'eredita. da parte degli eredi istituiti. Gia. in uria13entenza 26 febbraio 1945 su rieorso Seazziga, il Tribunale federale soUeva la questionese il tasso deI 7,5°100 dell'asse ereditario netto ehe e applicato nel Cantone Ticino per l'erezione di testamenti pubblici porti seeo un .e( oossivo aggravio d'un istituto di diritto federaie. Ma ne il Consiglio di Stato ne il Gran Consiglio deI Cantone Ticino, quantunque 0. eonoscenza della sentenza deI Tribunale federale neUa causa Soazziga (cfr. Mes.saggio 29 maggio 1945 deI Consiglio di Stato al Gran Consiglio Derogatorische Xraft des Blindesrechts. N° 58. 385 e decreto legisIativo 28 dicembre 1945 circa. 10. modifica di alcune disposizioni deUa legge sul notariato) non riten nero di sottoporre ad una revisione i tassi deUa tariffa previsti per l'erezione di testamenti pubblici e per 10. pubblicazione di testamenti pubbliei od olografi. Se per 10. pubblieazione dei testamento si esigesse softanto 10. tassa d'arehivio dei 3 °/00 su queUs. sostanza ehe viene assegnata 0. eiaseun erede in phi deUa sua quota ereditaria legittima 0 ad una persona ehe non e erede Iegittimo, non si eccederebbero i limiti deI sopportabile. SOrge pera la questione se la tassa d'archivio, benehe eosl ridotta, non costituisea un eeeessivo aggrayio, date le altre spese derivanti daUa pubblieazione deI testamento, ossia la ( tassa di giustizia e l'onorario notarile. A questo proposito e irrilevante ehe il rioorrenti hanno giA pagato la tassa di giustizia di 1112 fr. e l'onorario notarile di 8340 fr. Si deve invece chiedersi se il Tribunale federale, ove queste somme fossero .state impugnate dai rioorrenti, avrebbe potuto ridurle in modo tale ehe 10. tassa d'ar- ehivio (eontenuta nei limiti delsettimo eonsiderando) non eostituisea un eeeessivo aggravio per la pubblieazione deI testamento. La. tassa di giustizia pa.g tä 0.1 Pretore neUa somma di 1112 fr. (1°100 di 1112000 fr.) e in misura preponderante un'imposta propriamehte detta e, se fosse stata impugnata avrebbe dovuto re ridotta conformemente al settimo oonsiderando. La. somma dbvuta al notaio non e ne una tassa, ne un;imposta, lila un onorario per l'adempimento d;ma funzione pubbliea. Un siffatto onomno deve pera stare in un'adeguata proporzioneeol lavoro prestato. Benehe. üna. graduazione seoondo l'asse ereditario non sia eselusa, non e ammissibile un onorario di oltre 8000 fr. per la lettura di aIeune righe e per 10. stesura di un atto pubblioo attestante questa eireofistanza, soprattutto quando non vada congiunta un . speciale responsabilita. deI notaio. Siffatti onorari eostituiseono un eeeessivo aggravio deUa 25 AB 73 I -1947
pubblicazione deI testamento. Se inconcreto gli eredi M. avessero inoltrato u ricorso di diritto pubblico contro la risoluzione deI Consiglio di Stato confermante il sud detto onorario, il Tribunale federaIe avrebbe dovuto cassarla come contrana aIla costituzione e dichiarare ehe l'onorario notarile pet la pubblicazione d'un testamento non pub eccedere alcune centinaia di !ranchi. La soluzione migliore sarebbe certamente ehe il legislatore tieinese riducesse, in una revisione della tariffa notarile, l'onorario deI 7,5 %0 par Ja pubblicazione di testamenti olografi e l'erezione di tesnmenti pubblici, 0 10 limitasse ad un importo massimo 9. -TI ricorso dev'essere quindi aecolto nel senso ehe l'impugnata risoluzione e annullata e il Consiglio di Stato e tenuto a fissare Ja tassa d'archlvio dovuta dai ricorrenti per Iacustodia dell'atto di pubblieazione deI testamento inuna somma ehe non pub eccedere il 3 0/00 di 208 500 fr. ossia 625,50 fr. A questa somma pub essere aggiunto l'aInmontare di 100 fr. riconosciuto dai ricorrenti, e da essa si debbono dedurre 3 fr.. IJ Tribunale federale pronuncia.: 11 ricorso e ammesso a' sensi deiconsiderandi e l'im pugnata risoluzione. 2 maggio 1947 deI Consiglio di Stato deI Cantone Ticino e annullata. V. VERFAHREN PROCEDURE VgJ. Nr. 56 -Voir n° 56. Bundesreebtliebe Abgaben. N° 59. B. VERWALTUNGS. UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL