Art. 46 cp. 2 CF; doppia imposizione e diritti di bollo cantonali. Il divieto costituzionale si estende anche al bollo proporzionale ad valorem, trattandosi di imposizione speciale in relazione con la capacità contributiva e suscettibile di gravose soprattasse. Il bollo proporzionale ticinese non colpisce il documento in quanto tale, bensì il rapporto giuridico documentato; determinante, per la ripartizione della sovranità fiscale, è il luogo in cui l’atto assume efficacia fiscale secondo la funzione che gli è propria. La norma ticinese sull’art. 43 lett. a LTB non ha efficacia extracantonale e non permette di assoggettare a sanzione un soggetto non domiciliato nel Cantone che non vi abbia svolto attività rilevante per la formazione dell’atto (consid. 2 e 3).
316 Staatsrecht. IH. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 5 . Sentenza 15 gennaio 1945 neUa causa Zuger Kantonalbank contro Consiglio di Stato deI Cantone Ticino. TI divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF) e applicabile anche ai diritti di bollo cantona1i ? Questione risolta afferroa- tivamente per quanto concerne il bollo proporzionale al valore previsto dalla. legge ticinese sul bollo. Riconoscimento di debito steso dalla banca creditrice a Zugo e . mandato da firmare al debitore a Lugano: il Cantone Ticino non puo assoggettare alla sua sovranita fiscale la banc!!. credi trice, ma soltanto il debitore ehe ha firroato il riconoscimento di debito a Lugano. L'art. 43 lett. adella legge ticinese sul bollo non ha efficacia extracantonale. Ist das Doppelbesteuerungsverbot (Art. 46 Abs. 2 BV) auch anwendbar auf die kantonalen Stempelabgaben ? Bejahung der Frage in Bezug auf die nach dem Wert erhobene Stempel- abgabe im Sinne des tessinischen Stempelgesetzes. Schuldanerkennung, die von einer Bank in Zug als Gläubigerin aufgesetzt und dem Schuldner nach Lugano zur Unterschrift zugesandt worden ist: Der Stempelsteuerhoheit des Kantons Tessin unterliegt nicht die Bank (Gläubigerin), sondern nur der Schuldner, der die Schuldanerkennung in Lugano unterzeichnet hat. Art. 43 litt. ades tessinischen StempelgesetZ6s hat nur Wirkung im Kanton. L'interdiction de la double imposition (art. 46 aI. 2 CF) s'etend-elle anx droits de timbre cantonaux ? Question tranchee affirroa tivement pour le droit de timbre proportionnel (ad valorem) prevu par la. loi tessinoise sur le timbre. Reconnaissance de dette redigee par une banque a. Zoug (cman- ciere) et envoyOO par elle au debiteur a Lugano pour signature. La. banqne. n'est pas soumise au pouvoir fiscal du Canton du Tessin, mais bien le debiteur qui a signe le document a. Lugano. L'art. 431ettre a de la.loi tessinoise n'est applicable qu'al'inM- rieur du canton. A. -Riehard Gedeon, morto il15 maggio 1942, doveva alla Banea cantonale di Zugo la somma di 9000 Ir. a dipen- denza d'un rieonoseimento di debito 25 aprile 1939 e la somma di 7620 Ir. a dipendenza d'un rieonoseimento di debito 20 maggio 1940. A suo tempo, questi rieonoseimenti di debito erano stati stesi e muniti deI bollo zughese dalla banea ehe li aveva mandati 801 Gedeon, il quale, dopo averli firmati Doppelbesteuerung. N° 50. 317 a Lugano, Iuogo deI suo domieilio, glieli aveva rimandati, ricevendone quindi l' ammontare. B. -Il 16 febbraio 1943, I'Uffioio di Lugano pubbli- cava il fallimento dell'eredita relitta dal defunto Gedeon. La Banca cantonale di Zugo notificava i suoi due erediti suddetti. Su riehiesta dell'Ufficio di Lugano, la Banca cantonale di Zugo produceva, tra l'altro, anohe i due rieonoscimenti di debito sopra menzionati. Con decreti 27 settembre 1943 il Dipartimento delle finanze deI Cantone Ticino applieava alla Banca cantonale di Zugo due sanatorie, l'una di 99 fr., concernente il rieonoseimento di debito 25 aprile 1939, e l'altra di 88 fr., concernente il riconoseimento di debito 19 maggio 1940. La Banea eantonale di Zugo interponeva un rieorso, ehe il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino respingeva in data 28 agosto 1944, essenzialmente per i seguenti motivi : E pacifieo ehe il riconoscimento di debito di 7620 fr. e stato firmato dal debitore a Lugano. Si tratta quindi d'un atto eretto nel Cantone Ticino, ed avente il earattere di scrittura privata. Esso ha acquistato la qualita di riconoscimento di debito con l'apposizione della firma dei contraenti (art. 13 CO). Un siffatto documento e soggetto 801 bollo in virtit deU'art. 6 deUa Iegge ticinese 9 gennaio 1934 (LTB). La sovranita fiseale ticinese non pu? esser messa in dubbio. E quindi irrilevante e non opponibile alle Autorita fiscali ticinesi la eircostanza ehe il documento sia stato bollato anche nel Cantone di Zugo. DeI resto, la ricorrente non ha fornito la prova eh il Cantone di Zugo abbia effettivamente riscosso un diritto di bollo, ma ha semplicemente affermato ehe l'atto porta impresso il ballo a stampa deI Cantone di Zugo . Il documento doveva oomunque esser presentato 801 fiseo ticinese per Ia bollat11ra prima di farne uso davanti ad un'autorita cantonale tieinese, eonformemente all'art. II Iett. b LTB. 1.;0 stesso vale pel rioonoscimento di debito di 9000 Ir.
O. -Con tempestivo rieorso di diritto pubblieo Ia Banca. ca.ntona.Ie di Zugo ha ehiesto l'annullamento dei due. suddetti deereti 28 agosto 1944, ehe violerebbero rart. 46 CF ed eventualmente l'art. 4 CF per i seguenti motivi : Ta.nto il diritto di bollo tieinese, quanto qu,ello zughese non eolpiseono il doeumento eome tale, ma il rapporto giuridieo risultante dal doeumento. Determinante per la delimitazione della sovranita fiseale e il luogo ove il negozio giuridieo e stato eoneluso ed espliea i suoi effetti. In eonereto i rieonoscimenti di debito si riferiseono a contratti di mutuo conelusi nel Cantone di Zugo e destinati a.d ivi esplieare i Ioro effetti. 11 debitore si e inoltre sotto- P08to alle disposizioni Iegali e regolamentari della banca mutuante, eome pure alle sue eventuali altre deeisioni ed ha anehe rieonoseiuto il foro di Zugo. Si deve perta.nto ammettere Ia sovranitä. fiseale deI Cantone di Zugo. Seoondo l'art. 2 della LTB, sono soggetti al bollo gli atti destinati ad essere prodotti eome doeumento ed a far fede in giudizio . Ambedue i rieonoseimenti di debito non entravano pero, fino a tanto ohe erano in pos- sesso deI debitore, nel novero di questi atti. 11 Consiglio di Stato, pur ammettendo ehe i riconosei- menti di debito sono stati redatti dalla creditrice su propri moduli, ritiene unica.mente rilevante il fatto ehe il Gedeon ha firmato i rieonoseimenti di debito a Lugano. Cos1 faeendo, esso disattende ehe in eonereto si tratta d'un rapporto giuridieo bilaterale. 11 rieonoseimento di debito si riferisce soltanto all'obbligo deI mu,tuatario di pagare gli interessi sul mutuo e di rimborsare aHa seadenza Ia somma mutuata. E pero manifesto ehe quest'obbligo diventa effieiente soltanto dopo il versamento della somma mutuata e non gia all'atto della firma deI rieonoseimento di debito. Anehe se si eonsiderasse il rieonoseimento di debito eome un negozio giUrldieo unilaterale, si dovrebbe ritenere eh'esso necessita d'una diehiarazione di rieevuta, il ehe in fondo e ammeS80 dal fi8eo tieinese quando nei Doppelbesteuerung. N° 50.
deereti impugnati parIa di rieonoseimenti di debito stipu- lati tra il Gedeon e Ia Banea eantonale di Zugo. 11 Iuogo della firma e fortuito. 11 centro deI negozio giuridieo e Zugo. La. tesi deI Consiglio di Stato avrebbe eome ina.mmissibile conseguenza ehe un doeumento sarebbe sottoposto alla sovranitä. fisoale di piu eantoni, se piu persone l'hanno firmato in diversi eantoni. A torto il Consiglio di Stato si riferisce a.ll'art. 13 CO ehe concerne soltanto negozi giuridiei pei quali ( preseritta Ia forma seritta. Con Ia sentenza 16 maggio 1906 neUa causa A.-G. Börlin e. Basilea- eitta (RU 32 I 283 e I;!eg.) il Tribunale federale ha ammesso ehe un atto soggiaee aU'obbligo deI bollo soIta.nto apartire dal momento in eu,i eoInineia ad adempiere la funzione aHa quale e destinato e ehe l'erezione deI doeumento non dev'esser ravvisata gia nel riempire e firmare u,n mo- du,Io, ma soltanto neUa eonelusione deI eontratto. Giusta la LTB, il diritto di bollo si ealcola seeondo il valore dell'atto. 11 valore deI rieon08eimento di debito di 7620 fr. ammontava in realta a soli 1500 fr. Infatti soltanto per questa somma e stato effettivamente eretto un nuovo rieonoseimento di debito. EventuaImente sol- ta.nto questo ammontare potrebbe essere eolpito dal diritto di bollo. La. rieorrente ha munito deI bollo zughese i rieonosei- menti di debito da essa stesi e firmati poi dal G6deon, eome eonferma una diehiarazione, ehe si produce, della Cancelleria deI Cantone di Zugo. E ovvio ehe l'obbligo di pagare il diritto di bollo tieinese non possa essere fondato sul fatto ehe i doeumenti in paroIa, inizialmente non soggetti alla sovranitä. deI Cantone Tieino, siano stati poi prodotti davanti ad un'autorita tieinese. DeI resto, la loro produzione non soggiaee al diritto di bollo, giusta l'art. 16 ep. 2 LEF (RU 42 III 90 e seg.). In quanto il Tribunale federale ritenesse ehe l'art. 46 ep. 2 CF non e applieabile, si sarebbe pur sempre in pre- senza d'una violazione dell'art. 4 CF. In partieolare e
320 Staatsrecht. arbitrario sottOPOrrc al bollo e colpire, con una sanatoria un documento, tenendo conto soltanto delluogo'in cui e stato firmato. D. -II Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha con- clu,so pel rigetto deI ricorso 00 diritto pubblico, osservando in sostanza : La sanatoria e stata applicata non perche la ricorrente ha prodotto i riconoscimenti 00 debito all'Ufficio d'esecu,- zione e dei fallimenti di Lugano, ma percM essi erano soggetti inizialmente all'obbligo deI bollo. Non si vuol quindi OOscuterela censura di violazione dell'art. 4 CF solle- vata dalla ricorrente; e certo ehe il Tribunale federale ha interpretato I'art 16 LEF in modo assai estensivo (RU 42 III p. 90 e seg.). Si contesta invece Ia censura di violazione dell'art. 46 cp. 2-CF. Quali siano i documenti destinati a far fede in giuOOzio e stabilito dall'art. 2 deI regolamento 00 applicazione 4 maggio 1934. Sono tutti gli atti scritti stesi sotto qualsiasi forma per attestare l'esistenza 0 la consistenza d'un rapporto giuri- OOco, 0 ehe vengono prodotti come documenti fedefacenti innanzi le autorita . La Iegge ticinese colpisce inizialmente non solo i contratti veri e propri creatori di rapporti giuri- dici, ma ogni e qualsiasi atto, il quale serva a documentare, ad attestare (non acreare) l'esistenza 0 la consistenza d'un rapporto giuriOOco. Ne segue che la tassa di bollo e, secondo il diritto ticinese, una pura imposta sul docu- mento . Essa e dovuta soltanto a seguito dell'erezione d'un documento. Non per altro motivo la giurisprudenza deI Consiglio 00 Stato ha ritenuto ehe tutte le copie d'un eontratto di Ioeazione, firmate dagli stipulanti e eonformi all'originale, sono soggette inizialmente all'obbligo deI bollo. in base al diritto tieinese non si puo revoeare in dubbio ehe i riconoseimenti di debito siano soggetti inizialmente all'obbligo deI bollo. Essi non sono dei eontratti 00 mutuo giusta gli art. 312 e seg. deI CO, ma semplicemente degli atti nel senso phI lato della parola, dei documenti ehe servono cioe a provare e ad attestare Doppelbasteuerung. N0 50.
l'esistenza e la eonsistenza di un rapporto giuriOOco 00 mutuo giB. stipulato ed avente pieno vigore tra le parti. E quinOO -errata Ia tesi della ricorrente ehe in eoncreto i contratti di mutuo siano sorti solo nel momento in cui la banca ha ricevu,to a Zugo i relativi riconoseimenti di debito. E vero invece ehe i contratti sono sorti nei momenti in eui furono spedite Ie dichiarazioni 00 aecetta- zione dell'offerta. La banca ha evidentemente dimentieato che nel diritto svizzero il mutuo non e piu, come nel diritto romano, un contratto consensua1e vero e proprio. Decisivo per la sovranita fiscale deI Cantone Tieino e il fatto ehe i riconoscimenti 00 debito sono stati firmati nel Cantone Ticino. E invece irri1evante eh'essi si trovassero presso la Banca eantonale di Zugo, allorquando il Gedeon ricevette le somme mutuatee, 00 consegu,enza, naequ,e il suo obbligo 00 restituirle e 00 pagare gli interessi. E questa una cireo- stanza ehe non puo essere invoeata per fondare e giustificare una qualsiasi pretesa fiscale deI Cantone 00 Zu,go, il quale, deI resto, non ha accampato nessun diritto e si e limitato ad apporre il bollo sui documenti per volonta della rieor- rente stessa e prima della 10ro firma. E. -La Banea eantonale di Zugo ha replicato in so- stanza quanto segue : Nella su,a risposta il Consiglio 00 Stato ammette ehe in eoncreto l'obbligo deI bollo non si fbnda sullaprodu- zione dei rieonoscimenti di-debito davanti aIl'Ufficio d'eseO.u,zione e dei fallimenti di Lugano, contranamente a quanto OOchiarato nelle impu,gnate decisioni. II Consiglio 00 Stato erra pero qu,ando ri,tiene che Ia. eensura di viola- zione dell'art. 4 CF OOventa cos1 senz'oggetto. Infatti questa censura e stata formulata anehe sotto un altro rispetto : nessu.ua ragione esisteva per giustifieare la sovra- nita fiscale deI Cantöhe Ticino che non OOpellde soltanto dal diritto eantonale. Seeondo il Consigliö 00 Stato, I 'obbligo deI bollo tieinese esiste se un atto e stato eretto per provare l'esistenza d'u,n rapporto giuriOOco. Prima che un docu,mento possegga questa qualita, deve esistere 21 AS 71 I -1945
322 Staatsreoht. il rapporto giuridieo. All'atto delIa firma, i due rieonosei- menti di debito non avevano aneora tale qualita. ehe e decjsiva seeondo il diritto tieinese. Nei rieonoseimenti di debito il Gedeon attesta d'aver rieevuto una certa somma a titolo di mutuo. In realta. questa somma gli e stata versata soltanto dopo che i riconoseimenti di debito, mu,niti deUa firma, erano pervenuti alla banea. Non si puo ammettere l'esistenza di un diritto di bollo ul doeu,mento per du,e ragioni. Anzitutto il eontenuto deI documento e preso in considerazione pel calcolo dell'am- montare dei diritto di bollo e delIa sanatoria. Inoltre, quale debitore dei diritto di bollo a. considerato non sola- mente chi firma il doeu,mento, ma anche ehi ha eooperato alla sua formazione. Colpito dal diritto di bollo non e il doeumento in se, ma il rappotto giuridieo che ne sta alla base. Che in conereto il rapparto giuridieo non sia soggetto alla sovranita. fiscale tieinese, non appare dubbio ed e rico- noseiuto in fondo dal Consiglio di Stato. Ma, anehe se si trattasse d'un diritto di bollo sul doeu,mento, non si potrebbe ammettere eome dimostrata la sovranita. fiscale tieinese. Infatti, anehe in questo caso il diritto di bollo potre b be essere riseosso unieamente dal Cantone in eu,i il doeu,mento aequista in definitiva la qualita. di mezzo probatorio. Soltanto nelle mani delIs rieorrente i rico- noseimenti di debito diventarono idonei a servire quali mezzi di prova. Se importasse eselusivamente illuogo della firma, la sovranita fiscale dei Cantone Ticino sarebbe applicabile solo al Gedeon, debitore e firmatario dei riconoseimenti di debito. La ricorrente non ha mai ritenuto ehe il eontratto di mu,tuo sia un contratto reale, ma e invece d'avviso che i rieonoseimenti di debito sono diventati effieienti soltanto dopa il pagamento delle somme mu,tuate. Contrariamente al tenore dei riconoscimenti di debito, il mutuo non era aneora effettuato alI'atto della 10ro firma. E quindi erroneo pretendere ehe i riconoseimenti di debito avrebbero dovuto provare l'esistenza deI con- tratto di mutuo. E pure irrilevante la data, alla quale Doppelbesteuerung. N° 50.
il eontratto di mutuo e stato concluso. Il divieto della doppia imposta sarebbe violato anche se il Cantone di Zugo non esigesse il pagamento deI diritto di bollo. Da u,na dichiarazione deUa Direzione delle finanze di Zugo, ehe si produee, risulta pero ehe il Cantone di Zugo esige questo pagamento. F. -Duplieando, il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino ha addotto in sostanza: La rieorrente eorre un po' troppo quando pretende nella replica ehe il Consiglio di Stato abbia ammesso le argo- mentazioni da essa svolte sotto i numeri 10, lett. f, e 13 deI ricorso. Il Consiglio di Stato ha soltanto preeisato che il motivo della sanatoria non sta nella produzione dei riconoscimenti di debito all'ufficio d'esecuzione, ma bensl. nella mancata applicazione deI bollo ad atti soggetti al bollo fin dall'inizio. Solo a titolo abbondanziale il Consiglio di Stato ha diehiarato ehe il documento doveva eomunque essere presentato al fiseo ticinese per la bolla- tura, prima di farne uso davanti ad un'autorita cantonale ticinese, conformemente alI'art. II lett. b LTB. E errata la tesi della rieorrente, secondo cui il bollo colpisce il rapporto giuridieo ehe sta alla base dell'atto. L'obbligo deI bollo sussiste anehe per doeumenti ehe non concernono . alcun rapporto giuridico, come, ad esempio, per le earte da gioeo. I rieonoscimenti di debito sono atti da conl' iderare eome eretti nel Cantone Ticino perehe ivi firmati. Questo e il fattore decisivo ed essenziale che milita in favore della sovranita. fiseale deI Cantone Tieino. Ne davanti alle autorita eantonali, ne nel rieorso di diritto pubblieo la ricorrente ha sostenuto ehe solo il debitore e respon- sabile pel pagamento dei bollo mancante edella relativa multa. Il Consiglio di Stato ha invece espressamente riehiamato l'art. 43 lett. adella LTB. In sede eantonale la banea ha fatto soltanto valere ehe una violazione della legge e a earieo anzitutto dei debitore. In realta. la rieor- rente e responsabile a norma dell'art. 43 lett. adella LTB Alle citazioni delIa ricorrente si oppone la deeisione 22 set-
tembre 1923 deI Tribunale federale neUa causa Rohner f Cantone Ticino. Oonsiderando in diritto:
I1 diritto di bollo proporzionale ehe, giusta gli art. 2 e 6 LTB, eolpisce tutti gli atti di valore superiore ai 1000 fr. stesi in forma di scrittura privata e una vera e propria imposta. Seeondo la giurisprudenza deI Tribunale federale, il fatto ehe si tratti d'un'imposta non basta pero a giusti- ficare l'applicazione dell'art. 46 ep. 2 CF (RU 34 I 685 ; 50 I 191 ; 53 I 377 ; 64 I 305). I1 Tribunale federale ha dichiarato ehe in massima il divieto della doppia imposta abbraceia le imposte generali sulla sostanza e sul reddito, eome pure le imposte personali e le imposte sucoessorie, e si estende anche a quelle eontribuzioni ehe sostituiseono queste imposte oIe completano (RU 25 I 197; 26 I 277 ; 46 I 415 ; 50 I 91 ; 63 I 156 e seg. ; 64 I 305). I1 Tribunale federale ha tuttavia applieato anohe ad altre imposte il divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF, cosl., ad esempio, alla tassa di esenzione dal servizio dei pompieri pel mo- tivo ch'essa e in relazione con la capacita finanziaria deI eontribuente e puo raggiungere un notevole ammontare (RU 53 I 378), come pure all'imposta sugli autoveicoli (RU 44 I ll, 57 I 1); es so ha inoltre dichiarato ehe, per quanto eoncerne le imposte speoiali, devesi ogni volta indagare se esista il bisogno di sottoporle al di- vieto sanoito dall'art. 46 cp. 2 CF (RU 64 I 305). Se si eocettua la sentenza 16 maggio 1906 (RU 32 I Doppelbesteuerung. N° 50.
I 279 e seg.) ehe concerne la riscossione d'un diritto fisso sulle lettere di vettura da parte del Cantone di Basilea- eitta (diritto ehe attualmente lion puo piu essere risoosso ostandovi gli art. 1 e 2 della legge federale sulle tasse di bollo) , il Tribunale federale non si e ancora pronuneiato espressamente sulla questione se il divieto sancito dal- l'art. 46 ep. 2 CF sia applioabile anehe ai diritti di bollo oantonali. La questione dev'essere risolta affermativamente, almeno per quanto eoneerne il bollo risoosso e la eouseguente sanatoria applieata in eonereto. I1 bollo proporzionale al valore previsto dalla LTB e infatti inconnessione eon la capacita finanziaria deI eontribuente e la sanatoria applicata. in easo di eontravvenzione puo raggiungere importi molto eonsiderevoli (ofr. anehe RU 44 I 15). 3. - I1 diritto di bollo proporzionale al valore ehe prevede la LTB non e, eontrariamente all'opinione deI Consiglio di Stato, un diritto di bollo sul doeumento come tale, ma e un'imposta ehe eolpisce il rapporto giuridieo risul- tante dal documento ehe 10 eontiene (efr. sentenze deI Tribunale federale 14 settembre 1944 su rieorso Caprara e 2 ottobre 1944 su rieorso Selcer). I1 eontratto di mutuo e un eontratto eonsensuale, le cui operazioni sono normalmente le seguenti : dapprima viene concluso il contratto; indi viene versata, ' dietro rilaseio della quietanza, la somma mutuata. Per quanta coneerne la quietanza, il Cantone, nel quale essa viene rilasciata, puo riscotere un diritto di bollo senza violare i1 divieto della doppia imposta, anche se i1 contratto di mutuo fu eretto altrove ed ivi era gia soggetto al diritto di bollo. I1 diritto di bollo sulla quietanza pub anche essere proporzionale. In concreto esistono, rispetto al oaso normale deI mutuo, delle particolarita. La Banca eantonale di Zugo diede il proprio asseuso alla domanda di mutuo prima della stesura deI rico- noscimento di debito e con tale asseuso e sorto il contratto
326 Staatsrecht. (lettere 17 maggio 1940,21 e 24 aprile 1939 de11a ricorrente). Le eondizioni particolareggiate sono bensl. eontenute nel riconoscimento di debito. Siccome pero il contratto era gia stato coneluso per iscritto sotto forma di domanda e di risposta, l'art. 16 cp. 1 CO non e applicabile. Nei due rieonoscimenti di debito 19 maggio 1940 e 25 aprile 1939 si debbono quindi ravvisare sostanzialmente delle ricevute anche se completano, per certi riguardi, due eontratti di mutuo sorti precedentemente. Giusta l'art. 74, cifra 1, CO, i debiti pecuniari sono pagabili nelluogo in cui e domiciliato il creditore all'epoca de11a scadenza. Per quanto coneerne il versamento de11a somma mutuata, Gedeon era creditore e la Banea eanto- nale di Zugo era debitriee : il debito doveva essere soluto a Lugano, domieilio deI Gedeon. A Lugano sono state firmate le quietanze ehe .avevano per iseope di attestare il rieevimento deI denaro. E ehiaro eh 'esse dovevano spiegare i loro effetti apartire dal momento della firma. La rieorrente osserva bensl ehe, seguendo un'usanza banearia, la Banea eantonale di Zugo si feee firmare le quietanze prima di versare il denaro al Gedeon ehe si trovava a Lugano. La rieorrente vorrebbe fondarsi ,su questa usanza per sostenere ehe le quietanze non erano aneora effieaei allorehe furono firmate, ma 10 divennero soltanto piu tardi, allorehe fu versato il denaro. Quest'u- sanza banearia dev'essere pero considerata eome irri- levante per la delimitazione delle sovranita fiseali : si deve ritenere ehe il denaro fosse gia stato versato 0 fosse versato all'atto della firma deI riconoseimenti di debito, conformemente al loro tenore. Cosl stando le cose, si deve ammettere ehe i rieonosci- menti di debito in questione soggiacevano alla sovranita fiseale deI Cantone Tieino in quanta erano stati firmati a Lugano (art. 2, 6, 11 LTB). Il diritto di bollo era quindi dovuto da chi li aveva firmati, ossia dal Gedeon. Egli, od i suoi suecessori, erano passibili di sanatoria. Il Cantone Ticino non puo inveee eolpire con la sana- Doppelbesteuerung. N° SI. 327 toria la Banca eantonale di Zugo pel fatto eh'essa ha steso a Zugo i rieonoscimenti di debito e li ha mandati da firmare al Gedeon a Lugano. L'art. 43, lett. a, LTB prevede bensl ehe pel pagamento della sanatoria sono solidalIriente responsabili anehe coloro ehe hanno eooperato alla formazione dell'atto. Ma questo. disposto non ha efficaeiaextraeantonaie. In eonereto la Banea eantonale di Zugo, ehe non e domiciliata nel Cantone Tieino, non ha ivi. svolto un'attivita in rapporto eon la formazione deI documento: non e quindi soddisfatto il requisito neeessario per poter assoggettare la tieorrente aHa sovra- nita fiseale tieinese e per poterIe infliggere una sanatoria in virtu delI 'art. 43, lett. a, LTB. La eontraria decisione deI Consiglio di Stato deI Cantone Tieino e in urto con I'art. 46, cp. 2, CF in quanto diretta contro la Banca cantonale di Zugo, e dev'essere quindi annullata. In questo senso il Tribunale federale si' gia pronunciato (sia pure basandosi non sull'art. 46 cp. 2, ma sull'art. 3 CF) eon la sentenza 27 marzo 1933 ne11a eausa Grasso : il fisco vodese aveva inflitto ad ambedue le parti contraenti 11,na multa per insuffieienza di bollo su :un titolo di eredito, quantunque il debitore ed il fideiussore l'avessero firmato non su territorio vodese, ma al luogo deI loro domieilio nel Canton Vallese. 11 Tribunale federale pronuncia: Il ricorso e ammesso e le querelate risoluzioni 28 agosto
dei Consiglio di Stato sono annullate. 51. Urteil vom 20. September 1945 i. S. Schweizerischer ßank- verein gegen Kanton Zürich. Doppelbesteuerung; Au/teilung des Gewinns bei interkantonalen Unternehmungen: