Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
unerheblich ist, dass e Gemeinde nicht in das Verfahren
einbezogen war.
3. -Im Falle der. Gemeindesparkasse Walzenhausen
(B6E 68 I S. 175 ff.) ist im Anschluss an frühere, nicht
publizierte Entscheide festgestellt worden, dass der Betrieb
einer Sparkasse kein öffentlicher, in den Kreis der ordent-
lichen Gemeindeverwaltung fallender Zweck, sondern
eine privatwirtschaftliehe Betätigung ist und eine Steuer-
befreiung des Kassenvermögens gemäss Art. 12, Ziff. 2
WOB, oder dieser Vorschrift entsprechenden Anordnungen
anderer eidgenössis'cher Steuererlasse, an sich nicht be-
gründet; auch dann nicht, wenn ein Teil des jährlichen
Reingewinns öffentlichen Gemeindezwecken zugewendet
wird.
Es wurde darauf abgestellt, dass die privatwirt-
schaftliehe Zweckwidmung des Kassenvermögens (bei
Walzenhausen der Reservefonds) durch solche Zuwen-
dungen nicht berührt wird und dass das Kassenvermögen
seinem Hauptzweck, der Sicherung des Kassenbetriebes,
verfangen bleibt, auch wenn ein Teil des nach Verzinsung
des
Kassenvermögens sich ergebenden Betriebsüberschus-
ses öffentlichen Gemeindezwecken zufliesst.
Bei der Spar-und Leihkasse der politischen Gemeinde
Kirchberg verhält es sich aber anders. Zwar hat auch hier
der Zweck der Gemeindeanstalt an sich privatwirtschaft-
lichen Charakter; Art. 1 der Statuten bezeichnet ihn als
Bankgeschäft. Der Betrieb eines Bankgeschäftes aber
gehört im allgemeinen nicht zu den o;dentlichen Aufgaben
einer Gemeinde .. Aus Art. 37, lit. g st. gall. Gemeindege-
setz und aus den Entscheidungen, auf die sich die Be-
schwerdebeklagte
beruft, geht nichts hervor, das für den
Kanton St. Gallen eine andere Auffassung rechtfertigen
würde. Art. 37 umfasst auch die Aufwendungen für ausser-
ordentliche Gemeindezwecke, eine Grundlage für die hier
zu treffende Unterscheidung enthält er nicht. Dagegen
wird nach den Statuten der ganze jährliche Reingewinn,
soweit er überhaupt verfügbar ist, für öffentliche Gemeinde-
zwecke
verwendet (Art. 32), und es fällt bei Auflösung des
Bundesrechtliehe Abgaben. N° 7.
Bankgeschäfts das ganze nach Durchführung der Liqui-
dation vorhandene Vermögen an öffentliche Gemeinde-
zwecke (Art. 42).
Das Bankgeschäft ist demnach hier, was
den Ertrag anlangt, vollständig in den Dienst der öffent-
lichen
Gemeindeverwaltung gestellt, was es rechtfertigt,
die Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach Art. 12,
Ziff. 2
WOB als erfüllt anzusehen.
Damit werden die übrigen Fragen, die im Beschwerde-
verfahren aufgeworfen worden sind, und die Eventual-
anträge der Parteien gegenstandslos und können auf sich
beruhen bleiben.
7. Sentenza 11 marzo 1944 nella causa X. contro Commissione
di rieorso deI Cantone Tieino in materia di SDN.
Imponibilitd in materia di SDN : TI contribuente, che affer:n che
la sostanza depositata sotto il suo norne presso, up. IStInUnO
bancario appartiene effettivneD:te ad un terz?, e llIlnmbnle
su di essa, a meno che provl dl non esserne d propnetarw.
Questa prova implica il. completo cniarimento. del!a reale
situazione di fatto, spemalmente medIante I mnICazlOne e,l
norne dell'effettivo proprietario e dei dati necessarl lle autorlt
fiscali per formarsi un giudizio proprio sul punto dl sapere ChI
sm la persona imponibile.
Wehrop/er: Der Steu,erpflichtige hat auf seinen Namen bei ener
Bank hinterlegte Vermögenswerte zu versteuern,. wenn er mcnt
nachweist, dass er nicht der Eigentümer ist. DIeser NachweIS
erfordert eine vollständige Abklärung des Sachver :lalt ; v?r
allem ist der Eigentümer namhaft zu machen und s snd dIe
Angaben beizubringen, die der .Steuerbehö::de eI? eIgenes
Urteil darüber ermöglichen, wen dIe Steuerpflicht trifft.
Sacrifice pour la de/ense nationale: Le contribuable qui affirme
que les biens deposes sous s ?n nom .dans une banque ppar
tiennent effectivement a un tIers est lffiposable sur ces bIens a
moins qu'il ne prouve n'en ?tre pas pr?p::ietaire. Pour rapporter
cette preuve, il doit fourmr des eciairmssements compIe.t;s s.ur
la situation de fait, notamment indiqu,er le nom du pnOprIetaire
effectif et donner a I'autorite fiscale tous les renselgnements
qui Iui sont necessaires pour determiner par elle-meme la per-
sonne imposable. -
Ritenuto in fatto :
A. -Aifini deI sacrificio per la difesa nazionale X
(suddito
italiano venuto neUa primavera deI 1939 nel
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspfiege.
Cantone Ticino, ove :abita in casa propria) dichiarava
una sostanza immobiliare di 20 600 fr.
L'Autorita di tassazione 10 colpiva perb su una sostanza
complessiva di 61000 fr., tenuto conto dei capitali posse-
duti presso Ia banea Y e gIi infliggeva una multa di 300 fr.
a
norma dell'art. 96 deI DCF pel SDN.
La tassazione e la multa si fondavano sulla diehiarazione
ehe
Ia banca Y aveva rilasciata alla Polizia cantonale,
affinehe X ottenesse' il permesso di soggiorno ehe gli fu
effettivamente aecordato, dichiarazione deI segnente teno-
re: Certifiehiamo che il Signor X possiede presso la
nostra Banca in deposito libero, fondi liquidi, nonche
obbligazioni ed altri valori svizzeri di primo ordine, per
importo complessivo di 43000 fr. circa. Mentre ca. 20000 fr.
sono
depositati presso Ia nostra Banea sin dalla fine deI
1937 per eonto deI prelodato Sig. X, la rimanenza ci
pervenne neUe ultime settimane dalla Franeia.
X inoltrava reclamo, adducendo in sostanza quanta
segne: La diehiarazione 21 aprile 1939 della banea Y si
riferisee
ad un'operazione fittizia di trapasso di titoli
dall'effettivo legittimo proprietario, eittadino italiano
dimorante in Italia, al nome rli X. Quest'operazione tendeva
unicamente a faeilitare ad X Ia coneessione deI permesso
di soggiorno in Isvizzera. Riehiesto di denuneiare il nome
deI Iegittimo
proprietario dei titoli, X opponeva un rifiuto,
ma eonsegnava all'Autorita di tassazione una dichiarazione
25 marzo 1942 della banca Y, Ia quaie e cosl formulata :
Certifichiamo ehe tutti i titoli di eui alla speeifica deI
16 febbraio 1942, risp. i fondi ehe servirono al Ioro aequisto,
erano gia depositati presso di noi prima deI 21 aprile 1939
al nome di un suddito italiano, residente in ltalia, deI
quale
non siamo autorizzati fare il nome, e ehe detti titoli
risp. fondi furono
dal detto proprietario fatti iscrivere al
nome di X, il 21 aprile 1939, eon inearieo contemporaneo
a
noi di rilaseiare una diehiarazione destinata aHa Direzione
di Polizia, onde faeilitare la eoncessione aHa steSso Signor
X deI permesso
disoggiorno a .. .. Aggiungiamo ehe
Bundesreohtliche Abgaben. ", 'i.
al precedente proprietario e stata contemporaneamente
data proeura per la piena e libera disponibilita dei titoli
stessi. Diehiariamo inoltre ehe il Signor X non ha meno-
mamente disposto a tutt'ora dei titoli oggetto deI deposito,
il quale
rimane integro.
Con deeisione 7 settembre 1942 la Commissione di
tassazione deI I cireondario respingeva il reelamo.
Con gravame aHa Commissione cantonale di ricorso,
X
si rieonfermava nella sua domanda di procedere aHa
tassazione seeondo
Ia notifiea e di annullare la multa;
invoeando anehe la segnente diehiarazione 1 ottobre 1942
deHa banea Y: A ehiarire la nostra diehiarazione del
21 aprile Üm9, si preeisa ehe i 20000 fr. ca. che si inmcano
eome depositati presso di noi sin daHa fine delI 'anno 1937
per eonto deI Signor X, figurano registrati da detta epoca
(fine 1937) eselusivamente al nome deI suddito italiano
di eui aHa diehiarazione deI 25 marzo 1942. e sono stati
trapassati al signor X il 21 aprile 1939 allo scopo di eui
aHa dichiarazione stessa.
Con decisione 13 ottobre 1943 la Commissione eantonale
di rieorso ridueeva la multa a 100 fr. per ragioni di equita,
ma respingeva il rieorso nel rimanente, osservando ehe,
seeondo
la giurisprudenza deI Tribunale federale, X non
aveva diritto allo stralcio, poiehe si era rifiutato d'indieare
il nome dell'effettivo ereditore.
B. -X ha inoltrato tempestivamente un gravame di
diritto amministrativo al Tribunale federale, adducendo
in sostanza quanto segne : La giurisprudenza deI Tribunale
federale
invoeata dalla seeonda giurisdizione cantonale
eoneerne i
titoli al portatore, ma non si attaglia al fatti-
speeie, date le diehiarazioni della banea Y ehe sono fededegne
e ehe,
viste le eireostanze in cui sono state rilaseiate, fanno
eoncludere ehe Iä sostanza in parola appartiene ad un
terzo. TI vero proprietario. e suddito italiano, residente in
ltalirli (e quindi non soggetto al saerifieio per la difesa
nazidfiale), il quale rifiuta per legittime ragioni ehe il
SUo :fiöme sia indieato.
Verwaltungs-und Disziplina.rrechtspfiege.
O. -La Commissio;ne cantonaledi ricorso e l'Ammini-
strazione federale delle contribuzioni hanno proposto il
rigetto deI gravame. .
Nel
suo preavviso I'Amministrazione federale delle
contribuzioni
adduce in sostanza quanto segue :
Anche se si prendessero come base
Ie dichiarazioni
della
banca Y, non si potrebbe concludere 'sön sicurezza
ehe i
eapitali in questione non appartengono al ricorrente.
Egli stesso e suddito italiano ed ha abitato in Italia .
il terzo potrebbe essere il suo fiduciario. '
D'altra parte non si vede Ia necessita per X di rieorrere
all'espediente della trascrizione
dei titoU, allorcM e
proprietario, sin dal 1922, d'una villetta nel Ticino libera
da ipoteea e quindi rappresentante una sufficiente garanzia
pel rilascio deI permesso di soggiorno. Inoltre X posse-
deva ancora il 18 marzo 1939, secondo la diehiarazione
deI
-.... , una sostanza di 50 000 fr., mentre non posse-
deva phI, il prima gennaio 1940, alcun capitale presso
quell'istituto bancario. Il ricorrente non ha dimostrato
il consumo di questa sostanza ; difficilmente puo essere
aIIllllesso che, se il 21 aprile 1939 i titoli sono stati trapas-
sati effettivamente ad X, questo trapasso sia avvenuto
senza controprestazione di lui e pertanto senz'acquisto
di proprieta sui titoli. Giusta la diehiarazione 21 aprile
1939 della
banca Y, parte dei fondi ivi depositati le sono
pervenuti dalla Francia. X ha lavorato per ben 32 anni
a .....; non e quindi escluso ehe' si sia trattato deI
trasferimento di una parte dei suoi risparmi.
Si deve inoltre tener presente ehe il ricorrente, il quale
ha cessato ogni attivita lucrativa dal 1939, provvede al
mantenimento di quattro persone, il che non sarebbe
evidentemente possibile col solo reddito dei beni stabili
dichiarati e con i modesti sussidi deI figIio in Italia edel
suo ex datore di lavoro in Francia.
OO'Mideranilo in diritto :
X e imponibile sulla sostanza ch'era depositata sotto
il suo nome, il prima gennaio 1940, presso la banca Y
Bundesrechtliche Abgaben. N0 7.
(sostanza comprendente 36666 fr. in obbligazioni e
3600 fr. 50 in eonto corrente, della quale egli pure poteva
disporre), a meno ehe provi di non esserne il proprie-
tario. Secondo la giurisprudenza deI Tribunale federale
(sentenze 27
novembre 1942 su ricorso Tinner, consid. 2;
14 luglio 1943 su ricorso Gräflein, consid. 3; 19 gennaio
1944 su ricorso Domenigoni, consid. 1), questa prova
implica il completo ehiarimento della reale situazione di
fatto, speeialmente mediante l'indicazione deI nome
dell'effettivo
proprietario e dei dati necessari alle autorita
fiscaIi per formarsi un giudizio proprio sul punto di sapere
chi sia la persona imponibile. Questa giurisprudenza, ehe
fin
qui ha trovato applicazione per 10 piu in materia di
ipoteche al portatore, appare fondata anche in tutti i
casi
nei quali, eome in eoncreto, non e aecertabile senz'ulte-
riori ehiarimenti che la sostanza non appartiene al contri-
buente. A buon diritto le autorita eantonali non si sono
basate sulle diehiarazioni della banca Y, le quali eonten-
gono contraddizioni e
non sono quindi attendibili. Infatti
non si sa se la reale situazione di fatto sia quella pro-
spettata dalla dichiarazione 21 aprile 1939 oppure dalle
successive dichiarazioni 25
marzo 1942 e 1 ottobre 1942.
E anehe possibile ehe, per quanto riguarda il terzo, s
tratti soltanto d'un norne fittizio 0 di un rapporto fidu-
ciario fiscalmente
irrilevante. X avrebbe quindi dovuto
indicare. il nome deI terzo ed eventualmente produrre la
corrispondenza eoncernente la sostanza in parola. Se X
non puo farlo perche non autorizzato dal terzo quantunque
gli organi fiscali siano tenuti al secreto giusta l'art. 37
deI DCF pel SDN, deve subirne le conseguenze che in
concreto consistono nel rigetto deI ricorso, anche per
quanto eoncerne la multa (art. 96 cp. deI DCF pel SDN
e sentenza 27 novembre 1942 suricorso Tinner, consid. 3).
II Tribunale lederale pronuncia :
Il rieorso e respinto.