BGE 7 I 770
BGE 7 I 770Bge27 juin 1874Ouvrir la source →
770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
suite d'un droit Iitigieux, et rentrant au nombre des procedes
prevus
par Ie Code neucMteiois sur cette matiere ä. l'occasion
ou au cours d'une contestation civile.
.L'admission de la
theorie de l'opposant au recours condui-
ralt ä. ce resultat, evidemment contraire a l' esprit et aux
termes du
traHe, de contraindre un Franltais, domicilie en
rance, comme c' est Ie cas de Maire, a venir plaider en Suisse
a p:opos d'une contestation prevue ä l'art. 1 er susvise, ou ä
sublr des mesures de la nature de celle contre Iaquelle le
recourant
s'eleve aujourd'hui.
L'ordonnance rendue
par le president dp Tribunal du Val
de Ruz porte des lors atteinte a l'art. 1 er du traite susrappele
et
re colpevole il Grassi Giulio deI reato di bancarotta
fraudolenta
per il fatto della sottrazione de' suoi registri di
e. sau.rait sub.sister en presencc du principe que ceUe dis-
posItIOn mternatlOnale proclame.
Par ces motifs,
Le
Tribunal federal
pro non ce :
Le recours est admis et l'ordonnance de mesure provision-
nelle rendue le
U octobre 1881 par le president du Tribunal
du Val de Ruz au prejudice du sieur Maire, est declaree nulle
el de nul effet.
n. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868.
Traite avec l'Italie du 22 juillet 1868.
100. Sentenza dei 6 ottobre 1881 nella causa delta Legazione
italiana a Berna contro Grassi.
A. Con sentenza 27 aprile 1875, confermata da giudizio
cntumlcia.le. d'appello in data dei 12 successivo giugno, 11
trIbunale cmle correzionale di Milano pronunciava :
1 ° « Ess<:
IL Auslieferung. N° IOO.
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commercio, e doversi perciö condannare aHa pena deI carcere
per anni tre. ., .
2° » Essere colpevole inoltre deI reato di appropflazlOne m-
debita per aver distratte e convertite tre cambiali dell'importo
complessivo di lire
7000 a suo vantaggio, cedendole in garan-
zia al suo creditore
Contini Tiziano, mentre erangli state affi-
date
per l'unico scopo di procurarne 10 sconto, e doversi con-
dannare a tre mesi di carcere.
3° » Non farsi luogo a procedimento per l'appropriazione
indebita
deU' effetto cambiario di lire 2000 girato a Somaini
Giacomo in difetto di estremi penali.
4° » Non farsi luogo a procedimento per il realo di banca-
rotta semplice,
per essere compreso nel realo principale di
bancarolta fraudolenta.
» Sara tenuto l'imputato a rifondere le spese deI procedi-
mento; confiscati i due regislri in giudiziale sequestro;
Lenulo
caicolo a favore deU' imputato deI carcere preventivamente da
lui sofferto.
1)
B. Piil tardi, una declaratoria 13 febbraio 1878 della Se-
zione d'accusa di Milano avendo ammesso il Grassi all' amni-
stia
dei 19 gennaio 1878, la pena dei tre mesi di carcere
venivagli condonata e
ridotta di sei mesi l'altra dei tre anni.
C. Nel frattempo rifugiavasi il Grassi neH' America deI Nord,
da cui faceva ritorno nel corrente di quest' anno a Lugano,
per essere poi quivi -dietro istanza deI R. Governo ita-
liano -arrestato.
D. Informato della domanda di estradizione in odio suo
presentata, dichiarava di farvi formale opposizione, addu-
eendo a conforto di quest' ultima i seguenti motivi :
« 1° Es-
sere
eo'li eittadino della repubblica degli Slati UniLi d'America;
Ho Avre quindi cessato di rivestire la qua.lila. di suddilo ita:
liano e non poter Viil essere governato e gmdlca.to eolle. lggl
italiane . IIIo Doversi fare qualsivoglia domanda d1 eslrad1zlOne
in suo ;onfronto non all'autoritä svizzera, ma sibbene a quella
americana, tanto
piu ehe nel caso concreto il trattato intern
zionale fra l' America e la Svizzera non comprende neppure 11
772 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. delitto della hanearotta fraudolenta; IVo Doversi, infine, ap- plieare a suo dguardo l'art. 6 deI lrattalo svizzero-italiano di estradizione deI 10 gennaio 1879, eomunieare eioe Ia istanza fatta dall' autoritlt italiana al plenipotenziario amerieano a Berna. » Premessi in diritlo i seguenti ragionamenti : 1 ° A termini delI' art. 58 della Iegge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giu- dica sulle domande di estradizione avanzate in virtiI dei trat- tati vigenti, in quanto ne sia contestata l' applicabilila. H rieorrente Grassi avendo contestato, in eoncreto easo, l'ap- plicabilita deI trattato italo - svizzero, tuttora in vigore, deI 22 Iuglio 1868, in virtiI deI quale la Legazione italiana ha riehiesto Ia sua estradizione, il Tribunale federale e ebiamato senz' altro a pronunciare sulla faHa istanza e deve a tal uopo semplicemenle esaminare sc reggano le eeeezioni contro la medesima aecampate. 2° Ora l'artieolo 2 deI trattato in diseorso preserive ehe - « l'estradizione dovra essere aeeordata per le seguenti infra- zioni alle leggi penali : .... N° 11. Fallimento doloso; N° 12. Abuso di eonfidenza (appropriazione indebita) ... » E questi sono preeisamente i reati a cagion dei quali Ia estradizione di eui si tratta e ehiesta e che risultano chiaramente dimostri dal eontesto deHa sentenza a cui s'appoggia l'autorita riebie- dente. 3° Senonehe, pure studiandosi di attenuarne Ia gravita, il rieorrente non contesta di ave re eommesso le infrazioni me- desime, ma si limita inveee a far eapo aHa sua qualita di eit- tadino degli Stati Uniti d' Ameriea, per inferirne in prima linea l'inapplieabilitft delle leggi italiane edel trattato in querela, subordinatamente l'obbligo nelle autoritft svizzere di eomu- nicare la domanda di estradizione al paese di sua aUua)e attinenza (art. 6 di detto trattato). 4° Fosse pero anehe indubbiamente provato il faHo della nuova cittadinanza aequisita dal Grassi, non reggerebbero ne l'una ne l'altra delle trattene illazioni. H. Auslieferung. N° 100. 773 Non la prima, avvegnaceM al delinquente si debbano pre- eisamente per comune diritto le leggi di quel paese applicare in eui fu perpetrato il erimine, ne oceorra ebe l'individuo requisito appartenga aHo Stato riebiedente (pureM il realo siasi da lui commesso sul territorio deHo Stato medesimo e perche tutti ricorrono neUa fattispecie gli estremi voluti dal trattato in diseorso (art. 8), ineomineiando da quello dell' ar- ticolo 1°, ebe ei oe il requisito sia stato eondannato dall' au- toritft competente deHo Stato ebe domanda l'estradizione per uno dei crimini enumerati nell'articolo suceessivo e siasi poi rifugiato sul territorio deHo Stato a cui l'estradizione e do- mandata, fino a queUi degli art. 4 (ehe non sia peraneo ma- turata la prescrizione della pena) e 9 (ehe 10 Stato riehiedente abbia prodotto in originale una sentenza di condanna indi- cante la natura e la gravita dei faUi puniti e le disposizioni penali applieabili a questi fatti). Non la seconda, pereM, sieeome fu gia distesamente in piiI giudizi di questa Corte addimostrato (vedasi ad esempio la sentenza 25 lugtio '1881 nella causa Renoir), il prescritto den' art. 6 deI trattato svizzero-italiano non e guari ad inten- dersi nel senso obbligatorio, ma in quello {acoltativo soltanto: prova ne sia il fatto apparente dall'offieio 3 eorrente ottobr~ deI Consiglio federale, cbe ci oe eodesta autoritä non ba mal fatto uso della facoltä. ehe il prescritto medesimo le eonferisce. L'opposizione sollevata dal rieorrente si manifesta di eonse- guenza come assolutamente destituita di fondamento, e il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione di Giulio fu Paolo Grassi, di Milano, e ae- cordata.
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