BGE 67 III 80
BGE 67 III 80Bge17 oct. 1939Ouvrir la source →
80 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25. 25. Sentenza 14 maggio 1941 neUa causa Rezzonieo. Art. I23 LEF, art. I9 Ord. OF I7 ottobre I939 ehe mitiga tempora- neamente le dispoaizioni sull'e8eeuzione jorzata . • La proroga delIa vendita dei beni pignorati puo essere aocordata una so la volta nel corso delIa stessa esecuzione. La vendita chiesta in un'esecuzione, nella quale il debitore ha perduto il beneficio della proroga, deve aver luogo a vantaggio di tutte le esecuzioni formanti il gruppo di cui fa parte resecu- zione in parola. Art. I23 SehKG, Verordnung de8 Bundesrates vom I7. Oktober I939 über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung. l Der Aufschub der Verwertung der gepfändeten Sachen kann im Lauf einer und derselben Betreibung nur einmal bewilligt werden. Die Verwertung auf Begehren eines Gläubigers, dem gegenüber der Schuldner keinen Aufschub mehr verlangen kann, muss zu Gunsten aller mit der betreffenden Betreibung zu einer Gruppe zusammengeschlossenen Betreibungen geschehen. Art. I23 LP, art. I9 OOF du I7 Qctobre I939 attinuant le regime de l'eUcution jorcee (aotuellement art. 25 OCF du 24 janvier 1941). Le renvoi de la vente des biens saisis peut etre accorde une Beule fois pendant la meme poursuite. La vente requise dans une poursuite on le debiteur est doohu de la faculte de demander le renvoi doit s'operer au profit de toutes les poursuites formant le groupe dont fait partie ladite poursuite. . A. -In sei esecuzioni promosse contro Nino Rezzonico e formanti i gruppi 6549, 6825 e 6873 l'Uffieio di Lugano accordava una dilazione della vendita dei mobili pignorati (art. 123 LEF e 19 dell'Ordinanza 17 ottobre 1939 deI Consiglio federale ehe mitiga temporaneamente le dispo- sizioni sull'esecuzione forzata). 11 Rezzonico non versa va peru gli acconti promessi e I'Ufficio fissava pel17 ottobre 1940 1'incanto, ehe tuttavia non pore aver luogo, la moglie dell'eseusso avendo riven- dieato, senza eontestazione dei ereditori, tutto il mobilio pignorato. In data 6/7 novembre 1940, 1'Uffieio proeedeva ad un pignoramento compiementare cui parteciparono tre altre esecuzioni, nelle quali il pignoramento era stato ehiesto 1 jetzt Vo. vom 24.1.41 (Art. 25). Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 25. 81 per la prima volta. Queste tre eseeuzioni eon Ie sei prece- denti formarono il gruppo 7014. L'eseusso domandava una dilazione per tutte Ie eseeu- zioni deI gruppo 7014, ma 1'Uffieio gliela aecordava soltanto per le tre ultime eseeuzioni, eseludendola quindi per le sei esecuzioni precedenti. Il Rezzonieo si aggravava, in data 13 gennaio 1941, all'Autorita cantonale di vigilanza, la quale eon deeisione 7 marzo 1941, respingeva il gravame. B. -Contro questa decisione 1'esecusso ha interposto tempestivo rieorso alla Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale, rieonfermandosi nelle sue eonelu- sioni. Con8iderando in diritto : A torto l' Autorita eantonale di vigilanza ritiene ehe il pignoramento eseguito dall'Uffieio di Lugano in data 6/7 novembre 1940 sia un pignoramento eomplementare a' sensi dell'art. 145 LEF. L'art. 145 LEF prevede un pignoramento «quando la somma rieavata non basti a coprire 1'ammontare dei crediti», presuppone eioo ehe i beni pignorati siano gia stati venduti (efr. RU 63III 145). Sta bene ehe a questo easo la giurisprudenza ha assimilato quello in eui il debi- tore ha distratto i beni pignorati (RU 58 III 163). Ma in eonereto la situazione di fatto e diversa : gli oggetti pignorati non poterono essere realizzati all'asta, perehe la moglie dell'eseusso li aveva rivendieati in proprieta senza eontestazione dei creditori procedenti. In un siffatto caso non si giustifica l'applicazione dell'art. 145 LEF, il eui testo e ehiaro e difficilmente ammetterebbe un'inter- pretazione estensiva. Nel fattispeeie si tratta di un pignoramento comple- mentareordinario ehie8to dai ereditori proeedenti. Sta bene ehe, quantunque questa riehiesta fosse stato formu- lata soltanto da quattro dei sei ereditori formanti i gruppi 6549, 6825 e 6873, rUfficio di Lugano, di sua iniziativa, ha fatto partecipare al nuovo pignoramento anche gli A8 67 m -1941 6
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altri due ereditori ehe non l'avevano ehiesto. Ma una
siffatta irregolarita dell'Uffieio e irrilevante, poieM non
e stata impugna1ia eon tempestivo reelamo.
Cio stabilito, ci si ehiede se la domanda di dilazione
presentata dall'eseusso possa essere aeeolta per tutte le
eseeuzioni deI
gruppo 7014.
L'art. 123 LEF dispone ehe l'ufficio puo differire la
vendita « di tre mesi al piit » a vantaggio deI debitore e
l'art. 19 dell'Ordinanza deI Consigllo federale ehe mitiga
temporaneamente Ie disposizioni dell'eseeuzione forzata
(deI 17 ottobre 1939) prevede Ja possibilita di una proroga
« di non oltre sette mesi, eecezionalmente di un anno. »
Ora, se si vuole evitare ehe il debitore renda praticamente
illusori questi termini massimi, a pregiudizio deI ereditore
ehe ha interesse ad una solleeita realizzazione, devesi
ammettere ehe la proroga della vendita dei beni pignorati
possa essere aceordata una sola volta nel eorso della stessa
eseeuzione (efr. RU 49 III 92). Ne segue ehe il debitore,
ehe ha perduto il benefieio della proroga perehe non ha
pagato punta1mente gll aeconti, non potra piit riottenerlo
nella stessa eseeuzione nemmeno per quanto eoncerne la
vendita dei beni ehe l'uffieio, su domanda deI ereditore,
ha fatto oggetto di un pignoramento eomplementare.
Rettamente quindi l'Ufficio di Lugano ha limitato la
proroga alle tre ultime eseeuzioni deI gruppo 7014, nelle
quali non era stata aneora eoneessa.
Erra inveee l' Autorita cantonale di vigilanza quando
ritiene ehe la vendita ehiesta iri un'eseeuzione, nella
quale il debitore ha perduto il benefieio della proroga,
non debba andare anehe a favore di quelle eseeuzioni
dello stesso
gruppo, nelle quall il debitore ha conservato
un siffatto benefieio. La vendita deve invece aver luogo
a vantaggio di tutte le eseeuzioni formanti il gruppo di
eui fa parte l'eseeuzione in parola. Altrimenti ne sarebbe
violato il prineipio della parita di trattamento dei eredi-
tori dello stesso gruppo. Sta bene ehe, in realta, una tale
soluzione rende eadueo il benefieio della proroga in quelle
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eseeuzioni, nelle quall esso sussisteva aneora. Ma questo
inconveniente non giustifiea una deroga al prineipio
basilare della parita di trattamento delle eseeuzioni
formanti 10 stesso gruppo. Anzitutto devesi considerare
ehe l'art. 123 LEF e I'art. 19 dell'Ordinanza 17 ottobre
1939 eonferiseono al debitore una semplice facolta, mentre
i ereditori dello stesso gruppo hanno un diritto alla parita
di trattamento. D'altra parte, al debitore non e tolta Ja
possibilita di ovviare al suddetto ineonveniente : se, eon
l'attivo di eui aneora dispone llberamente, puo soddisfare
i ereditori delle eseeuzioni neUe
quall la proroga non e
piit possibile, il debitore conserva il benefieio deUa proroga
neUe altre eseeuzioni.
La Oamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :
Il ricorso e respinto.
26. Arrt du 29 mal 1941 dans la cause tiefer.
Les biens que le debiteur designe comme appartenant a des tiers
et eeux que des tiers revendiquent ne peuvent etre saisis que
dans la mesure on les autres biens, meubles ou immeubles,
ne suffisent pas pour eouvrir la ereance.
Vom Schuldner als Eigentum Dritter bezeichnete oder von Dritten
angesprochene Vermögensstücke können nur gepfände werden,
soweit die andern -beweglichen oder unbeweghchen -
Vermögensstücke zur Deckung der Forderung nicht ausreichen.
I beni ehe il debitore designa come appartenenti a terzi e quelli
ehe terzi rivendicano possono essere pignorati soltanto nella
misura in cui gIi altri beni, mobili 0 immobili, non bastano
per eoprire il eredito.
Au cours de diverses poursuites exereees par dame
Gilberte Meyer eontre son mari, Philibert Meyer, en
paiement d'une pension alimentaire provisionneUe, l'office
des poursuites a saisi, 1e 7 ferner 1941, un immeuble
inserit au nom du debiteur. Meyer porta plainte contre
cette mesure en alIeguant que la saisie aurait du porter
tout d'abord sur divers bijoux dont il se disait proprie-
taire, mais qui se trouvaient entre les mains de sa femme.
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