BGE 64 II 63
BGE 64 II 63Bge18 mars 1938Ouvrir la source →
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Motorfa.hrzeuggesetz. N° 13.
de la victime, considerant que le defunt etait un jeune
homme travailleur, aime de ses foores, donnant pleine
satisfaction
a ~ sa mere deja eprouvee par la perte de son
man, mort Iui aussi par suite d'accident, il parait juste de
porter l'indemnite a. 2000 fr. dont 1500 fr. reviennEmt a. la
mere et 250 fr. a. chacun des fOOres.
Le montant total de 5800 fr. depasse dans une teIle
mesure les
1000 fr. de Ja transaction qu'on ne saurait faire
rentrer la difierence dans Ja marge que peut representer
l'avantage de mettre :fin d'emblee au litige ; aussi l'annu-
lation de la convention du ler fevrier 1935 s'impose.
La somme de 500 fr. payee par « La Baloise» doit se
deduire de l'indemnite due. En revanche, il n'y a pas lieu
de tenir compte des 500 fr. que Claivaz, tombe en faillite,
n'a pas payes. La Compagnie d'assurance est debitrice
de la totalite du dedommagement dans les limites des
sommes
assurees et elle l'eut ete meme si l'action avait
aussi ete introduite contre l'assure. En ce cas, chacun d'eux
aurait eM condamne a. payer le tout, le versement fait par
I'un liberant l'autre d'autant (arret Vassena cl Rinaldi
du 20 janvier 1937). Cette liberation n'intervient cepen-
dant que par suite du paiement effectif.
Par ces 'I1UJti/8, .le Tribunal /ederal
rejette le recours par voie de jonction ;
admet partiellement le recours principal et reforme le
jugement attaque du Tribunal cantonal dans ce sens que
la defenderesse est condamnee a. payer :
Ie tout avec interet a. 5 % des le 26 novembre 1934.
Vergl.
auch Nr. 1I. -Voir aussi n° 11.
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
Vgl. Nr. 17, 21. -Voir nos 17, 21.
H. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
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14. Estra.tto deUa. sentenza. 10 ma.rzo _1938 deUa. I~ ezi;ne
civile neUa causa Fra.nscella.-Wehrmüller contro U a.c er.
o • ..' t deI divorzio per regolare i
Una convellZ
lOne
. StIpt :n ~ a. , efficace solo se il giudice
rapporti patrlmomli e1 comugI. e rzio avvenuto, i coniugi
deI
divorzio Ia ratIfica. Ma, a evo . espressamente sia
ossono coruernlare Ia convenzlo
ne
, sIa,
peraediante atti concludenti, e renderla COS1 efficace.
J
h Dubacher ed Anna Franziska
A. -Kaspar osep . , 921
W
brmüller si univano in matrimomo lotto ottobre 1 .'
e 1 di 55 000 fchi
Nel1926 il marito rilevava, per a somma . "t:
I'Albergo deI mirto a Brissago. Grazie anche all' attlvl a
della moglie, gli affari non tardaroo a J.lrocher_
Essendo sorti dissensi tra loro, 1 omu Du .
Wehrmüller decidevano di chiedere il dlvorzlO .. TI 5 lugb
1933 allo scopo di liquidare bonahnente i loro rpportl
atrlmoniali essi stipulavano davanti ad un notalO 0 una
p .' d . 01 marito si riconosceva debltore
convenZlo
ne
, secon 0 CUl 1. 0 rti e la parte
di 35 000 fchi. verso la moglie per gli appo . . . al
1
.
ttante dell' aumento dlla sostanza comug e.
a el spe
to debito
Dubacher era tenuto a corrispondere Su ques
,.,
AS 64 II -1938
64 Familienrecht. XO 14. l'interesse deI 4 Y2 % apartire dal 15 Iuglio 1933 e si obbligava inoltre, a garanzia deI pagamento deI capitale e degli interes&i, a far iscrivere un' ipoteca sulla sua proprieta immobiliarea Brissago. La creditrice' aveva il diritto di chiedere il versamento dei 35000 fchi. aHo spirare deI termine di due anni decorrente dal15luglio 1933; tuttavia, in caso di vendita deli 'immobile, iI credito diventava immediatamente esigibile. Secondo i caicoli fatti, alla moglie sarebbe spettata, a dipendenza della liquidazione patrimoniale, la somma di 32 500 fchi: 4000 fchi. per gli apporti ed il resto per l'aumento della sostanza coniugale dovuto essenzialmente al maggior valore delI' albergo, il cui prezzo nelluglio 1933 fu valutato dai coniugi a 130000 fchi. Ma, su consiglio deI notaio, il marito consentiva ad arrotondare la somma a 35 000 fchi. per ottenere piu facilmente il consenso della moglie al divorzio. Dopo la ratifica della convenzione da parte delI' Autorita tutoria di Brissago, Dubacher faceva iscrivere l'ipoteca. Pure in data 5lugIio 1933 i coniugi Dubacher-Wehrmüller si mettevano d'accordo circa pagamento delle spese della procedura di divorzio e circa l'assunzione dei debiti. Con sentenza 2 dicembre 1933 Ia Pretura di Locarno pronunciava il divorzio tra Dubacher e Wehrmüller. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, il giudice si limi- tava a prender atto della dichiarazione delle parti, secondo Ia quale tutto era gia Iiquidato di comune accordo. Il 15 gennaio 1934 Dubacher versava a Wehrmüller gli interessi semestrali pattuiti e, nel febbraio 1934, avendo ricevuto un' offerta per l'acquisto delI' Albergo deI mirto da parte di un certo Albert, trattava con Ia sua ex moglie affineM rinunciasse all' immediato rimborso dell' ipoteca previsto dalla convenzione 5lugIio 1933. Albert comperava I'Albergo deI mirto per 130000 fchi.; ma, qualehe tempo dopo, non avendo potuto far fronte agli impegni assunti, domandava un concordato e rivendeva l'immobile a Du- bacher. • Familienrecht. No 14. 65 B. -In data 10 giugno 1934 Dubacher chiedeva alla Pretura di Locarno che dichiarasse nulla la convenzione 5 luglio 1933 e ordinasse quindi la cancellazione dell'ipoteca di 35000 fchi. L'attore sostiene ehe quella convenzione e nulla pel fatto che non· fu sottoposta aHa ratifica dei giudice. Invoca inoltre l'errore, il dolo e la lesione enorme. La convenuta, ehe nel frattempo era passata a nuove nozze con un certo Franscella, proponeva il rigetto della petizione. TI Pretore di Locarno respingeva .le conclusioni del- l'attore. Invece laCamera civile deI Tribunale d'appeHo, con sentenza 13 ottobre /20 dicembre 1937, le ammetteva, ritenendo ehe una convenzione sulle conseguenze accessorie deI divorzio non ratificata dal giudicee nuHa e senz' effetto. La eonvenuta, presentando· Ie conclusioni scritte, aveva bensi chiesto, in via subordinata, Ia ratifica della conven- zione, ma il giudice cantonale dichiarava questa domanda tardiva e pertanto irricevibile. C. -Dll! questa sentenza la convenuta FransceHa- Wehrmüller si e tempestivente aggravata al Tribunale federale, riconfermandosi neHe sue domande. Consideranilo in diritto :
66 Familienrecht. No 14. eoniugi essedosi limitati a liquidare i loro rapporti patri- moniali. Questa Corte ritiene di non poter distinguere la dove la legge non distingue: la liquidazione deI regime matri- moniale e prevista dall' art. 154 CO come une degli effetti deI divorzio e una convenzione ehe la regola va noverata tra quelle menzionate all' art. 158 eifra 5 CO. DeI resto appare giustifieato ehe si esiga la ratifica deI giudice anche per una eonvenzione di questo genere. Infatti, l'aumento della sostanza coniugale e spesso valu- tato in modo approssimativo e puo quindi aceadere ehe· di questa valutazione si· avvantaggi indebitamente uno OOi coniugi pel fatto ehe egli abusa deI suo aseendente sull' altro coniuge 0 si fa pagare il suo consenso al divorzio. TI eontrollo deI giudice non si puo qmndi ritenere superfluo. 2. -Nel fattispecie, durante la causadi divorzio, le parti si sono !imitate a diehiarare ehe i loro rapporti patrimoniali erano gia stati liquidati di eomune aceordo. E ehiaro ehe il giudice, prendendo atto di tale diehiara- zione, non ratificava la convenzione 5 Iug!io 1933, il eui contenuto gli era ignoto. Ma se nel fattispeeie manea la ratifica 001 giudiee, e pero fuori di dubbio ehe Dubacher, dopo il divorzio, ha pagato alla sua ex moglie la prima rata semestrale degli interessi pattuiti e, vendendo l'Albergo deI mirto, ha espressamente ammesso di fronte al compratore ed aHa Bua ex moglie, la validita dell'ipoteca iseritta in virtu della convenzione 5luglio 1933. Con tali atti egli ha eonfermato, posteriormente al divorzio, la volonta espressa in quella eonvenzione. Cosl stando le eose, egli non pub piu invocare la man- eanza della ratifica da parte deI giudice. Le parti divorz::ate hanno il· diritto di modifieare una eonvenzione ratificata dal giudice, purche eSBa concerna i loro interessi, escbisi quelli dei figli. Non si vede quindi perche dovrebbe essere genza effetto la ratifica che le parti, a divorzio avvenuto, hanno data ad unaeonvenzione ehe si sono dispensate Familienrecht. o 15. 67 dal sottoporre al giudice e eon la quale hannO liquidato i loro rapporti patrimonia!i. Dopo il divorzio, le parti sono diventate libere : non c'e piu da temere ehe l'una abusi deI suo ascendente sull' altra; la ragione deI con- trollo da parte deI giudice piu non sussiste. La soluzione accolta dal giudiceeantonale d'appello eomporterebbe gravi inconvenienti. Aceade spesso ehe prima deI divorzio i coniugi eOJlcludano convenzioni di natura patrimoniale che ritengono di non dover sottoporre alla ratifica dal giudice. Dopo il divorzi9, queste convenzioni sono eseguite. Se una delle parti potesse in ogni tempo invoeare la maneata ratifica deI giudiee ed esigere la resti- tuzione di cib ehe ha pagato, l'altra parte potrebbe trovarsi in una situazione molto diffieile speeialmente per quanto eoncerne le prove. Devesi ammettere ehe, eome un minorenne pub rati- ficare, una volta raggiunta la maggiore eta, gli impegni assunti senza il consenso deI suo rappresentante legale, cosl i coniugi, a divorzio avvenuto, possono ratificare le convenzioni che, prima di questo, erano valide soltanto con riserva della ratifica da parte deI giudice. 3.-..... Il Tribunale federale pronuncia : TI ricorso e ammesso, la sentenza querelata e annullata e la petizione 10 giugno 1934 di Dubacher e respinta. 15. Sentenza 18 marzo 1938 della IIa Sezione einle nella. eausa Ersi& • Bosa Carisch eontro l' A11torita t11toria di Poschiavo ed il Piccolo Consiglio del Canton Grigione. Contro i decreti d'interdizione e ammissibile il ricorso di diritto eivile, non l'appello. . Chi si oppone aIl' interdizione di un' altra persona deve giusti- fieare un interesse a' sensi' deU' art. 433 cp. 3 CO. Questo interesse non esiste quando il ricorrente non contesta la neces-
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