BGE 60 II 376
BGE 60 II 376Bge5 mars 1929Ouvrir la source →
376 Organisation der Bllndesbahnen N° 62. 3. -Dame 'Roth peut donc pretendre etre complete- ment indemmsee du dommage subi par elle. Ainsi le jugement attaque doit etre annule et la cause renvoyee aux juges cantonaux pour etablir le montant de ce dom- mage. Le Tribunal t6Ural prononce : Le recours est admis dans le sens des considerants. VII. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN ORGANISATION DES CHEMINS DE FER FEDERAUX 62. Sentenza 25 settembre 1934 deUs. Ia Sezion8civile nella causa Strade farrate tederali contro S. A.. Fratelli GJndrand.. L'art. 2 ep. 2 1. f. 1 febbraio 1923 eoneernente I'organizzazione delle SFF non s'oppone a ehe l'abitante d'un eantone eonvenga in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti 801 giudiee deI eapoluogo deI eantone, ma davanti a.d un altro giudice. di quest'ultimo, competente in virtil d'una deroga introdott~ dalla legislazione cantonale all'ordine del1e eompetenze tern- toriali (connessione di causa, domanda. reconvenzionale, azione in garanzia, ecc ... ). A. -HI6 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Societit anonima internazionale di trasporti· Fratelli Gondrand (in seguito, piu brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino della stazione di Chiasso. Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha convenuto in giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), con sede aRoma, rappresentate a Chiasso dal capo gestione Organisation der Bllndesbahnen No 62. 377 titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappre- sentate dalla Direzione di circondario a Lucerna, per ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento deI danno, L. it. 45762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al 6 % dal 1° Iuglio 1933. Partiva l'attrice dall'idea essere il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere del- l'azione contro Ie F. S. ed avvertiva essere Ia competenza deI giudice adito data anche in confronto delle SFF, per connessione di causa,.in base all'art. 27 cpc ticinese deI seguente tenore: « L'azione contro piu persone ehe per domicilio 0 residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorita giudiziarie, pu;') essere proposta davanti a quella deI luogo di domicilio 0 di residenza di aleune di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda oper il titolo 0 fatto da cui dipende ». B. -Con petizione incidentale deI 19 febbraio 1934 Ie SFF hanno proposto la reiezione delI' azione contro di esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio, incompetente. Secondo le SFF, Ia S. A. Fratelli Gondrand avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna o a Bellinzona ; esse invocano a sostegno della loro tesi, l'art. 2 cp. I e 21. f. org. amm. SFF dei 1 0 febbraio 1923, deI seguente tenore: « Le Strade ferrate federali hanno il loro domicilio legale alla sede della direzione generale. Esse sono tenute inoltre ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere convenute in giudizio dagli abitanti deI Cantone » ; a questa norma di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese; d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S. la connessione richiesta da quest'ultimo articolo. Rispondendo nell'incidente, Ia S. A. Fratelli Gondrand ha conchiuso alla reiezione della declinatoria deI foro : le due azioni sarebbero connesse a' sensi deli 'art. 27 cpc ticinese e l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF creerebbe alle SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel
378 Organisation der Bundesbahnen No 62. cantone, una :situazione in tutto conforme a quella di chi tiene al capoluogo il proprio domicilio. C. -Con sentenza 27 aprilej3 maggio 1934 il Pretore di Mendrisio ha respinto la petizione incidentale delle SFF. Questa sentenza e stata confermata dalla Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino, su rieorso delle SFF, eon giudieato deI 29 maggioj20 giugno 1934· D. -Contro questo giudieato le SFF hanno inoltrato al Tribunale federale, il 3 luglio 1934, un rieorso, ehe hanno qualificato, in linea prineipale, di diritto civile a' sensi dell'art. 87 ep. 3 OGF, in linea subordinata di diritto pubblieo a' sensi dell'art. 175 eseg. OGF. 11 rieorso conclude a ehe sia annullata la sentenza della Camera eivile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino deI 29 maggioj20 giugno 1934. Rispondendo al gravame, la S. A. Fratelli Gondrand ne ha proposto la reiezione. Oonsiderando in diritto :
380 Organi..<:ation der Bundesb&hnen No 62. SFF deI 10 febbraio 1923), esse non potrebbero essere chiamate a comparire, per pretese personali, in virth del- l'art. 59 cost. fed., che davanti al giudice di Berna, salvo che la competenza di questo sarebbe sostituita da quella dei Tribunale federale, in applicazione dell'art. 48 cifra ~ OGF, per le cause d'un valore capitale di 4000 fchl almeno. Ma il legislatore federale ha voluto, da un lato, nell'intento di lasciare alle autorita giudiziarie cantonali Ie maggiori competenze possibili (cfr. R037 I p. 286), sottrarre all'applicazione dell'art. 48 cifra 2 OGF le cause intentate contro le SFF (art. 2 cp. 4 1. f. org. amm. SFF deI 10 febbraio 1923), dall'altro lato facilitare l'eser- cizio delle azioni personali contro le SFF (cfr. RO 37 I p. 282), permettendo ad ogni abitante d'un cantone d'intentare siffatte azioni, a sua scelta, sia al capoIuogo dei cantone sia a Berna. Per raggiungere quest'ultimo risultato, l'art. 2 cp. 21. f. org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923 - il quale non fa che riprodurre, in sostanza, l'art. 12 cp. 4 dell'abrogata 1. f. concernente l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. dei 15 ottobre 1897, disposizione introdotta in quest'ultima Iegge, per iniziativa della Commissione deI Consiglio degli Stati, sulla falsariga dell'art. 8 cp. 2 della 1. f. sulla costru- zione e l'esercizio delle strade ferrate in Isvizzera deI 23 dicembre 1872 (cfr. RO 37 I pp. 284 e 285) -comincia con l'obbligare le SFF ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni cantone. Se la legge si fosse fermataallacreazione di questo obbligo, ognuno potrebbe, a sua sceIta, convenire su azione personale le SFF a Berna 0 in uno dei venti- quattro altri capiluoghi cantonali. Ma unicamente chi abita· Ia Svizzera ha un Iegittimo interesse di trovare, per le sue azioni personali contro le SFF, un giudice nel suo cantone, senza dover adire il giudice di Berna: a chi sta all'estero non arreca, di regola, minor disturbo comparire, anziche a Berna, in uno dei ventiquattro altri capiluoghi cantonali. Non solo, ma il motivo della facili- tazione viene a cessare, per l'abitante d'un cantone, .organisation tIer Bundesbahnen No 62. 3si ov'egli voglia convenire le SFF davanti al giudice deI capoIuogo d'un altro cantone. Onde il legislatore, dopo aver poste la norma che le SFF « süno tenute . . . ad eleggere domicilio nel eapoluogü d'ügni cantone», ha aggiunto: « düve püssüno essere convenute in giudiziü dagli abitanti deI cantüne I). Lo scüpü di quest'aggiunta e di limitare sottü due aspetti le eünseguenze dell'eleziüne legale di dümiciliü delle SFF nel capüluügü d' ogni eantone, e ciüe di süpprimere tali conseguenze sia in eüspettü degli abitanti all'estero sia in cospetto degli abitanti d'un altro cantüne. Seeondo Ie rieorrenti, l'aggiunta in parüla avrebbe una terza cünseguenza: le SFF pütrebberü essere cün- venute su aziüne personale dall'abitante di un determinato cantone sülü davanti al giudice di Berna .0 al giudice deI capüIuügo deI cantüne, nün davanti all'altro giudice di quest'ultimü, che sarebbe competente a seguitü di derüga introdütta dalla legislaziüne cantünale all'ordine delle cümpetenze territoriali (cünnessiüne di causa, dü- manda recünvenziünale, azione in garanzia, ecc.). In altre parüle, l'aggiunta avrebbe per effetto di limitare Ie conseguenze dell'eleziüne di dümicilio al capoluügü cantonale non pure süggettivamente (tale eleziüne pütendü essere invücata solü da determinate persone), ma anche üggettivamente (gli effetti dell'eleziüne di dümiciliü in cüspettü dei legittimati a prevalersene essendo sülü par- ziali). Bisügna cüncedere alle SFF ehe l'avverbio « düve » deI cp. 2 dell'art. 2 1. f. ürg. amm. SFF dei 10 febbraiü 1923 si riferisce, nei tre testi (inequivücabilmente in quellü francese), a « capoluügü» e non a « domiciliü» e che di cünseguente Ia lettera di questa disposizione si cüncilierebbe con la loro interpretazione. La quale si urta tuttavia, in primü Iuogo, alla cünsiderazione ehe 10 scopü dell'art. 2 cp. 21. f. amm. ürg. SFF deI 10 febbraiü 1923 e di faeilitare l'esercizio delle aziüni personali cüntro le SFF da parte delle persone abitanti in Isvizzera: andrebbe direttamente cüntro questo scopü un'interpre-
382 Organisation der Bundesbahnen N° 62. tazione ehe togliesse a chi abita la Svizzera il diritto di proporre eontro Ie SFF una azione personale davanti al giudice deI su<> eantone di domieilio, diverso dal giudice deI eapoIuogo, ma eompetente, a norma della legislazione eantonaIe, ove eonvenuta fosse, anziehe Ie SFF, un'altra persona domieiliata effettivamente od elettivamente in detto eapoluogo. Ne si vede quale Iegittimo interesse le SFF abbiano ad essere trattate, nei eonfronti dell'abitante deI eantone, diversamente da ogni altra persona avente nel eapoluogo di questo il suo domieilio, effettivo od elettivo: le rieorrenti stesse non pretendono ehe arre- eherebbe loro un sensibile maggior disturbo il dover eomparire, in ipotesi d'altronde eeeezionali, anziehe davanti al giudice deI capoluogo d'un cantone diverso da quello di Berna, davanti al giudice d'un'altra localita dello stesso cantone. L'interpretazione proposta dalle ricorrenti non significherebbe pertanto per esse un van- taggio di qualche momento, rappresenterebbe, in deter- minati casi, un ineonveniente per le persone domieiliate in Isvizzera, ehiamate ad esercitare eontro le SFF delle azioni personali, e, per quel ehe eoncerne piu specialmente le deroghe eantonali per eonnessione di causa all'ordine delle eompetenze territoriali, metterebbe intralcio ad una solleeita e sana amministrazione della giustizia: l'eeo- nomia dei giudizi, la maggiore possibile celerita nella spedizione delle cause, il bisogno di evitare l'eventualita di due 0 piu sentenze fra di ioro eontradditorie eonsigliano infatti manifestamente la riunione di liti, ehe presentano una determinata parentela, in un sol giudizio (M.A.TTIROLO, diritto giudiziario eivile I p. 624). La volonta di produrre siffatte eonseguenze, invadendo, eome si disse, un terreno della Costituzione federale riservato ai eantoni, potrebbe essere attribuita al legislatore federale, solo ove essa risultasse dai Iavori preparatori. TI ehe non e. L'art. 8 ep. 2 della
che ha preso il posto dell'art. 12 1. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate ·per conto della Confede- razione ecc. dei 15 ottobre 1897 -si propone unicamente di risolvere per le SFF, in quanto convenute su pretese personali, il problema che per gli altri debitori e risolto dall'art. 59 cost. fed., esso pub avere soltanto, come questo, importanza intercantonale e non intracantonale (BURCKHARDT, Kommentar 2 a ediz. pp. 558 e 559). L'interpretazione patrocinata dalle ricorrenti condur- rebbe infine ad un'ineguaglianza di trattamento, da nulla giustificata, tra gli abitanti deI cantone di Berna e quelli degli altri eantoni : il cp. I dell'art. 2 I. f. org. amm. SFF dei 1° febbraio 1923 non contiene infatti aleuna aggiunta sulle eonseguenze, quanto al foro, deI domieilio legale delle SFF alla sede della direzione generale: ne segue ehe gli abitanti deI cantone di Berna potrebbero eonvenire le SFF davanti ad un giudice diverso da quello dei capoluogo in easo ad es. di connessione di causa Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. 385 (art. 22 e 36 cpe bernese) 0 di domanda rieonvenzionale (art. 33 cpe bernese), mentre analoga faeolta non spette- rebbe, nel loro eantone, agli abitanti degli altri eantoni. Va dunque confermata la giurisprudenza ehe la Camera eivile deI Tribunale d'appello dei Cantone Tieino ha inaugurato eon sentenza 5 marzo 1929 in causa Agustoni c. Stato dei Ticino e SFF (Rep. giur. patria 1929 p. 266 e seg.). 4. -Poiehe l'interpretazione dell'art. 2 cp. 2 I. f. org. amm. SFF dei 1° febbraio 1923 propugnata dalle rieorrenti non pUD essere ammessa pei motivi suesposti, non spetta al Tribunale federale sindacare se il giudice eantonale abbia rettamente giudieato eonsiderando raggiunti nel fattispeeie gli estremi delI 'art. 27 epe ticinese : una tale indagine e infatti di puro diritto formale eantonale. Il Tribunale lederale 'JYI'onuncia : Il ricorso e respinto e l'appellata sentenza e confermata. VIII. SCHULDBETREIBUNGS. UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 34. -Voir IIIe partie N0 34.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.