Compensation after early dismissal of a school teacher

BGE 6 I 467Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I15 avr. 1879

Ouvrir la source

Résumé

Silvia Nosotti, represented by Antonio Battaglini, claimed CHF 3,000 from the Canton of Ticino after her dismissal as assistant teacher in Lugano. She argued that the dismissal was unlawful because she had a statutory four-year term and no valid reason was given. Ticino replied that her term had expired with the general appointments of 1879, that she had already been offered CHF 300 in settlement, and that no rule required payment of CHF 3,000. The excerpt provided ends before the court’s reasoning and dispositive part.

Regest

Compensation claims for alleged premature dismissal of cantonal teaching staff; the excerpt records the parties’ opposing positions on the existence and duration of the office term, the legality of the dismissal, and the amount of indemnity claimed, but does not contain the court’s legal rule or final holding.

Texte intégral

B. Civilrechtspfiege. autoriles fMerales et cantonales, est d' ordre pubIic, et doit elre resolue, meme en l'absence d'une exception soulevee par les parlies de ce chef. 2. Le Tribunal federal n'a pas competence pour entrer en matiere sur la presente action. En effet: L'art. 64 in fine de Ia Constitution federale statue que l'ad- ministration de Ia justice reste aux Cantons, sous reserve des attributions du Tribunal federal. L'art. 110 chiffre 4 de la meme Constitution dispose que Ie Tribunal federalconnait des differends de droit civil entre des Cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part, quand une des. parties le requiert et que 1e litige atteint le degre d'importance que determinera Ia Iegislalion federale; l'art. 27 4° de Ia loi sur l'organisation judiciaire fixe cette limite a Ia valeur, en capitaI, de 3000 fr. au moins. (V. aussi procedure civile federale art. 94.) Les articles 111 de Ia Constitution susvisee et 29 de la pre- dite loi judiciaire astreignent en outre Ie Tribunal federal ä juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent a Ie nantir, mais egalement a Ia condition que l'objet enlitige atteigne, en capital, la meme somme. 01' il resulte avec evidence de ces dispositions que, comme )e Tribunal federal l'a deja reconnu dans un cas analogue entre des corporations et un Cantön (V. arret du 5 Dec. 1879 Communes de Biere, etc . contre Vaud, Rec. Voir pag. 356) Ie Iegislateur n'a voulu soustraire a la competence cantonale, et soumetlre a Ia connaissance de ce Ttibunalles differends de droit civil entre des Cantons d'une part et des particuliers d'autre part, que lorsque Ia valeur du litige atteint en capital Ia somme de trois mille francs. Le eapital, objet de Ia reclamation de l'Etat du Valais etant inferieur, dans I' espece, acette limite, la cause echappe, soit au point de vue de l'art. 27 4' soit a celui de l'art. 29 de Ia loi sur l'organisation jud:ciaire, a Ia compMence du Tribunal federal. 3. La cireonstanee que le defendeur n'a point conteste, et

r 1- I , I .. I v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N 80. 467 a reconnu et maintenu Ia competence du Tribunal federal, justifie Ia compensation des depens. Par ces motifs, . Le Tribunal fMeraI prononne : 11 n' est pas entre en matiere,. pour cause d'incompetence, sur l'action civile intentee par l'Etat du Valais a Charles-M rie Bonvin le 19 Decembre 1879 pour faire statuer que celUl- ci est tenu de lui payer Ia somme de 2141 fr. 14 cent., avec interets et accessoires. 80. Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Piffaretti contro il cantone Ticino. A. Con petitorio 20 luglio e 22 novembre 1879 il signor DotL Antonio Battaglini, in Lugano, espone quale procuratore deI Piffaretti, ciö che segue : Il ricorreote fu oomioat cantoniere stradale fin dal 30 marzo 1851 : dopo 27 anm daccbe occupava tal' carica, eioe ai 16 aprile 1878, il di.- partimento delle pubbliche costruzioni gli cnmuninö ehe Il Consiglio di Stato 10 aveva dispensato .da O l 1terlOne ser:

vizio neUa suindicata qualitä. -Le dlSPOSIZIOßl Iegah a CUl devono uniformarsi Ie autoritä sia per la nomina, sia per la destituzione dei eantonieri stradali, si trovano nel regola- mento 15 settembre '1850, al eapo IIIo nel quale e stabilito ) ehe il cantoniere potra essere congedato in .deterninati casi ivi eontemplati. I fatti ehe possono determmare tl ongedo devono perö essere provati in eonrnonno el enntoßlnre. - Invece il Consiglio di Stato ha destltUlto Il Pdfarettl senza nemmeno indicargliene Ia ragione, e senza rar precedere ne ammoniziooe ne multa, eome vorrebbe il regolamento. Ragioni effic;ci, deI resto, nnn ne esistevnno contro il P., quindi non potevano essere mnocate; egb ha sempre adempito scrupolosamente al'pnoprlo overe, tanto ch,e no :b s' ebbe mai oe una redargUlzlOoe, ne una muIta da SUOI

B. Civilrechtspflege. superiori, ne una rimostranza da parte dei municipi dei paesi situati lungo il suo troneo stradale. La destituzioneJu J) dunque arbitraria ed illegale pereM fatta in urto al rego a- J) mento; essa ebbe per uniea ragione quella ehe il P. era J) inviso all'autorita per le sue opinioni politiehe e ehe doveva quindi essere eomvolto nel faseio di quegli impiegati ehe J) vennero sagrifieati aHa vendetta di partito. -Per talede- J) stituzioneillegale ne avvenne al P. un danno rilevantissimo, imperoeeM oltre aU'aver dovuto abbandonare un' oceupa- zione ehe gli cIava il sostentamento per la famiglia, si trovo improvvisamente privo di Javoro e quindi di risorse, non potendo egli da un rnomento all'altro e giä avanzato eom'e in eta, intraprendere un' arte per lui nuova. -Lo stipen- dio annuo era di fr. 570. -Si domanda quindi ehe il Tri- bunale federale abbia a giudieare :

  1. Lo 8tato deI eantone Tieino e eondannato a pagare a ) Tommaso Piffaretti la somma di fr. 3000 a titolo d'inden- j) nizzo per l'illegale di lui destituzione dalla eariea di ean- toniere; oltre le spese. J) . B. Nella.sua allegazione responsiva deI 9 gennaio'1880, il governo tieinese fa anzitutto osservare ehe non il Consiglio di Stato, ma la direzione delle pubbliche eostruzioni ha lieen- ziato il P. e ehe quindi verso questa e non verso quello avrebbe dovuto essere diretta la domanda d'indennizzo, e aggiunge ehe dalla direzione medesima il rieorrente avrebbe poi potuto e dovuto aggravarsi alle autorita superiori dei cantone. A nostro avviso, ) eontinua Ia parte eonvenuta, l'azione dei P. verso 10 Stato dovrebbe ritenersi perenta. Difatti, giusta i eombinati artieoli 29 e 30 della legge organieo- giudiziaria federale, l'azione medesima avrebbe dovuto essere presentata entro giorni venti dalla eornunieata di- spensa da ogni ulteriore servizio neUa cariea di cantoniere, J) deeorribili quindi dal 16 aprile 1878. Piffaretti invece ha laseiato traseorrere oltre venti mesi prima di aeeampare in contradditorio la sua strana pretesa. Bisogna quindi am- mettere ehe dnrante un eosi lungo lasso di tempo sienO' maturati i fatali per diehiarare irrieevibile la domanda di 1" I i I

I ) I

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 80. 469 eui si tralta, eontro la qualeoltre le disposizioni di legge J) gia eitate, militano molte altre eonniderazioni dedotte, dalle leggi eantonali e fra le altre quella desunta dall'obhligo di chi pretende aleunehe dallo Stato .per sue prestazioni ine- renti a pubbliehe eostruzioni, di presentare le relative di- l) stinte nel mese di gennaiosuccessivo all'anno in eui furono eompite le prestazioni medesime. Nel merito poi il governo tieinese studia di dimostrare ehe Ia rimozione deI P. e avvenuta in perfetta eonsonanza eolle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materiale stra- dale. Il sig. P., esso diee, ha faHo appello al capo 111° deI regolamento, noi aeeenneremo ai eapi 1° e Ho e all'art. 21 della legge 10 dieembre 1861 sull'ispettorato delle pubbli- ehe eostruzioni, dov'e delto : il Direttore delle pubbliche eostruzioni nomina i eantonieri, sentito il parere deI eapo- teenieo, li sospende 0 li rimove, in easo di demerito 0 d'in- eapaeita. -Ora, dai rapporti ufficial del 'inpettorato tne nieo e da varie lagnanze sporte da ClttadlDl delle Ioeahta. interessate ci risulta ehe il cantoniere P. era traseurato nel disi'mpegn; de'suoi ineombenti e ehe, tenendo egli un'oste- ria assentavasi spesso dal suo troneo senza aleun permesso J) superiore. -La Direzione non era poi menoll ament ob- bligata a dar eomunieazione al ricorrente dnl monvl eh possono averla determinata a prendere la flsoluzlOne dl eongedo ehe 10 eoneeine ; quanta al resto il eongedo mede- simo fu dato in piena eonformita. deBa proeedura ehe la ) legge e i regolarnenti preserivono. Che .se i: P .. avesse ehiesta . )) la eomunieazione di eui sopra, la DlrezlOne non avrebbe ) avuto nessuna diffieolta ad esaudirlo, tanto piiI ehe i motivi della rimozione erano di tutta notorieta. Quanto aHa esposta eifra d'indennizzo, il governo rileva da ultimo ehe un' oeeupazione la quale da soli fr. 570 non pud eostituire il sosteritamento d'una famiglia; ehe P. si J) trova tutt'altro ehe privo di risorse e di lavoro; eh'egli e J) anzi in posizione molla florida innidia?il , eome aprar da relativo attestato della MUDlClpahta dl BIssone ; eh eglI.

B. Civilrecht.spHege. liene negozio di vino, birra, liquori, tabaeehi, eee. in Bis- sone e un canvetto a Melide; ehesua moglie e Ia depositaria postale di Bissone, eee. : Si ehiede quindi ehe il rieorso P. venga diehiarato infon- dato e sia rejetto; il tutto verso protesta deUe spese. C. Nei rispettivi 101'0 allegati di repliea e dupliea amendue le parti insistono nelle ragioni, eeeezioni e conclusioni d'or- dine e di merito come sopra sviluppate. D. In data deI 26 giugno e 9 luglio p.p. dichiarano esse Parti ehe rinunciano a eomparire ed a farsi rappresentare ai dibattimenti orali deUa presente causa, Iaseiando ehe il Tri- hunale giudichi senz'altro sugli atti prodoui. -La Corte en- tra quindi immediatamente in deliberazione. Premessi in fatto ed in diritto i seguenli ragionamenti:

  1. Per eiö ehe risguarda innanzitutto Ia preliminare ecce- zione di preclusione ehe il governo deI eantone Ticino oppone all'avanzato ricorso, desumendola dai eombinati art. 29 e

della legge organico-giudiziaria federale deI 27 giugno 1874 e dal 1

deI decreto legislativo tieinese deI 1

diee.mbre 1856, appare dal contesto della sentenza 26 aprile 1879 (con- siderando N° 4) ehe la stessa, identica eeeezione fu giit da questo Tribunale tassativamente respinta in altra causa affatto analoga vertita fra il eonvenuto governo tieinese egli ex-im- piegati deI penitenziere eantonale, signori Pessina e eonsorti. Sta dunque la eosa giudicata e torna inutile d' entrare su questo punto in uIteriore disamina. 2. Fondata e per eonverso l'opposizione della parte eonve- nuta per eiö ehe riflette il merito deHa eontestazione, dap- prima percM l'ufficio ehe rivestiva l'impiegato ricorrente era di natura essenzialmente precaria, poseia pereM Ia querelata rimozione e seguita in forza e a tenore di legge. ehe precarie fossero veramente le funzioni affidafe al Piffa- retti si rileva da eiö ehe il petitorio non seppe far eapo a nessuna disposizione di legge, ned a quaisiasi aUo ehe ne de- terminasse - vuoi in sense generale, vuoi in senso partieolare .ad esso Piffaretti -Ia durata. Fu bensi prodotto un doeu- V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 80. 471 mento di nomina per parte delI'ingegnere in ,eano, in dnta de 30 marzo '1851, ma nessun altro ehe si rIferIsea agh anm sueeessivi fino all'epoea deI pronuneiato Iieenziamento, 0 da eui sia dato inferire un eonsueto ° fisso periodo di rinnova- zione. Non eonsta quindi per nessun modo ehe la destituzion deI pet ente sia avvenuta ad epoea intempestiva, 0, altrimentt detto, ehe una legge od un eontratto os tasse eomeehesnia ,aHa misura deeretata dal Direttore delle pubbliche eostruzlO.n.I,.la quale forma appunto oggetto e fondamento dell'attunle htJglO. Ned e a passarsi sotto silenzio Ia eireonstanza ehe I.allontana- menta dell'istante non avvenne dall'oggi a1 domam, ma eon vari giorni d'intervallo, durante i quali sarebbegli forne s.talo possibile -visto il genere di ,lav?ro inerente al, suo lmpwgo -di proeurarsi altre oeeupaz:om enrrnsponde.nh .. ehe poi Ia rimozione deI PIffarettl sm segunta l odo le- gale e eosa ehe ehiariseono manifestament gh at!l dl enusa, dai quali risultano provati a suffieienza gh estreml VO.IUti per l'applieazione dei eombinati art. 1 della legg.e 1.0 dleembre 1861 sull'ispettorato delle pubbhehe o.struz,lOm, e .8 dnl regolamento 15 settembre 1850 sul SnrVIZ!O .del ant?me:l. DI: fatti, sia la petizione 3 marzo '1878 dl var.I Clttadml mtm essab aHa buona manutenzione deI tronco dl strada affidato aHa vigilanza dei rieorrente, sia il eoneorde e motivano preavniso di licenziamento formulato dall'ingegnere deI Clreondarno e dal Capo-tecnieo, autorizzavano l Dirnzione dell pubbh,ehe eostruzioni . a ritenere il PiffarettJ 0 ( meapaee dl ademplere a'suoi doveri 0 maneante della voluta atlivita. E d'altra parte poi non e esatto ehe l'attore non abnia eppure rieevut eomunieazione dei motivi della sua destItuzlOne, avvegnnehe nell'uffieio -16 aprile 1878 del dipartin:ento dnlle pubbl.lChe eostruzioni, eh'egli sLesso ha prodotto, sllegga mveee ( rlsul tando dai rapporti dell'ispentorato stradale, ehe la oslra op.etna come cantoniere non eornsponde alle eSlgenze d un servlZlO regolare e confanente, sulla proposta dell'Ispettorato stesso, vi signifiehiamo, eee. . .' .. ' . 30 Da ultimo e subordmatamente Il petltorlO e da rItenerSI destituito di fondamento per la ragione ehe l'attore ha bens!

H. CivilrechtspHege. assnrito, ma non pr?vato ehe il lamentato lieenziamento gli abbla realmente eaglOnato queidanni sui quali esso eostrui- see la sua domanrla di risareimento. La recisa impugnativa ?ella parte convenuta e )e affermazioni di quest'ultima circa I f1ofldo di lui stato finanziario, eosi come inmerito alle altre sue molteplici e lucrose occupazioni sono rimaste a quella veee incontestate. Conseguentemente il Tribunale federale ha giudicato e giudica : L'anione promossa dall'ex-cantoniere signor Tommaso Pif- fareltt, dl Melano, contro 10 Stato dei cantone Ticino e rejetta percM priva di fondamento. ' 81. Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Nosotti contro il canto'lle Tieino. A. O? petitorio 1

dieembre 1879 iI signor DoH. Antonio llattaghm, a Lugano, espone -quale procuratore dell'attrice

  • i fatti, le ragioni e le conclusioni ehe seguono : La si- J.) gnora SiIvia Nosotli venne nominata maestra-aggiunta aHa seuola femminile maggiore di Lugano sotto la data 29 no- vembre 1876. A termini della legge seolastica iicinese la J.) medesima signora N. aveva il diritto di rimanere in carica J.) per illasso di quattro anni consecutivi. Contrariamente a J.) tale disposntino di legge e senza ehe alcuna raSione 0 pre- test p!auslbde ne avesse dato causa, la signora N. venne J.) dnstJtUlta dalla suddeUa eariea quando il potere esecutivo dlnde e?ngedo a buona parte dei doeenti per sostituirne de- g.h aUfl. -Per effetto di questa illegale destituiione la J.) SIgnora N. ebbe a soffrire danni rilevantissimi perclie le J.) venne cosl a maneare una proficua oecupazione. -NeUa sna qualita di maestra-aggiunta essa riceveva uno stipendio J.) dl fr. 400 annui, ma iI danno da lei sofferto e di molto su- V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Pnvaten etc. N° 81. 473 periore a tale somma, se si considerano gb effeUi della mancanza dell'impiego per alcuni anni, ecc. -Di conse- guenza si chiede ehe il Tribunale federale abbia a giudi- care : 1 0 Lo 8Lato deI cantone Ticino e condannato a pagare aHa signora N. la somma di fr. 3000; 2° Esso e condannato nelle spese deI giudizio e relative. B. Nella sua allegazione deI 15 gennaio 1880 il governo ticinese obbietta : La signora Nosotti non aveva il diritto di stare in earica 4 anni, avvegnache, nominata ai 29 novem- bre 1876, Ie sue funzioni scadessero, a termini della eo- stante pralica, nel1879, ossia all'epoca della scadenza delle nomine generali avvenute nel 1875. -Lo stipendio della signora N. era di fr. 400 annui; perö nel 15 aprile 1879 il sig. Dre Antonio Battaglini domandö al Consiglio di Stato appunto un indennizzo di fr. 400 per la precoce rimozione delta sua diente dall'impiego a cui era stata assunta. - In seguito a questa domanda, per risoluzione deI 30 luglio successivo, venne da noi accordata aHa signora N. lasomma di fr. 300, somma ehe essa non volle accettare. -Ora nessuna Iegge noi conosciamo per virtu della quale ci possa essere comandato di versare prima 400 che 300 fr. a detta signora. Le sentenze pronunciate dal Tribunale federale in casi analoghi hanno bensi riconosciuto in principio nei do- l) centi stati eongedati anzi tempo un tal quale diritto a essere eompensati, ma non erediamo ehe l'aver esso Tribunale aggiudieato agli stessi 10 stipendio di un anno debba eosti- tuire una misura fissa per tutti i casi consimili, e siamo inveee d'avviso ehe si debbano considerare in ogni singolo caso le circonstanze particolari ehe militano a favore deI J.) postulante. -Una maestra-aggiunta non e d'altronde ehe un ajuto aHa maestra principale, ne suolsi dimandare da lei quella pienezza di requisiti ehe si richieggono per essere maestra. -l ferita poi d'essere nolato ehe per quanta a noi consta la signora N. non e munita di nessuna patente; ehe, mancando di patente, essa non puö essere stata nominata J.) regolarmente giusta l' art. 190 delta legge scolasLica (art. 203

Mots-clés

dismissalschool teachercompensationcantonal employmentterm of office