BGE 58 I 264
BGE 58 I 264Bge20 janv. 1932Ouvrir la source →
'crwaltungs· und Disziplina.rrechtspflege.
conditions generales relatives au versement eventuel d'une
provision ne sont pas contraires a la notion mme du
contrat d'assurance.
D'autre part, il est evidemment possible que la taxe
, d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de
proces. Le Departement remarque d'une fa\lon tres per-
tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait
pas le montant relativement faible de la provision.
Par ces motifs, le Tribunal fideral prononce :
Le recours est rejete.
43. Sentenza del ao ottobre 19Sa nella causa Bime. contro
Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia.
Competenza deI Tribunale federale a giudicare i ricorsi diretti
eontro le muIte inflitte da! Dipartimento federale di giustizia
e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885
sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicura-
ziOIle (consid. 1).
Diritto deI Consiglio fedorale di vietare 180 concessioue di favori
agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).
1.80 rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e sauza .n68suna
controprestazione precisa dell'assicl;lrato, all'incasso d'un pre-
mio d'assicurazioue sulla vita costituisce un favors vietato
dai decreti 23 maggio 1930 e 11 sattembre 1931 deI Consiglio
federale (consid. 5).
U fatto ehe questo favore venue aecoroato quando il eontratto
,l'assicurazione sulla vita ara gi stato !:ltipulato, non 10 rende
lec!to (collsid. 6).
A. -Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi
H,ima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931
tm contra.ttü d'assicurazione sulla vita colla Compagnia
<l,JHmima d'assicurazioni « La Ginevrina ». In data 22luglio
In polizza veniva spedita da} Rima all'assicurato. 11
premio interinale destinato a coprire il rischio di morte
fino al pagamento deI primo premio contrattuale, era di
fr. 27,50. n 24 luglio I'assicurato mandava al Rima una
Priva,tv"rsicherullg. X
0
4:1.
lettera, che non figura in atti, in cui (a giudical'c dal
tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni
circa questo premio. Il 31 Iuglio l'ispettore gli rispondeva
infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata
del 24 COIT. mese, mi preme comunicarle ehe il premio
di rischio indicato neUa quitanza inserita nella polizza
serve
per coprire il rischio di morte fino all'epoca in cui
lei comincera a
pagare i premi regolari. A titolo di defc-
rimza
le bonifico il premio di rischio e la prego di volerm
i
versare, mediante I'acclusa polizza di versamento, Ia
somma di fr. 5.-per spese di polizza. »
B. -Con lettera 20 giugno 1932 Ia Societa svizzera
d'assicurazioni generaIi 'sulla vita denunciava il Rima
all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav-
venuto col summenzionato bonifico al divieto d'accordare
dei favori agli assicurati sulla vita, sancito da] decreto
23 maggio 1930 deI Consiglio federale.
Invitato a spiegarsi, il Rima addusse ehe la proposta
d'assicurazione era stata fatta dal FOl'ni senza ehe si
fosse
parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo
dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiaro di
non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio
di (rischio [interinale e fr. 5 spese di polizza) dl cui gli era
stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a
procedere
in via esecutiva, egli gli scrisse allora :che gli
avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in-
tendendo cast ricompensare in anticipo il Iavoro d;
propaganda a favore della Compagnia ßa lui rappre-
sentata, ehe gli era stato promesso dall'assicurato.
O. -Con decisione 27 Iuglio 1932 il Dipartimento
federale di GiUBtizia e Polizia ha inflitto al Rima una
multa di franchi cento per aver accordato, mediante Ia
rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato
dal decreto 23 maggio 1930. La circostanza ehe il vantaggio
era stato concesso dopo h conclusione deI contratto non
10 rendeva Iecito.
D. -Luigi Rima ha interposto rico1'so di diritto ammi-
'erwaltunf."" uud Disziplinarrechtspflege. nistrativo al Tribunale federale ehiedendo « ehe il deereto 27 Iuglio 1932 deI Iod. Dipartimento di Giustizia e Polizia sia abrogato, non essendosi in detto deereto tenuto in dovuto conto i fatti noti e non eontestati e perche il decreto 11 settembre 1931 deI Consiglio federale deve essere interpretato nel senso ehe soitanto Ia vioiazione di quanto specifieato a lettere a e b dell'art. 2 dello stesso sia punibile, onde non ead.ere nell'assurdo e nei pettego- lezzi delle piecole neeessita quotidiane della vita. » Il rieorrente persiste a diehiarare ehe il bonifico fu da lui aceordato unieamente quale retribuzione anticipata per illavoro di propaganda ehe l'assieurato aveva promesso di voler fare. La lista dei favori la eui eoneessione era vietata doveva essere interpretata in modo restrittivo, perehe, in easo eontrario, eadrebbero sotto il divieto moltissimi atti innocui e legittimi. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propone la reiezione deI rieorso. Oonsiderando in diritto :
-TI rieorrente ha addotto ehe la rinuneia al premio di risehio interinale non aveva earattere di favore eostitu- endo solo 1lll eompenso antieipato dato all'assieurato per la propaganda ehe aveva promesso di svolgere a favore della soeieta assieuratriee. Quest'interpretazione e pero in eontrasto manifesto eol eontenuto degli atti. Nella lettera del 31 luglio all'assieurato il rieorrente ha diehiarato esplieitamente ehe la rinuneia al premio avveniva « a titolo di deferenza», non quindi per indennizzare eostui di eventuali prestazioni presenti 0 future. La parole usate denotano ehiaramente l'intenzjone dei rieorrente di far beneficiare l'assieurato d'una liberalita, senza ehe questi fosse tenuto ad una eontroprestazione determinata. In una siffatta liberalita si ravvisano per l'app1lllto le earatteri- stiche dei favori vietati dal deereto 23 maggio 1930. 6. -Il rieorrente ha addotto inoltre ehe la rinuneia al premio non poteva ritenersi vietata essendo posteriore AS 58 I -1932 19
26H Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. alla consegna della polizza all'assicurato e concessa, non per ottenere la conclusione del contratto, ma allo scopo d'evitare un'esecuzione contro I'assicurato che rifiutava di pagare. Anche ammessa l'esattezza di questa versione -che sembra contrastare col contenuto della lettera 31 Iuglio in cui il Rima rammenta d'aver mandato « Ia quietanza» deI premio interinale (( inserita nella polizza» -il ricorso dovrebbe pero essere cio nondimeno respinto. Se e infatti vero che il Consiglio federale fu indotto al decreto 23 maggio 1930 principalmente dall'abuso dei favori accordati per ottenere la conclusione di contratti d'assicurazione, il tenore deI divieto ha perö una portata piu vasta. Partendo dal principio che il pagamentodel premio fissato conformemente al piano d'esercizio e principio fondamentale di una. sana gestione assicuratoria e deve essere salvaguardato dallo Stato, l' Autorita di Vigilanza ha infatti vietato tutti i favori, senza distinguere fra quelli accordati prima e quelli accordati dopo la conclusione del contratto d'assicurazione sulla vita. Il Tribunrile federale pronuncia : Il ricorso e respinto. IV. EISENBAIiNRECHT CHEMINS DE FER 44. Auszug aus dem Urteil vom a2. Septamber 1932 i. S. S. 13. B. gegen Aargau.
Die Kosten der Holzbachkorrektion waren auf 240,000 Fr. veranschlagt worden. Dem Kanton war eine Bundessubvention von 80,000 Fr. (33 % %) zugesichert worden; 25 % der Kosten wurden vom Kanton über- nommen, 41 % % sollten von den beteiligten Gemeinden gedeckt werden unter Beizug der interessierten Grund- eigentümer (§§ 4 und 9 des Dekretes). Vor der Korrektion kreuzte der Holzbach die Bundes- bahnlinie Dottikon-Wohlen (aargauische Südbahn) bei Km. 70,010. Durch die Korrektion kam die Kreuzung des Bahnkörpers, ein gewölbter Betondurchlass von 3 m lichter Weite, auf Km. 69.325, südwestlich des bisherigen Durchlasses zu liegen. Das erforderliche Brückenproviso- rium wurde, auf Auftrag des Wasserbauamtes des Kantons Aargau vom 23. Mai 1929 hin, von den SBB errichtet, wobei sich die Baudirektion des Kantons Aargau die Erörterung der Kostenverteilung vorbehalten hatte (Schrei- ben vom 27. Juni 1929). Die SBB haben dem Wasserbauamt des Kantons Aargau für die Ein-und Ausbau der Notbrücke anlässlich der Erstellung der Holzbachbrücke am 23. Dezember 1929 Rechnung gestellt... Die Baudirektion des Kantons Aargau verweigert die Zahlung, um die massgebenden Rechtsverhältnisse auf dem Prozesswege feststellen zu lassen. B. -Mit Klage vom 20. Januar 1932 belangt deshalb die Kreisdirektion lIder SBB den Kanton Aargau auf
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.